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Document 62015CN0153

    Causa C-153/15 P: Impugnazione proposta il 30 marzo 2015 dalla Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 gennaio 2015, causa T-6/13, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl/Consiglio dell’Unione europea

    GU C 190 del 8.6.2015, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 190/6


    Impugnazione proposta il 30 marzo 2015 dalla Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 gennaio 2015, causa T-6/13, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl/Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-153/15 P)

    (2015/C 190/06)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, advokat, G. Pandey, Advocaat, D. Rovetta, avocat, M. Gambardella, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare l’ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2015 nella causa T-6/13, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl/Consiglio dell’Unione europea, e dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

    rinviare la causa al Tribunale;

    condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento di impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente deduce due motivi di impugnazione, secondo i quali il Tribunale ha fondato l’ordinanza impugnata su errori manifesti di valutazione e su errori di diritto.

    La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori manifesti di valutazione nel ritenere, in primo luogo, che una notifica individuale completa sia avvenuta il 19 ottobre 2012, e, in secondo luogo, che tale notifica sia avvenuta prima della pubblicazione di un avviso generale di notifica nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 ottobre 2012.

    La ricorrente, inoltre, sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto, in primo luogo, nel non aver tenuto conto del requisito secondo il quale una notifica deve essere provvista di motivazione, in secondo luogo, nel ritenere che una notifica individuale potrebbe avere per effetto la riduzione del termine per l’impugnazione di un atto giuridico dell’Unione europea, in terzo luogo, nel non considerare le conseguenze giuridiche delle scelte operate dal Consiglio in relazione al procedimento di notifica, e, in quarto luogo, nel non aver tenuto conto della legittima interpretazione del diritto al momento del ricorso.


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