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Document 62015FN0064
Case F-64/15: Action brought on 23 April 2015 — ZZ v OHIM
Causa F-64/15: Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI
Causa F-64/15: Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI
GU C 221 del 6.7.2015, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/29 |
Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ/UAMI
(Causa F-64/15)
(2015/C 221/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione del convenuto, del 4 giugno 2014, di porre fine al contratto di lavoro della ricorrente, ai sensi di una clausola di tale contratto.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione dell’UAMI, comunicata con lettera dell’UAMI del 4 giugno 2014, secondo cui il contratto della ricorrente di agente temporaneo presso l’UAMI deve considerarsi risolto decorso il termine di 6 mesi dal 4 giugno 2014; |
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condannare l’UAMI a risarcire i danni morali e immateriali subiti dalla ricorrente a seguito della decisione dell’UAMI citata al primo trattino, nella misura che il Tribunale giudicherà equa; |
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condannare l’UAMI a reintegrare la ricorrente nel servizio, con integrale ricostruzione degli avanzamenti di carriera che la stessa avrebbe conseguito in caso di ininterrotta prosecuzione del rapporto di lavoro, e a risarcirle interamente i danni materiali subiti, in particolare mediante il versamento di tutti gli arretrati di retribuzione e risarcendo ogni altro danno materiale nei causato alla ricorrente dal comportamento illegittimo dell’UAMI (dedotta l’indennità di disoccupazione percepita); |
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in subordine, qualora per motivi di diritto o di fatto non avvenga, nel caso di specie, la reintegrazione in servizio della ricorrente e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni in precedenza applicate, condannare l’UAMI a risarcire alla ricorrente i danni materiali conseguenti all’illegittima cessazione della sua attività lavorativa, in misura pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell’arco della vita e il reddito che la ricorrente avrebbe percepito nell’arco della vita se il contratto fosse stato mantenuto, tenuto conto delle prestazioni pensionistiche e degli ulteriori diritti; |
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condannare l’UAMI alle spese. |