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Document 62015CN0548

    Causa C-548/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 ottobre 2015 — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën

    GU C 38 del 1.2.2016, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 38/21


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 ottobre 2015 — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën

    (Causa C-548/15)

    (2016/C 038/31)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parti

    Ricorrente: J.J. de Lange

    Resistente: Staatssecretaris van Financiën

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 3 della direttiva 2000/78/CE (1) del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad un’agevolazione inclusa in un regime fiscale in base al quale, a determinate condizioni, le spese per lo studio possono essere dedotte dal reddito imponibile.

    Nel caso di soluzione negativa della prima questione:

    2)

    Se il principio di non discriminazione in ragione dell’età, in quanto principio generale di diritto dell’Unione, debba essere applicato ad un’agevolazione fiscale in base alla quale le spese per lo studio vengono ammesse alla deduzione solo a determinate condizioni, anche se siffatta agevolazione esula dall’ambito di applicazione sostanziale della direttiva 2000/78/CE e la normativa non dà attuazione al diritto dell’Unione.

    In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione pregiudiziale:

    3)

    (a)

    Se disparità di trattamento contrarie al principio di non discriminazione in ragione dell’età, quale principio generale di diritto dell’Unione, possano essere giustificate con le modalità stabilite all’articolo 6 della direttiva 2000/78/CE.

    (b)

    In caso negativo, quali criteri debbano essere utilizzati ai fini dell’applicazione di tale principio o per giustificare una distinzione in ragione dell’età.

    4)

    (a)

    Se l’articolo 6 della direttiva 2000/78/CE e/o il principio di non discriminazione in ragione dell’età debbano essere interpretati nel senso che una disparità di trattamento in ragione dell’età può essere giustificata se il fondamento di siffatta disparità di trattamento riguarda soltanto una parte dei casi interessati da tale distinzione.

    (b)

    Se una distinzione in ragione dell’età possa essere giustificata dalla tesi del legislatore secondo la quale, oltre una determinata età, non occorre concedere alcuna agevolazione fiscale, in ragione della «responsabilità personale» di colui che la richiede per il raggiungimento dell’obiettivo da lui perseguito».


    (1)  GU L 303, pag. 16.


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