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Document 62015CN0405

    Causa C-405/15 P: Impugnazione proposta il 24 luglio 2015 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 maggio 2015, causa T-15/13, Group Nivelles/UAMI

    GU C 337 del 12.10.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 337/6


    Impugnazione proposta il 24 luglio 2015 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 maggio 2015, causa T-15/13, Group Nivelles/UAMI

    (Causa C-405/15 P)

    (2015/C 337/08)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Parti

    Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: S. Bonne e A Folliard-Monguiral, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Group Nivelles NV e Easy Sanitary Solutions BV

    Conclusioni del ricorrente

    L’Ufficio conclude che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata,

    condannare il ricorrente e l’interveniente dinanzi al Tribunale alle spese sostenute dall’UAMI.

    Motivi e principali argomenti

    Il Tribunale ha violato l’articolo 63, paragrafo 1, del [regolamento n. 6/2001 (1)] dichiarando che il disegno o modello anteriore invocato a sostegno della domanda di annullamento è «l’insieme di tutti i dispositivi offerti della società Blücher per l’evacuazione dei liquidi». La Group Nivelles ha invocato unicamente la piastra di copertura messa a disposizione del pubblico sia dalla società Blücher sia da altre società a prescindere dalla forma del contenitore.

    Il Tribunale ha violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 6/2002], in combinato disposto con l’articolo 5 del [regolamento n. 6/2002] dichiarando che l’Ufficio era tenuto a paragonare il disegno o modello comunitario con un disegno o modello anteriore risultante da una combinazione di due elementi separati resi pubblici in documenti diversi. Secondo la giurisprudenza della Corte applicabile all’articolo 5 del [regolamento n. 6/2002], il disegno o modello controverso non può essere paragonato a «una combinazione di parti o elementi specifici di disegni o modelli anteriori» ma solo a «disegni o modelli anteriori specifici e ben determinati». L’aspetto di un prodotto quando è assemblato può talvolta essere dedotto dall’aspetto dei suoi componenti, ma l’aspetto globale resta ipotetico o basato su rilevanti approssimazioni. Orbene, la nozione di identità tra due disegni o modelli, di cui all’articolo 5 del [regolamento n. 6/2002] osta ad un paragone basato su ipotesi o approssimazioni.

    Il Tribunale ha violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 6/2002], in combinato disposto con gli articoli 6 e 7, paragrafo 1, del [regolamento n. 6/2002] dichiarando che qualora i disegni o modelli paragonati siano stati riprodotti in prodotti aventi natura o destinazione diverse, tale diversità può rendere impossibile per l’utilizzatore informato riconoscere il disegno o modello anteriore. L’articolo 7 del [regolamento n. 6/2002] contiene una finzione giuridica secondo cui un disegno o modello una volta divulgato è noto sia agli ambienti specializzati del settore interessato dal disegno o modello anteriore sia al pubblico di utilizzatori informati del tipo di prodotti cui si riferisce il disegno o modello controverso. Accertata la divulgazione del disegno o modello anteriore, occorre partire dal presupposto che gli utilizzatori informati interessati siano a conoscenza sia del disegno o modello anteriore sia delle sue modalità di utilizzo come risultano dalle prove e dagli argomenti delle parti.


    (1)  Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002 L 3, pag. 1).


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