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Document 62015CN0655
Case C-655/15 P: Appeal brought on 7 December 2015 by Panrico, S.A. against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 7 October 2015 in Case T-534/13 Panrico v OHIM
Causa C-655/15 P: Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dalla Panrico, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 ottobre 2015, causa T-534/13, Panrico/EUIPO
Causa C-655/15 P: Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dalla Panrico, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 ottobre 2015, causa T-534/13, Panrico/EUIPO
GU C 118 del 4.4.2016, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 118/3 |
Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dalla Panrico, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 ottobre 2015, causa T-534/13, Panrico/EUIPO
(Causa C-655/15 P)
(2016/C 118/04)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Panrico, S.A. (rappresentante: D. Pellisé Urquiza, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e HDN Development Corp.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare in toto la decisione del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 ottobre 2015, nella causa T-534/14; |
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accogliere la conclusione formulata dinanzi al Tribunale, diretta alla revoca o all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (EUIPO), del 25 luglio 2013, procedimento R 623/2011-4; |
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condannare alle spese la parte convenuta. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi, basati sulla violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, e della giurisprudenza comunitaria che li applica.
Primo motivo, vertente su un errore di diritto, essendo stato identificato l’elemento dominante dei segni distintivi da comparare, ed essendo stata effettuata la comparazione tra tali segni distintivi, senza prima considerare il contesto del mercato di riferimento e la prospettiva del pubblico di riferimento relativamente al grado di distintività dei segni distintivi e/o degli elementi che li integrano.
Per analizzare correttamente — vale a dire, conformemente alla logica e al diritto — la similitudine tra i segni comparati è indispensabile contestualizzare previamente tale analisi nel mercato di riferimento, in modo da adottare la prospettiva del consumatore medio nel concreto territorio di riferimento. Secondo quanto precisato nell’impugnazione, la sentenza impugnata, lungi dall’adottare una prospettiva di contestualizzazione, omette di prendere in debita considerazione: (i) il grado massimo di distintività riconosciuto all’elemento DONUT (ovvero come si pronuncia DOUGHNUTS) nel territorio di riferimento; e infine (ii) il carattere dominante che, nel territorio di riferimento, il consumatore medio attribuirà inevitabilmente all’elemento DOUGHNUTS (o DONUTS), qualora si trovi inserito in qualunque marchio complesso, come avviene nel caso del marchio «Krispy Kreme DOUGHNUTS».
Secondo motivo, connesso con il precedente, non essendo stata seriamente presa in considerazione la notorietà (addirittura la rinomanza) dei marchi anteriori della PANRICO, S.A.
La sentenza impugnata, nel valutare il rischio di confusione, non considera in tutta la sua ampiezza l’importanza della notorietà dei marchi anteriori. Ciò rileva in particolare dal momento che la giurisprudenza ha stabilito che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto maggiore risulta essere il carattere distintivo del marchio anteriore, segnatamente per quanto riguarda i marchi rinomati.
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, poiché la decisione impugnata si discosta dai criteri giurisprudenziali relativi alla valutazione del rischio di confusione, incluso il rischio di associazione.
In particolare:
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Erronea valutazione della somiglianza tra i segni in conflitto, in quanto (i) non è stato riconosciuto all’elemento DOUGHNUTS il carattere dominante che presenta nel contesto del marchio «Krispy Kreme DOUGHNUTS»; e (ii) non è stata correttamente valutata la somiglianza tra l’elemento “DOUGHNUTS e i marchi anteriori DONUT e/o DONUTS; |
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Erronea valutazione della somiglianza o similitudine tra i prodotti e servizi dei marchi in conflitto. |
Quarto motivo, vertente su un errore di diritto, non essendo stata constatata l’esistenza di un vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo dei marchi anteriori DONUT e DONUTS, e di un chiaro pregiudizio ai medesimi.