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Document 62015CN0601

    Causa C-601/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 17 novembre 2015 — J. N./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    GU C 38 del 1.2.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 38/34


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 17 novembre 2015 — J. N./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    (Causa C-601/15)

    (2016/C 038/47)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Raad van State

    Parti

    Ricorrente: J. N.

    Altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    Questioni pregiudiziali

    Se l’articolo 8, paragrafo 3, parte iniziale e lettera e), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180) sia valido alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303/01):

    1)

    nella situazione in cui un cittadino di un paese terzo è stato posto in stato di trattenimento, in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, parte iniziale e lettera e), della menzionata direttiva, e ha il diritto, in forza dell’articolo 9 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180), di rimanere in uno Stato membro fintantoché non sia stata presa una decisione in primo grado sulla sua domanda d’asilo, e

    2)

    alla luce delle spiegazioni [relative alla Carta dei diritti fondamentali] (GU 2007, C 303/02), secondo le quali le limitazioni che possono legittimamente essere apportate ai diritti conferiti dall’articolo 6 non possono andare oltre i limiti consentiti dall'articolo 5, parte iniziale e lettera f), della CEDU [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali], e dall’interpretazione data dalla Corte EDU a quest’ultima disposizione, tra l’altro nella sentenza del 22 settembre 2015, Nabil e a., contro Ungheria, 62116/12, secondo la quale il trattenimento di un richiedente asilo viola il citato articolo 5, paragrafo 1, parte iniziale e lettera f), se esso non è stato imposto al fine del rimpatrio.


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