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Document 62015FA0026

Causa F-26/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 18 novembre 2015 — FH/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Indennità di prima sistemazione — Articolo 5, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto — Assegnazione a una nuova sede di servizio — Articolo 5, paragrafo 4, ultima frase, dell’allegato VII dello Statuto — Esclusione del diritto all’indennità di prima sistemazione qualora il funzionario che ha diritto all’assegno di famiglia sia assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia — Necessaria sistemazione del funzionario con la sua famiglia nel luogo della sede di servizio — Separazione di fatto dei coniugi — Conseguenze — Inapplicabilità dell’articolo 5, paragrafo 4, ultima frase, dell’allegato VII dello Statuto)

GU C 7 del 11.1.2016, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/35


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 18 novembre 2015 — FH/Parlamento

(Causa F-26/15) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Indennità di prima sistemazione - Articolo 5, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto - Assegnazione a una nuova sede di servizio - Articolo 5, paragrafo 4, ultima frase, dell’allegato VII dello Statuto - Esclusione del diritto all’indennità di prima sistemazione qualora il funzionario che ha diritto all’assegno di famiglia sia assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia - Necessaria sistemazione del funzionario con la sua famiglia nel luogo della sede di servizio - Separazione di fatto dei coniugi - Conseguenze - Inapplicabilità dell’articolo 5, paragrafo 4, ultima frase, dell’allegato VII dello Statuto))

(2016/C 007/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FH (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e N. Chemaï, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione recante rigetto della domanda del ricorrente di versargli l’indennità di prima sistemazione a seguito del suo trasloco dallo Yemen a Bruxelles, dove risiede sua moglie, dalla quale è separato, e la domanda di condannare il convenuto a versare al ricorrente detta indennità di prima sistemazione maggiorata degli interessi.

Dispositivo

1)

La decisione del 15 aprile 2014 con cui il Parlamento europeo ha respinto la domanda d’indennità di prima sistemazione presentata da FH è annullata,

2)

Il Parlamento europeo è condannato a versare a FH, a titolo dell’indennità di prima sistemazione dovutagli, un importo corrispondente a un mese della sua retribuzione di base, importo maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti, a decorrere dall’11 febbraio 2014 fino alla data del pagamento effettivo.

3)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da FH.


(1)  GU C 127 del 20/04/2015, pag. 44.


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