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Document 62015CC0588

    Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 18 maggio 2017.
    LG Electronics, Inc. e Koninklijke Philips Electronics NV contro Commissione europea.
    Impugnazione – Intese – Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati e dei clienti e di limitazione della produzione – Diritti della difesa – Invio della comunicazione degli addebiti alle sole società controllanti di un’impresa comune e non a quest’ultima impresa – Ammenda – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende (2006) – Punto 13 – Determinazione del valore delle vendite in rapporto all’infrazione – Vendite interne al gruppo del prodotto interessato fuori dello Spazio economico europeo (SEE) – Considerazione delle vendite dei prodotti finiti che incorporano il prodotto interessato realizzate nel SEE – Parità di trattamento.
    Cause riunite C-588/15 P e C-622/15 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:393

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    MACIEJ SZPUNAR

    presentate il 18 maggio 2017 ( 1 )

    Cause riunite C‑588/15 P e C‑622/15 P

    LG Electronics Inc. (C‑588/15 P),

    Koninklijke Philips Electronics NV (C‑622/15 P)

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione – Intese – Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer – Decisione che constata due infrazioni all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati e di capacità di produzione – Responsabilità della società controllante per il comportamento illecito della controllata – Comunicazione degli addebiti inviata esclusivamente alla società controllante – Diritti della difesa»

    Introduzione

    1.

    Con le impugnazioni in esame le ricorrenti chiedono l’annullamento delle due sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2015, LG Electronics/Commissione ( 2 ), e del 9 settembre 2015, Philips/Commissione ( 3 ), con le quali quest’ultimo ha respinto i ricorsi diretti all’annullamento della decisione C(2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in subordine, alla riduzione dell’importo delle rispettive ammende inflitte alle ricorrenti.

    2.

    Tali impugnazioni, riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza ( 4 ), sollevano, in particolare, una questione inedita circa il rispetto dei diritti della difesa nel caso di un’imputazione alla società controllante delle attività illecite della controllata. Si tratterà, più specificamente, di stabilire se i diritti della difesa di una società controllante siano violati qualora la Commissione europea le invii la comunicazione degli addebiti senza emetterla anche nei confronti della controllata delle cui attività si discute, nel caso segnatamente in cui tale controllata sia dichiarata fallita e i suoi documenti non siano pertanto più accessibili alla società controllante.

    Fatti

    3.

    I fatti all’origine della controversia, quali risultano dalle sentenze impugnate, possono essere riassunti come segue.

    4.

    Con la decisione controversa la Commissione ha accertato che i principali produttori su scala mondiale di tubi a raggi catodici (in prosieguo: i «CRT») avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), partecipando a due infrazioni separate, concernenti, da un lato, il mercato dei tubi catodici a colori per schermi di computer (in prosieguo: i «CDT») e, dall’altro, il mercato dei tubi catodici a colori per televisori (in prosieguo: i «CPT»).

    5.

    La LG Electronics Inc. (in prosieguo: la «LGE») è una società fornitrice di materiale elettronico di largo consumo. La Koninklijke Philips Electronics NV (in prosieguo: la «Philips») è la società capofila del gruppo Philips, specializzato in prodotti elettronici.

    6.

    La LGE e la Philips hanno prodotto CRT fino al 1o luglio 2001. In tale data, le due ricorrenti hanno trasferito la totalità delle loro attività nel settore dei CRT a un’impresa comune – il gruppo LPD – a capo della quale si trovava la società LG Philips Displays Holding BV.

    7.

    Nella decisione controversa la Commissione ha considerato che la LGE e le sue controllate, da un lato, e le controllate della Philips, dall’altro, avessero partecipato a intese sui CDT e i CPT fino al trasferimento delle attività relative ai CRT al gruppo LPD, il 1o luglio 2001. Pertanto, la LGE e la Philips sono state ritenute responsabili delle due infrazioni a tal titolo.

    8.

