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Document 62015CN0575

    Causa C-575/15 P: Impugnazione proposta il 9 novembre 2015 da Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Terza) del 9 settembre 2015, causa T-584/14, INDITEX/UAMI — ANSELL (ZARA)

    GU C 38 del 1.2.2016, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 38/27


    Impugnazione proposta il 9 novembre 2015 da Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Terza) del 9 settembre 2015, causa T-584/14, INDITEX/UAMI — ANSELL (ZARA)

    (Causa C-575/15 P)

    (2016/C 038/40)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) (rappresentante: C. Duch Fonoll, abogada)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 maggio 2014 (procedimento R 1118/2013-2) e annullare, conseguentemente, la decisione controversa e la precedente decisione della divisione di annullamento dell’UAMI del 30 aprile 2013, che ha respinto la domanda di decadenza del marchio comunitario ZARA n. 112.755 per i servizi compresi nella classe 39.

    Condannare l’UAMI alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Nel presente ricorso si impugnano, articolati in sei motivi di impugnazione, gli argomenti svolti nei punti da 32 a 37 della sentenza impugnata.

    2.

    Con il primo motivo di impugnazione si deduce che il Tribunale ha violato l’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (1) ove, al punto 37 della sentenza impugnata, ha ecceduto i limiti del ricorso proposto ponendo in dubbio l’uso in sé del marchio ZARA n. 112755 per i servizi della classe 39, mentre tale questione esulava dalla controversia e non era oggetto di ricorso.

    3.

    L’oggetto del ricorso proposto alla Commissione di ricorso si limitava a determinare se l’uso, da parte della Inditez, del marchio ZARA per i servizi di trasporto e distribuzione di prodotti prestati da tale società ai suoi concessionari potesse considerarsi o meno un uso pubblico, in contrapposizione all’uso privato nell’ambito della propria impresa e, conseguentemente, se potesse considerarsi un uso effettivo o meno. Pertanto, l’esistenza dell’uso in sé del marchio ZARA per i servizi di trasporto e distribuzione prestati dal titolare del marchio costituiva un fatto non controverso e pacifico in sede amministrativa.

    4.

    Con il secondo motivo di impugnazione la Inditex deduce che il Tribunale, ai punti 32 e 33 della sentenza impugnata, è incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, sub a), del regolamento n. 207/2009, avendo confuso il concetto di «integrazione commerciale», propria dell’impresa affiliata che si integra nel metodo commerciale del concedente, con il concetto di «integrazione economica» o «unità economica» nel senso del livello di dipendenza economica.

    5.

    Il Tribunale ha statuito, al punto 33 della sentenza impugnata, che il fatto che i concessionari della Inditex seguano un modello economico integrato commercialmente nel modello economico del concedente presuppone che essi perdano la loro condizione di unità economiche indipendenti, vale a dire, di terzi estranei all’organizzazione interna del concedente. Tale valutazione non è corretta secondo la ricorrente in quanto violerebbe la legge.

    6.

    Con il terzo motivo di impugnazione si deduce che il Tribunale, al punto 33 della sentenza impugnata, ha snaturato i termini della dichiarazione giurata del 7 maggio 2012 di D. Antonio Abril (allegato 4 del ricorso) trascrivendo parzialmente parte delle dichiarazioni realmente effettuate da quest’ultimo, inducendo in tal modo il Tribunale a interpretare tale documento in modo erroneo e inficiando la conclusione del Tribunale quanto al punto di considerare pubblico l’uso del marchio ZARA.

    7.

    Con il quarto motivo si deduce un errore di diritto da parte del Tribunale nell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, sub a), del regolamento n. 207/2009, per aver violato, al punto 35 della sentenza impugnata, le norme secondo cui nella valutazione del carattere di effettività dell’uso del marchio devono prendersi in considerazione tutti i fatti e le circostanze adeguate per determinare l’effettività del suo sfruttamento commerciale. In concreto, si deduce che il Tribunale ha negato che la Inditex fosse presente nel mercato dei servizi di trasporto di merci con il marchio ZARA, mancando tale società del volume di affari generato dalla prestazione dei servizi compresi nella classe 39.

    8.

    Il Tribunale è giunto a negare che la Inditex avesse offerto servizi di trasporti di merci a terzi esterni alla sua unità economica dato che un’impresa dedita alla confezione e alla vendita di prodotti di moda non è un’impresa di trasporti. Tale puntualizzazione del Tribunale, secondo la ricorrente, non è corretta e viola il diritto e la giurisprudenza dell’Unione conformemente a quanto menzionato nel relativo motivo.

    9.

    Nel quinto motivo la Inditex deduce che il Tribunale, al punto 35 della sentenza impugnata, ha snaturato i termini della dichiarazione giurata del 7 maggio 2012 di D. Antonio Abril, interpretando i dati quantificati al punto 18 della dichiarazione come confermativi dell’effettività dello sfruttamento commerciale del marchio controverso quanto alla commercializzazione dei prodotti mentre, in realtà, i quantitativi che appaiono in tale documento si riferiscono unicamente ai quantitativi acquisiti dalla Inditex dai suoi concessionari per la prestazione di servizi di trasporto da parte di detta società verso questi ultimi.

    10.

    Infine, con il sesto motivo, si deduce un errore di diritto per violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 22 del regolamento n. 2868/1995 (2) ove, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha imposto alla Inditex una probatio diabólica negando che fossero state apportate prove quanto al volume di affari in quanto non erano state apportate fatture, nonostante il fatto che il Tribunale fosse cosciente della impossibilità della Inditex di apportare tali fatture in quanto si trattava di documenti inesistenti a causa dei motivi dedotti nel menzionato motivo di ricorso.


    (1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata), GU L 78, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303, pag. 1.


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