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Document 62015CN0295

Causa C-295/15 P: Impugnazione proposta il 12 giugno 2015 dalla Matratzen Concord GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 aprile 2015, causa T-258/13, Matratzen Concord/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

GU C 302 del 14.9.2015, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/17


Impugnazione proposta il 12 giugno 2015 dalla Matratzen Concord GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 aprile 2015, causa T-258/13, Matratzen Concord/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-295/15 P)

(2015/C 302/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Matratzen Concord GmbH (rappresentante: I. Selting, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione della Sesta Sezione del Tribunale, del 16 aprile 2015, causa T-258/13, relativa alla cancellazione del marchio comunitario «Arktis» n. 281 86 80 per mancato uso effettivo;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti errori di diritto nella decisione del Tribunale:

Il Tribunale avrebbe erroneamente preso in considerazione i dati sulle vendite della società Breiding a favore del marchio controverso. Il numero di unità vendute dalla società Breiding durante il periodo controverso dal 2006 al 2009 non avrebbe dovuto essere preso in considerazione.

Nell’esaminare l’uso serio il Tribunale avrebbe erroneamente preso in considerazione non i prodotti contrassegnati da «Arktis» bensì quelli contrassegnati da «Arktis Line» e avrebbe ritenuto che l’aggiunta di «Line» sia esclusivamente descrittiva.

Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente esercitato il suo potere discrezionale nel presupporre un uso serio del marchio controverso nonostante i fatturati del titolare del marchio fossero oltremodo esigui.

Infine, il Tribunale non avrebbe attribuito alcuna importanza alla circostanza che sussistono dubbi circa l’uso effettivo in relazione a «articoli per letti» e «coperte da letto». La titolare del marchio avrebbe, tuttavia, fornito solo prove circa l’uso del marchio per «coperte da letto», non, invece, per altri articoli per letti come cuscini e materassi. Dovrebbero, perciò, essere cancellati dal marchio almeno gli «articoli per letti».


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