    La Commissione ha considerato inoltre che le ricorrenti dovessero essere ritenute responsabili, congiuntamente e solidalmente, in qualità di società controllanti, anche della partecipazione del gruppo LPD alle intese riguardanti i CDT e i CPT nel periodo compreso tra il 1o luglio 2001 e il 30 gennaio 2006.

    9.

    La Commissione ha pertanto constatato, all’articolo 1, paragrafo 1, rispettivamente lettere c) e d), della decisione controversa, che, per quanto riguarda l’intesa sui CDT, la Philips vi aveva partecipato dal 28 gennaio 1997 al 30 gennaio 2006 e la LGE dal 24 ottobre 1996 al 30 gennaio 2006. La Commissione ha parimenti constatato, all’articolo 1, paragrafo 2, rispettivamente lettere f) e g), della decisione controversa, che, per quanto riguarda l’intesa sui CPT, la Philips vi aveva partecipato dal 21 settembre 1999 al 30 gennaio 2006 e la LGE dal 3 dicembre 1997 al 30 gennaio 2006.

    10.

    Per quanto concerne l’infrazione relativa ai CDT, la Commissione, con l’articolo 2, paragrafo 1, rispettivamente lettere da c) a e), della decisione controversa, ha inflitto un’ammenda di EUR 73185000 alla Philips, di EUR 116536000 alla LGE e di EUR 69048000 a tali due società, congiuntamente e solidalmente responsabili. Per quanto concerne l’infrazione relativa ai CPT, la Commissione, con l’articolo 2, paragrafo 2, rispettivamente lettere da c) a e), della decisione controversa, ha inflitto un’ammenda di EUR 240171000 alla Philips, di EUR 179061000 alla LGE e di EUR 322892000 a tali due società, congiuntamente e solidalmente responsabili.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

    11.

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 14 e il 15 febbraio 2013, la LGE e la Philips hanno proposto ciascuna un ricorso per ottenere l’annullamento della decisione controversa nella parte a sé afferente o, in subordine, la riduzione dell’importo delle ammende inflitte loro con detta decisione.

    12.

    A sostegno del proprio ricorso, la LGE ha dedotto sette motivi di annullamento. Il primo motivo verteva sulla violazione dei diritti della difesa della LGE, poiché il gruppo LPD era stato escluso dal procedimento. Ai punti da 67 a 91 della sentenza LGE, il Tribunale ha esaminato e respinto detto motivo in quanto inconferente e, comunque, infondato. Il Tribunale ha parimenti respinto gli altri motivi dedotti dalla LGE respingendo, pertanto, il ricorso integralmente.

    13.

    A sostegno del proprio ricorso, la Philips ha dedotto otto motivi di annullamento. Il secondo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 5 ), dei diritti della difesa, fra i quali il diritto di essere ascoltato, e del principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione non aveva imputato al gruppo LPD la responsabilità delle infrazioni che le erano state addebitate. Il Tribunale ha esaminato e respinto tale motivo ai punti da 74 a 99 della sentenza Philips. Il Tribunale ha parimenti respinto gli altri motivi dedotti dalla Philips respingendo, pertanto, il ricorso integralmente.

    Conclusioni delle parti

    14.

    La LGE chiede che la Corte voglia (causa C‑588/15 P):

    annullare la sentenza LGE;

    annullare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera g), nonché l’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e), e paragrafo 2, lettere d) ed e), della decisione controversa;

    ridurre l’importo delle ammende che le sono state inflitte, e

    condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

    15.

    La Philips chiede che la Corte voglia (causa C‑622/15 P):

    annullare la sentenza Philips;

    annullare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera f), nonché l’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 2, lettere c) ed e), della decisione controversa;

    ridurre l’importo delle ammende che le sono state inflitte, e

    condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

    16.

    La Commissione chiede che la Corte voglia respingere le impugnazioni e condannare le ricorrenti alle spese.

    Analisi

    17.

    A sostegno dei loro ricorsi d’impugnazione, la LGE e la Philips deducono, rispettivamente, tre e quattro motivi, che si sovrappongono parzialmente.

    18.

