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Document 62015FN0064

Causa F-64/15: Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI

GU C 221 del 6.7.2015, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/29


Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI

(Causa F-64/15)

(2015/C 221/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del convenuto, del 4 giugno 2014, di porre fine al contratto di lavoro della ricorrente, ai sensi di una clausola di tale contratto.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’UAMI, comunicata con lettera dell’UAMI del 4 giugno 2014, secondo cui il contratto della ricorrente di agente temporaneo presso l’UAMI deve considerarsi risolto decorso il termine di 6 mesi dal 4 giugno 2014;

condannare l’UAMI a risarcire i danni morali e immateriali subiti dalla ricorrente a seguito della decisione dell’UAMI citata al primo trattino, nella misura che il Tribunale giudicherà equa;

condannare l’UAMI a reintegrare la ricorrente nel servizio, con integrale ricostruzione degli avanzamenti di carriera che la stessa avrebbe conseguito in caso di ininterrotta prosecuzione del rapporto di lavoro, e a risarcirle interamente i danni materiali subiti, in particolare mediante il versamento di tutti gli arretrati di retribuzione e risarcendo ogni altro danno materiale nei causato alla ricorrente dal comportamento illegittimo dell’UAMI (dedotta l’indennità di disoccupazione percepita);

in subordine, qualora per motivi di diritto o di fatto non avvenga, nel caso di specie, la reintegrazione in servizio della ricorrente e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni in precedenza applicate, condannare l’UAMI a risarcire alla ricorrente i danni materiali conseguenti all’illegittima cessazione della sua attività lavorativa, in misura pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell’arco della vita e il reddito che la ricorrente avrebbe percepito nell’arco della vita se il contratto fosse stato mantenuto, tenuto conto delle prestazioni pensionistiche e degli ulteriori diritti;

condannare l’UAMI alle spese.


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