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Document 62015CN0047

Causa C-47/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 6 febbraio 2015 — Sélina Affum (coniugata Amissah)/Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai

GU C 118 del 13.4.2015, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 6 febbraio 2015 — Sélina Affum (coniugata Amissah)/Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai

(Causa C-47/15)

(2015/C 118/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Sélina Affum (coniugata Amissah)

Convenuti: Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE (1) debba essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro soggiorna in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro e rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione di tale direttiva, ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, qualora tale straniero si trovi in una situazione di mero transito, in quanto passeggero di un autobus che circola nel territorio di tale Stato membro, proveniente da un altro Stato membro che fa parte dello spazio Schengen, e diretto in uno Stato membro diverso.

2)

Se l’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che quest’ultima non osta a una normativa nazionale che reprime l’ingresso irregolare di un cittadino di uno Stato terzo con la pena della reclusione, qualora lo straniero in questione possa essere ripreso da un altro Stato membro, ai sensi di un accordo o di un’intesa conclusi con quest’ultimo prima dell’entrata in vigore della direttiva.

3)

In funzione della risposta che sarà fornita alla precedente questione, se tale direttiva debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che reprime l’ingresso irregolare di un cittadino di uno Stato terzo con la pena della reclusione, alle stesse condizioni di quelle stabilite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian (C-329/11) (2), in materia di soggiorno irregolare, che attengono alla mancata preventiva sottoposizione dello straniero alle misure coercitive di cui all’articolo 8 della direttiva e alla durata del suo trattenimento.


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

(2)  EU:C:2011:807


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