    Come richiesto dalla Corte, limiterò la mia analisi al primo motivo d’impugnazione della LGE e al secondo motivo d’impugnazione della Philips, vertenti entrambi sulla violazione dei diritti della difesa derivante dal fatto che la comunicazione degli addebiti non è stata inviata alla loro comune controllata, il gruppo LPD.

    Sentenze impugnate

    Sentenza LGE

    19.

    Con il primo motivo presentato in primo grado, la LGE sosteneva che la Commissione aveva violato i suoi diritti della difesa essendosi astenuta dall’inviare la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa al gruppo LPD.

    20.

    Il Tribunale ha esaminato e respinto tale motivo ai punti da 67 a 91 della sentenza LGE.

    21.

    Per un verso, dopo aver ricordato la giurisprudenza sul rispetto dei diritti della difesa e sull’imputazione della responsabilità a una società controllante, il Tribunale ha constatato che alla Commissione non poteva essere addebitata nessuna irregolarità per la mancata imputazione dell’infrazione al gruppo LPD e che, di conseguenza, gli argomenti della ricorrente volti a dimostrare la violazione dei suoi diritti della difesa erano inconferenti (punti da 68 a 83 della sentenza LGE).

    22.

    Per altro verso, ai punti da 84 a 91 della sentenza LGE, il Tribunale ha respinto tale motivo in quanto infondato, rispondendo all’argomento della LGE vertente sul fatto che essa non aveva potuto difendersi non avendo accesso ai documenti del gruppo LPD. Il Tribunale ha constatato al riguardo che, siccome tali documenti non rientravano fra quelli presi in considerazione dalla Commissione per adottare la decisione controversa, la ricorrente non poteva sostenere che le fosse stato impedito di far conoscere utilmente il suo punto di vista sui documenti su cui si era basata tale istituzione (punto 85 della sentenza LGE).

    23.

    Il Tribunale ha poi rilevato che, in forza del dovere generale di prudenza, la ricorrente era tenuta ad assicurare, anche nelle circostanze della messa in liquidazione giudiziaria dell’impresa comune, la corretta conservazione, nei suoi libri e archivi, degli elementi atti a ricostruire la sua attività, allo scopo, in particolare, di disporre delle prove necessarie in caso di azioni giudiziarie o amministrative (punti 86 e 87 della sentenza LGE), e ciò a prescindere dalle difficoltà ascrivibili al diritto fallimentare dei Paesi Bassi e all’assenza di cooperazione da parte del curatore fallimentare del gruppo LPD (punti 88 e 89 della sentenza LGE).

    24.

    Infine, il Tribunale ha precisato, ad abundantiam, che la Commissione, sebbene non avesse formalmente coinvolto il gruppo LPD nel procedimento amministrativo, aveva avanzato richieste d’informazioni presso le diverse società di tale gruppo e svolto ispezioni nei suoi locali (punto 90 della sentenza LGE).

    Sentenza Philips

    25.

    Con il secondo capo del secondo motivo presentato in primo grado, la Philips sosteneva che la Commissione le aveva impedito di accedere alle informazioni necessarie per difendersi, essendosi astenuta dal coinvolgere il gruppo LPD nel procedimento amministrativo.

    26.

    Il Tribunale ha esaminato e respinto tale motivo ai punti da 90 a 99 della sentenza Philips.

    27.

    Dopo aver ricordato la giurisprudenza sul rispetto dei diritti della difesa e sull’imputazione della responsabilità alla società controllante, il Tribunale ha statuito che la Commissione non aveva commesso alcuna irregolarità non imputando al gruppo LPD una responsabilità per il suo comportamento (punti da 91 a 97 della sentenza Philips).

    28.

    Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che, in forza del dovere generale di prudenza, la Philips era tenuta ad assicurare, anche nelle circostanze della messa in liquidazione giudiziaria dell’impresa comune, la corretta conservazione, nei suoi libri e archivi, degli elementi atti a ricostruire la sua attività, allo scopo, in particolare, di disporre delle prove necessarie in caso di azioni giudiziarie o amministrative. In ogni caso, dai documenti del fascicolo sarebbe risultato che la Commissione aveva avanzato richieste d’informazioni presso le diverse società del gruppo LPD (punto 97 della sentenza Philips).

