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Document 62015CN0399
Case C-399/15 P: Appeal brought on 23 July 2015 by Vichy Catalán, S.A. against the order of the General Court (Third Chamber) delivered on 25 June 2015 in Case T-302/15 Vichy Catalán v OHIM — Hijos de Rivera (Fuente Estrella)
Causa C-399/15 P: Impugnazione proposta il 23 luglio 2015 da Vichy Catalán, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-302/15, Vichy Catalán/UAMI — Hijos de Rivera (Fuente Estrella)
Causa C-399/15 P: Impugnazione proposta il 23 luglio 2015 da Vichy Catalán, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-302/15, Vichy Catalán/UAMI — Hijos de Rivera (Fuente Estrella)
GU C 406 del 7.12.2015, pp. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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7.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 406/13 |
Impugnazione proposta il 23 luglio 2015 da Vichy Catalán, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-302/15, Vichy Catalán/UAMI — Hijos de Rivera (Fuente Estrella)
(Causa C-399/15 P)
(2015/C 406/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Vichy Catalán, S.A. (rappresentante: R. Bercovitz Álvarez, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Hijos de Rivera (Fuente Estrella)
Conclusioni della ricorrente
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annullare l’ordinanza impugnata, sostituendola con una decisione che dichiari ricevibile il ricorso da essa proposto dinanzi al Tribunale nella causa T-302/15; |
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condannare alle spese della presente impugnazione qualsiasi parte si costituirà in giudizio per difendere l’ordinanza impugnata. |
Motivi e principali argomenti
L’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso proposto è illegittima per i seguenti motivi:
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1. |
Violazione dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia (nessuna decadenza quando è provata l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore) sotto un duplice profilo:
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2. |
Erronea interpretazione dell’articolo 43, paragrafo 6, del Regolamento di procedura. |
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3. |
Applicazione retroattiva, ai danni della ricorrente, di nuove disposizioni del Regolamento di procedura entrato in vigore il 1o luglio 2015 a situazioni alle quali avrebbe dovuto essere applicato il Regolamento di procedura anteriore. |