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Document 62015CN0601
Case C-601/15: Request for a preliminary ruling from the Raad van State (Netherlands) lodged on 17 November 2015 — J.N.; other party: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Causa C-601/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 17 novembre 2015 — J. N./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Causa C-601/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 17 novembre 2015 — J. N./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
GU C 38 del 1.2.2016, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 17 novembre 2015 — J. N./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Causa C-601/15)
(2016/C 038/47)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: J. N.
Altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 8, paragrafo 3, parte iniziale e lettera e), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180) sia valido alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303/01):
1) |
nella situazione in cui un cittadino di un paese terzo è stato posto in stato di trattenimento, in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, parte iniziale e lettera e), della menzionata direttiva, e ha il diritto, in forza dell’articolo 9 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180), di rimanere in uno Stato membro fintantoché non sia stata presa una decisione in primo grado sulla sua domanda d’asilo, e |
2) |
alla luce delle spiegazioni [relative alla Carta dei diritti fondamentali] (GU 2007, C 303/02), secondo le quali le limitazioni che possono legittimamente essere apportate ai diritti conferiti dall’articolo 6 non possono andare oltre i limiti consentiti dall'articolo 5, parte iniziale e lettera f), della CEDU [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali], e dall’interpretazione data dalla Corte EDU a quest’ultima disposizione, tra l’altro nella sentenza del 22 settembre 2015, Nabil e a., contro Ungheria, 62116/12, secondo la quale il trattenimento di un richiedente asilo viola il citato articolo 5, paragrafo 1, parte iniziale e lettera f), se esso non è stato imposto al fine del rimpatrio. |