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Document 62015CN0688
Case C-688/15: Request for a preliminary ruling from the Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lithuania) lodged on 21 December 2015 — Agnieška Anisimovienė and Others
Causa C-688/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituania) il 21 dicembre 2015 — Agnieška Anisimovienė e a.
Causa C-688/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituania) il 21 dicembre 2015 — Agnieška Anisimovienė e a.
GU C 106 del 21.3.2016, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituania) il 21 dicembre 2015 — Agnieška Anisimovienė e a.
(Causa C-688/15)
(2016/C 106/20)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Parti
Ricorrenti: Agnieška Anisimovienė e a.
Convenute: AB bankas «Snoras», in liquidazione; VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas»; AB «Šiaulių bankas», succeduta nei diritti e negli obblighi della AB bankas «FINASTA»
1) |
Se la direttiva depositi (1) debba essere interpretata nel senso che i fondi addebitati con il consenso delle persone ovvero trasferiti o versati dalle medesime su un conto intestato a un ente creditizio detenuto presso un altro ente creditizio possono essere considerati depositi ai sensi della suddetta direttiva. |
2) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva depositi, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, della stessa, debba essere inteso nel senso che deve essere effettuato un pagamento della garanzia dei depositi, a concorrenza dell’importo indicato all’articolo 7, paragrafo 1, a favore di ogni persona il cui diritto di credito possa essere riconosciuto prima della data in cui è adottata la conclusione o la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, punti i) e ii), della direttiva depositi. |
3) |
Se, ai fini della direttiva depositi, la definizione di «operazione bancaria normale» sia rilevante per l’interpretazione del concetto di deposito come saldo creditore risultante da operazioni bancarie, nonché se tale definizione debba essere altresì tenuta in conto per l’interpretazione del concetto di deposito previsto dalle disposizioni giuridiche nazionali che hanno trasposto la direttiva depositi. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione, come debba essere intesa e interpretata la nozione di operazione bancaria normale, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva depositi:
|
5) |
Laddove i fondi non rientrino nella definizione di deposito ai sensi della direttiva depositi, ma lo Stato Membro abbia deciso di trasporre la direttiva depositi e la direttiva investitori (2) nel diritto interno in modo tale che siano considerati depositi anche i fondi sui quali il depositante vanti dei diritti di credito derivanti dall’obbligo dell’ente creditizio di fornire servizi d’investimento, se la copertura dei depositi possa essere applicata solo dopo che sia stato accertato che, in un caso specifico, l’ente creditizio ha agito come una impresa d’investimento e che i fondi gli sono stati trasferiti al fine di effettuare operazioni/attività di investimento, ai sensi della direttiva investitori e della direttiva 2004/39/CE (3) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. |
(1) Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5).
(2) Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84, p. 22).
(3) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, p. 1).