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Document 62015CN0399

    Causa C-399/15 P: Impugnazione proposta il 23 luglio 2015 da Vichy Catalán, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-302/15, Vichy Catalán/UAMI — Hijos de Rivera (Fuente Estrella)

    GU C 406 del 7.12.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 406/13


    Impugnazione proposta il 23 luglio 2015 da Vichy Catalán, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-302/15, Vichy Catalán/UAMI — Hijos de Rivera (Fuente Estrella)

    (Causa C-399/15 P)

    (2015/C 406/14)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Vichy Catalán, S.A. (rappresentante: R. Bercovitz Álvarez, abogado)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Hijos de Rivera (Fuente Estrella)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare l’ordinanza impugnata, sostituendola con una decisione che dichiari ricevibile il ricorso da essa proposto dinanzi al Tribunale nella causa T-302/15;

    condannare alle spese della presente impugnazione qualsiasi parte si costituirà in giudizio per difendere l’ordinanza impugnata.

    Motivi e principali argomenti

    L’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso proposto è illegittima per i seguenti motivi:

    1.

    Violazione dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia (nessuna decadenza quando è provata l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore) sotto un duplice profilo:

    a)

    l’ordinanza è stata emessa senza concedere alla parte ricorrente il tempo materiale di provare l’esistenza di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore all’origine del ritardo nell’invio della copia cartacea del ricorso, con conseguente diniego di giustizia; e

    b)

    nello specifico, sussisteva una situazione di caso fortuito.

    2.

    Erronea interpretazione dell’articolo 43, paragrafo 6, del Regolamento di procedura.

    3.

    Applicazione retroattiva, ai danni della ricorrente, di nuove disposizioni del Regolamento di procedura entrato in vigore il 1o luglio 2015 a situazioni alle quali avrebbe dovuto essere applicato il Regolamento di procedura anteriore.


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