    29.

    Ad abundantiam, il Tribunale ha rilevato che, allo scopo di ottenere una riduzione a titolo collaborazione, la ricorrente aveva fornito alla Commissione informazioni sulla partecipazione del gruppo LPD all’intesa, il che significa che essa disponeva di diversi elementi al riguardo che ha potuto utilizzare per difendersi efficacemente (punto 98 della sentenza Philips).

    Argomenti delle parti

    Argomenti della LGE

    30.

    La LGE fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha constatato che la Commissione non aveva violato i suoi diritti della difesa decidendo di non trasmettere la comunicazione degli addebiti al gruppo LPD.

    31.

    In primo luogo, la LGE contesta il rigetto del primo motivo presentato in primo grado in quanto inconferente (punto 83 della sentenza LGE). Essa sostiene che le motivazioni esposte ai punti da 73 a 82 di tale sentenza riguardano una questione diversa, che non era stata sollevata dinanzi al Tribunale, ossia se la Commissione avesse commesso un errore considerando la LGE responsabile dell’infrazione. A suo avviso, la conclusione nel senso che la Commissione poteva imputare la responsabilità alla LGE non rende inconferente il suo motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa.

    32.

    La LGE censura al Tribunale di aver riconosciuto alla Commissione un potere discrezionale assoluto per decidere se la comunicazione degli addebiti dovesse essere inviata alla società controllante o alla controllata.

    33.

    Secondo la LGE, in determinate circostanze, come quelle del caso di specie, l’esercizio di tale potere discrezionale trova un limite nel rispetto dei diritti della difesa. Dalla sentenza Commissione/Tomkins ( 6 ) emergerebbe che, qualora la controllata produca elementi probatori a discarico tratti dai suoi registri o da colloqui con il personale, la società controllante ne beneficerebbe automaticamente. Di conseguenza, la possibilità per una società controllante di esercitare i propri diritti di difesa dipenderebbe dal coinvolgimento della controllata nel procedimento.

    34.

    La LGE fa valere che, nella fattispecie, se il gruppo LPD fosse stato invitato a difendersi e fosse riuscito a produrre elementi probatori a discarico, essa ne avrebbe beneficiato automaticamente. Pertanto, la LGE, invocando la sentenza Solvay/Commissione ( 7 ), sostiene che non può escludersi che, se la Commissione avesse inviato la comunicazione degli addebiti al gruppo LPD, esso avrebbe potuto produrre elementi di prova utili alla sua difesa.

    35.

    La prassi di rivolgersi sia alla controllata sia alla controllante risulta d’altronde dal manuale delle procedure della Commissione in materia di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE ( 8 ). Il fatto che la Commissione abbia inviato questionari al gruppo LPD sarebbe irrilevante, poiché i questionari, come fonte degli elementi a discarico, non avrebbero lo stesso valore di una comunicazione degli addebiti. Il convenuto deve conoscere gli addebiti per poter esercitare appieno i propri diritti della difesa.

    36.

    In secondo luogo, la LGE critica le motivazioni della sentenza LGE che hanno portato al rigetto del suo motivo in quanto infondato.

    37.

    A suo avviso, il fatto che essa abbia potuto presentare osservazioni sugli elementi su cui si è basata la Commissione e il fatto che la Commissione abbia ottenuto informazioni dal gruppo LPD non sarebbero sufficienti a garantire il rispetto dei suoi diritti della difesa. La LGE critica, inoltre, la constatazione del Tribunale secondo la quale essa era tenuta ad assicurare la corretta conservazione, nei suoi libri e archivi, degli elementi atti a ricostruire l’attività dell’impresa comune (punto 86 della sentenza LGE). Tale dovere sussisterebbe nei casi in cui la società controllante ceda la controllata a un terzo e le venga garantita contrattualmente una continuità d’accesso ai documenti della stessa. La LGE spiega di aver perso il controllo sulla sua controllata in conseguenza del fallimento di quest’ultima, in quanto il curatore fallimentare non era tenuto a concederle la continuità d’accesso ai documenti.

