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Document 62015CN0599

    Causa C-599/15 P: Impugnazione proposta il 16 novembre 2015 dalla Romania avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 settembre 2015, causa T-784/14, Commissione/Romania

    GU C 38 del 1.2.2016, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 38/33


    Impugnazione proposta il 16 novembre 2015 dalla Romania avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 settembre 2015, causa T-784/14, Commissione/Romania

    (Causa C-599/15 P)

    (2016/C 038/46)

    Lingua processuale: il rumeno

    Parti

    Ricorrente: Romania (rappresentanti: R.-H. Radu, A. Buzoianu, E. Gane e M. Chicu, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    I. Dichiarare ricevibile l’impugnazione, annullare in toto l’ordinanza del Tribunale nella causa T-784/14, giudicare nuovamente la causa T-784/14, accogliendo il ricorso di annullamento e annullando la lettera BUDG/B3/MV D (2014) 3079038 del 19 settembre 2014;

    oppure

    dichiarare ricevibile l’impugnazione, annullare in toto l’ordinanza del Tribunale nella causa T-784/14, rinviare la causa T-784/14 al Tribunale dell’Unione europea e, nel nuovo giudizio, accogliere il ricorso di annullamento e annullare la lettera BUDG/B3/MV D (2014) 3079038 del 19 settembre 2014;

    II. Condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Primo motivo — Irregolarità processuali dinanzi al Tribunale dell’Unione europea che ledono gli interessi dello Stato rumeno

    La Romania ritiene che l’ordinanza sia stata emessa in violazione dell’articolo 130, paragrafo 7, in combinato disposto con il paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale.

    Il Tribunale non ha verificato e non ha adeguatamente motivato la questione della necessità di esaminare l’eccezione di irricevibilità congiuntamente all’esame nel merito.

    Pur avendo deciso che non era giustificato procedere all’esame congiunto dell’eccezione di irricevibilità e del merito, il Tribunale ha inquadrato giuridicamente l’obbligo di pagamento a carico della Romania nell’ambito disciplinato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom (1) e dal regolamento n. 1150/2000 (2), affermando che lo Stato rumeno ha l’obbligo, sorto sulla base di tali disposizioni, di accertare e di pagare l’importo di EUR 14 883,79 a titolo di risorse proprie tradizionali.

    Analizzando la natura e il fondamento dell’obbligo di pagamento, il Tribunale ha giudicato il merito della causa e, così facendo, ha agito in contrasto con la sua decisione di statuire esclusivamente sull’eccezione di irricevibilità.

    2.

    Secondo motivo — Violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale dell’Unione europea

    La Romania ritiene che il Tribunale dell’Unione europea abbia qualificato erroneamente la natura degli obblighi addebitatile con la lettera BUDG/B3/MV D (2014) 3079038 del 19 settembre 2014, incorrendo in un errore di diritto che ha inficiato l’analisi del giudice in merito (i) alla valutazione circa la competenza della Commissione e (ii) alla natura della lettera impugnata.

    In subordine, la Romania ritiene che il Tribunale dell’Unione europea abbia violato il diritto dell’Unione europea e disatteso la giurisprudenza della Corte allorché ha stabilito che spetta agli Stati membri valutare la sussistenza di una perdita di risorse proprie tradizionali, nonché la sussistenza di un obbligo di pagamento di tali risorse.

    Inoltre, la Romania contesta l’applicabilità del meccanismo del pagamento in via provvisoria alla fattispecie dedotta in giudizio e, in tal senso, delle considerazioni del Tribunale a tal riguardo.


    (1)  Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163, pag. 17).

    (2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).


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