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Document 62015CN0584

Causa C-584/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Melun (Francia) l’ 11 novembre 2015 — Glencore Céréales France/Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

GU C 38 del 1.2.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Melun (Francia) l’ 11 novembre 2015 — Glencore Céréales France/Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Causa C-584/15)

(2016/C 038/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Melun

Parti

Ricorrente: Glencore Céréales France

Convenuto: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer [Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare] (FranceAgriMer)

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possa dedurre dai termini della sentenza del 29 marzo 2012, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Pfeifer & Langen KG, C-564/10, che l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 (1), che definisce il regime della prescrizione nel diritto comunitario, è applicabile a misure dirette al pagamento degli interessi dovuti in applicazione dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 800/1999 (2) e dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 770/96 (3).

2)

Se il credito relativo agli interessi debba essere considerato come risultante, per sua natura, da un’irregolarità «permanente o ripetuta», cessata alla data del pagamento del capitale, rinviando così a tale data il dies a quo della prescrizione che lo riguarda.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se il dies a quo della prescrizione debba essere fissato alla data di esecuzione dell’irregolarità che ha dato origine al credito principale o possa essere fissato solo alla data del pagamento dell’aiuto o dello svincolo della cauzione corrispondente al dies a quo del calcolo degli interessi di cui trattasi.

4)

Se, per l’applicazione delle norme sulla prescrizione fissate dal regolamento n. 2988/95, si debba considerare che qualsiasi atto interruttivo della prescrizione del credito principale interrompa anche la prescrizione corrente sugli interessi, anche se gli atti interruttivi della prescrizione relativa al credito principale non fanno alcuna menzione di questi ultimi.

5)

Se la prescrizione sia acquisita con il raggiungimento del termine massimo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 qualora, entro tale termine, l’organismo pagatore chieda il rimborso dell’aiuto indebitamente versato, senza chiedere contestualmente il pagamento degli interessi.

6)

Se il termine di prescrizione di diritto comune di cinque anni, introdotto nel diritto nazionale all’articolo 2224 del code civil dalla legge n. 2008-561 del 17 giugno 2008 abbia potuto sostituire, per le prescrizioni non ancora acquisite alla data di entrata in vigore di detta legge, il termine di prescrizione di quattro anni previsto dal regolamento n. 2988/95 in applicazione della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 770/96 della Commissione, del 26 aprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3002/92 che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (GU L 104, pag. 13).


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