    Argomenti della Philips

    38.

    La Philips fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha constatato che la Commissione, astenendosi dall’inviare la comunicazione degli addebiti al gruppo LPD, non aveva commesso nessuna irregolarità procedurale (punti da 75 a 82 della sentenza Philips).

    39.

    La Philips non contesta che la Commissione possa imputare la responsabilità dell’infrazione a una società controllante che abbia esercitato un’influenza determinante sul comportamento di una sua controllata, ma osserva che ciò non risolve la questione se la Commissione sia tenuta a coinvolgere entrambi i soggetti nel procedimento amministrativo. Essa fa valere che, nella fattispecie, la sua responsabilità è «puramente derivata» da quella della controllata e che, in mancanza di un’imputazione diretta del gruppo LPD, la sua responsabilità in qualità di società controllante «eccede» la responsabilità della controllata in questione, ai sensi della sentenza Total/Commissione ( 9 ).

    40.

    La Philips precisa che la controllata non apparteneva più alla stessa sua impresa durante il procedimento amministrativo, dato che dal 30 gennaio 2006 era posta sotto il controllo di un curatore fallimentare. Non essendo stata coinvolta nel procedimento amministrativo e non avendo ricevuto, in particolare, la comunicazione degli addebiti, la controllata non avrebbe avuto né il modo né l’obbligo di difendersi contro le allegazioni della Commissione. Inoltre, solo il curatore fallimentare del gruppo LPD sarebbe stato in possesso della documentazione relativa all’attività del gruppo e avrebbe potuto consultare i dipendenti interessati. Tenuto conto del fallimento della controllata, la Philips afferma che le era impossibile assicurarsi l’accesso a tale documentazione per disporre delle prove necessarie a difendersi.

    41.

    Secondo la Philips, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che essa non controllava più la controllata e non aveva più accesso ai documenti del gruppo LPD. Se la Commissione avesse coinvolto il gruppo LPD nel procedimento amministrativo, quest’ultimo sarebbe stato in grado di difendersi e pertanto anch’essa avrebbe potuto difendersi meglio. La decisione della Commissione di escludere il gruppo LPD dal procedimento amministrativo avrebbe quindi privato la Philips della piena efficacia dei suoi diritti della difesa.

    Argomenti della Commissione

    42.

    La Commissione sostiene che i motivi in questione sono irricevibili, in quanto diretti contro valutazioni in fatto, e comunque infondati.

    43.

    La Commissione fa valere che, secondo una giurisprudenza consolidata ( 10 ), essa ha la facoltà d’infliggere un’ammenda all’uno o all’altro dei soggetti, società controllante o controllata, che formano un’impresa. A suo avviso, le ricorrenti hanno torto a sostenere che la società controllante beneficerebbe automaticamente di tutte le riduzioni di responsabilità della controllata. Niente potrebbe giustificare la riduzione della responsabilità di una società controllante in caso d’irregolarità procedurali lesive dei diritti della controllata, per esempio in mancanza di una comunicazione degli addebiti validamente notificata a quest’ultima.

    44.

    La Commissione sostiene, poi, che la soluzione raggiunta nella sentenza Solvay/Commissione ( 11 ) non è applicabile al caso di specie. Tale sentenza concerne l’accesso al fascicolo della Commissione e non sarebbe invocabile per sostenere che la Commissione deve garantire l’accesso ad informazioni che non sono in suo possesso. Nella fattispecie, la Commissione ha ottenuto informazioni rilevanti dal gruppo LPD, inviandogli un questionario ed effettuando un’ispezione. La LGE ha avuto accesso a tali elementi nell’ambito della sua difesa. La Commissione non è tenuta a garantire che società diverse dalla convenuta siano invitate a produrre elementi probatori a discarico. In risposta all’argomento della LGE basato sul manuale delle procedure della Commissione, quest’ultima precisa che tale manuale non è vincolante e che può essere adattato alle necessità del caso particolare, sicché una difformità procedurale rispetto al manuale non basta a dimostrare un errore di diritto.

    45.

    Secondo la Commissione, il Tribunale non ha interpretato il dovere di prudenza delle società controllanti, per quanto riguarda il mantenimento dell’accesso alla documentazione delle controllate, come costitutivo di un obbligo assoluto. Al contrario, il Tribunale ha esaminato i fatti del caso di specie evidenziando che la LGE e la Philips avevano avuto uno stretto legame con il gruppo LPD durante tutto il periodo dell’infrazione e avrebbero potuto quindi conservare nei loro rispettivi archivi, o con qualsiasi altro mezzo, informazioni rilevanti.

    Valutazione

    Sulla portata dei motivi delle impugnazioni

    46.

    Le condizioni affinché la società controllante possa essere considerata responsabile, per la partecipazione della sua controllata a un’intesa, sono oggetto di una giurisprudenza consolidata.

    47.

    Ricordo che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese, vale a dire di soggetti economici che, sotto il profilo giuridico, possono essere costituiti da più persone fisiche o giuridiche. Qualora un ente di tal genere violi le regole della concorrenza, esso è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione. L’infrazione deve poi essere imputata in maniera inequivocabile a un soggetto di diritto, destinatario della comunicazione degli addebiti e della decisione della Commissione ( 12 ).

    48.

    Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la responsabilità del comportamento di una controllata può essere imputata alla società controllante, qualora tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato. Infatti, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata formano una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, sicché la Commissione può emanare una decisione nei confronti della società controllante senza necessità di dimostrarne l’implicazione personale nell’infrazione ( 13 ).

    49.

    Fino a poco tempo fa, tale tema era ancora oggetto di discussioni riguardo alla concezione stessa del meccanismo che consente di affermare la responsabilità di una società controllante che non abbia partecipato all’infrazione ( 14 ). Infatti, da un lato, la Corte ha constatato che, in tale ipotesi, «si ritiene (…) che la [controllante] stessa abbia commesso» l’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione ( 15 ). Dall’altro, la Corte ha statuito che la responsabilità della società controllante è «puramente derivata» da quella della controllata ( 16 ).

    50.

    In una recente sentenza, la Corte ha precisato che viene condannata personalmente la società controllante cui sia stato imputato il comportamento illecito della controllata, giacché, avendo esercitato sulla controllata un’influenza determinante, che le ha consentito di determinarne il comportamento sul mercato, è da ritenere che abbia commesso essa stessa l’infrazione alle norme in materia di concorrenza dell’Unione ( 17 ). Pertanto, qualora la responsabilità della società controllante derivi dal comportamento illecito della controllata, i comportamenti anticoncorrenziali sono comunque considerati commessi dalla stessa società controllante, per aver essa costituito un’unità economica insieme alla controllata ( 18 ).

    51.

    Osservo che le presenti impugnazioni riguardano, indubbiamente, una problematica affine, ma sotto il profilo molto più limitato dell’effettivo esercizio dei diritti della difesa da parte di una società controllante che non possa più controllare la sua ex controllata durante il procedimento amministrativo.

    52.

    Infatti, nelle presenti impugnazioni, le società controllanti ricorrenti non contestano l’imputazione della responsabilità per i comportamenti illeciti della loro comune controllata, il gruppo LPD. I motivi formulati dalle ricorrenti nelle due impugnazioni vertono su una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, perché la Commissione non ha inviato la comunicazione degli addebiti al gruppo LPD impedendo, così, alle ricorrenti di avvalersi degli eventuali elementi a discarico che tale controllata avrebbe potuto portare nell’ambito della propria difesa ( 19 ).

    Sulla pretesa violazione dei diritti della difesa

    53.

    Secondo una giurisprudenza costante della Corte, applicata nella fattispecie dal Tribunale ( 20 ), il rispetto dei diritti della difesa nello svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di concorrenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione ( 21 ).

    54.

    Il rispetto dei diritti della difesa esige che la persona interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare la sua affermazione circa l’esistenza di un’infrazione ( 22 ).

    55.

    Le presenti impugnazioni sollevano la questione se tali requisiti siano rispettati, nei confronti di una società controllante, nel caso in cui la Commissione decida di non inviare la comunicazione degli addebiti alla controllata che ha partecipato all’intesa e tale controllata sia stata dichiarata fallita, con la conseguenza che la società controllante non può più accedere ai documenti posseduti dalla stessa e ai suoi dipendenti.

    56.

    Osservo che la comunicazione degli addebiti, di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 ( 23 ), costituisce la garanzia procedimentale essenziale per l’attuazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, in quanto consente al suo destinatario di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento avviato a suo carico ( 24 ). La comunicazione degli addebiti deve precisare in modo inequivocabile la persona fisica o giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e deve essere inviata a tale persona, indicandole a che titolo le vengono addebitati i fatti allegati ( 25 ).

    57.

    La comunicazione degli addebiti mira quindi a consentire l’esercizio individuale dei diritti della difesa da parte di ciascuna persona giuridica interessata dal procedimento amministrativo in materia di concorrenza.

    58.

    Pertanto, il rispetto di tale garanzia procedimentale nei confronti di una società controllante che abbia ricevuto la comunicazione degli addebiti non può risultare compromesso per il solo fatto che la comunicazione degli addebiti non è stata inviata a un’altra persona giuridica, vale a dire alla controllata che ha direttamente partecipato all’infrazione.

    59.

    Tale considerazione, a mio avviso, resta valida a prescindere dalla circostanza che la società controllante possa beneficiare di eventuali elementi a discarico forniti dalla controllata nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

    60.

    Anche tenendo conto della peculiarità di una situazione in cui la stessa infrazione può essere imputata a più persone giuridiche che costituiscono un’unica entità economica, non credo che la chiamata in causa di una persona giuridica possa essere considerata un mezzo di difesa per altre persone giuridiche che esercitano i loro diritti della difesa in modo autonomo.

    61.

    Come risulta dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, l’invio della comunicazione degli addebiti rappresenta un requisito procedimentale obbligatorio volto a garantire l’esercizio dei diritti della difesa da parte del destinatario di una decisione che constata un’infrazione ( 26 ). Orbene, nei limiti in cui decide legittimamente di non impegnare la responsabilità della controllata – il che non è oggetto di contestazione nelle presenti impugnazioni ( 27 ) –, la Commissione non è tenuta a inviare una comunicazione degli addebiti a tale controllata.

    62.

    Ne consegue che, come giustamente constatato dal Tribunale, nella fattispecie (punto 83 della sentenza LGE e punto 97, prima frase, della sentenza Philips), l’assenza di una formale imputazione dell’infrazione alla controllata nonché il mancato invio della comunicazione degli addebiti alla medesima non configurano un’irregolarità idonea a compromettere i diritti della difesa delle società controllanti tale gruppo.

    63.

    Le ricorrenti sostengono tuttavia che tale ragionamento non è valido nel caso in cui la documentazione della controllata che ha direttamente partecipato all’intesa non sia più accessibile alle sue controllanti. Esse affermano, in proposito, che la violazione dei diritti della difesa, in un’ipotesi del genere, deriva dal fatto di non aver avuto la possibilità di avvalersi degli eventuali elementi a discarico che avrebbe potuto fornire la controllata.

    64.

    Tale argomento non mi persuade.

    65.

    A mio avviso, il rinvio operato dalle ricorrenti alla giurisprudenza della Corte sulla divulgazione degli elementi a discarico, e in particolare alla sentenza Solvay/Commissione ( 28 ), è scorretto.

    66.

    Tale giurisprudenza ( 29 ) concerne l’accesso agli elementi a discarico contenuti nel fascicolo della Commissione. Orbene, l’argomento delle ricorrenti nell’ambito delle presenti impugnazioni non riguarda l’accesso al fascicolo della Commissione, né d’altronde agli altri elementi raccolti dalla Commissione durante il procedimento amministrativo ( 30 ), bensì l’accesso ai documenti di cui la Commissione avrebbe potuto eventualmente disporre se il gruppo LPD li avesse presentati.

    67.

    Osservo che i procedimenti in materia di concorrenza prevedono mezzi di assunzione delle prove da parte della Commissione e regole di accesso al fascicolo che consentono alle parti interessate di venire a conoscenza degli elementi in possesso della Commissione ( 31 ).

    68.

    Nella fattispecie, come risulta dal punto 92 della sentenza LGE e dal punto 97 della sentenza Philips, la Commissione ha avanzato richieste d’informazioni presso le società del gruppo LPD ed effettuato ispezioni nei locali di tale gruppo. Date le circostanze, le ricorrenti, se avessero ritenuto che i provvedimenti istruttori adottati dalla Commissione nei confronti del gruppo LPD fossero insufficienti, avrebbero dovuto assumere l’iniziativa di chiedere alla Commissione l’adozione di altri provvedimenti idonei a raccogliere gli elementi rilevanti posseduti da tale gruppo.

    69.

    Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, per le motivazioni indicate ai punti da 68 a 83 della sentenza LGE e ai punti da 91 a 97 della sentenza Philips, ha giustamente respinto l’argomento formulato da ciascuna ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe violato i loro diritti della difesa astenendosi dall’inviare la comunicazione degli addebiti al gruppo LPD.

    70.

    D’altro canto, anche se poteva sussistere un dubbio sulla questione se la motivazione contenuta ai punti da 68 a 83 della sentenza LGE e ai punti da 91 a 97 della sentenza Philips risponda compiutamente agli argomenti delle ricorrenti, nonché sulla questione se il punto 83 della sentenza LGE respinga correttamente il motivo presentato in primo grado non perché infondato ma in quanto inconferente, un’eventuale censura del genere, diretta contro la motivazione delle sentenze impugnate, non sarebbe idonea a determinarne l’annullamento, dato che il rigetto dei motivi in parola appare in ogni caso fondato per le ragioni testé illustrate ( 32 ).

    71.

    Infine, riguardo agli argomenti delle ricorrenti vertenti sui punti della motivazione delle sentenze impugnate nei quali si sostiene l’obbligo di ogni impresa di assicurare la corretta conservazione degli elementi documentali atti a ricostruire la sua attività (punti da 86 a 89 della sentenza LGE e punto 97 della sentenza Philips), osservo che, come risulta dall’impiego da parte del Tribunale delle espressioni «in ogni caso» e «inoltre» ai punti succitati, tali censure sono mosse nei confronti di punti della motivazione delle sentenze impugnate sovrabbondanti e sono, pertanto, inoperanti.

    Conclusione

    Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di respingere in quanto infondati il primo motivo dell’impugnazione proposta dalla LG Electronics Inc. avverso la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015, LG Electronics/Commissione (T‑91/13, non pubblicata, EU:T:2015:609), nonché il secondo motivo dell’impugnazione proposta dalla Koninklijke Philips Electronics NV avverso la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015, Philips/Commissione (T‑92/13, non pubblicata, EU:T:2015:605).


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) T‑91/13, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza LGE», EU:T:2015:609.

    ( 3 ) T‑92/13, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza Philips», EU:T:2015:605.

    ( 4 ) Con decisione della Corte del 7 febbraio 2017.

    ( 5 ) Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

    ( 6 ) Sentenza del 22 gennaio 2013 (C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punto 39).

    ( 7 ) Sentenza del 25 ottobre 2011 (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, punto 62).

    ( 8 ) Manual of procedure for the application of Articles 101 and 102 TFEU, 2012. V. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/information_en.html (in prosieguo: il «manuale delle procedure della Commissione»).

    ( 9 ) