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Document 62015CN0279

Causa C-279/15 P: Impugnazione proposta il 10 giugno 2015 da Alexandre Borde e Carbonium avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 25 marzo 2015, causa T-314/14, Borde e Carbonium/Commissione

GU C 294 del 7.9.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/28


Impugnazione proposta il 10 giugno 2015 da Alexandre Borde e Carbonium avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 25 marzo 2015, causa T-314/14, Borde e Carbonium/Commissione

(Causa C-279/15 P)

(2015/C 294/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Alexandre Borde e Carbonium SAS (rappresentante: A.B.H. Herzberg, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015, nei limiti in cui:

a)

respinge i ricorsi in quanto irricevibili:

b)

condanna i ricorrenti a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione;

dichiarare ricevibile il ricorso in annullamento dei ricorrenti

e

a)

pronunciarsi definitivamente sulla questione

o, in subordine,

b)

rinviare l’affare al Tribunale per il giudizio di merito;

in subordine: rinviare l’affare al Tribunale per la disamina della questione relativa alla ricevibilità congiunta al merito, e affinché statuisca conseguentemente;

condannare la Commissione a sopportare le spese secondo l’articolo 184, primo paragrafo, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sostengono che il rigetto del ricorso di annullamento era illecito poiché (i) il Tribunale ha effettuato una ricostruzione dei fatti non accurata e distorta, senza tener conto del diritto dei ricorrenti ad essere sentiti; (ii) in applicazione dell’articolo 263, quarto comma, il Tribunale ha erroneamente limitato gli atti impugnabili agli atti previsti all’articolo 288 TFUE; (iii) il Tribunale ha commesso un errore ritenendo che le misure contestate non fossero decisioni a norma dell’articolo 288, comma 4, TFUE; (iv) in applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale ha erroneamente considerato decisivo il fatto che l’atto impugnabile fosse o meno «separabile dal quadro contrattuale» e non ha tenuto in considerazione altri fattori rilevanti; (v) in applicazione dell’articolo 263, quarto comma, il Tribunale ha erroneamente applicato a una fattispecie trilaterale i criteri sviluppati per fattispecie bilaterali; (vi) il Tribunale non ha tenuto conto del diritto dei ricorrenti ad un ricorso giurisdizionale effettivo come tutelato dalla Convezione europea dei diritti umani e dalla Carta dei diritti fondamentali.


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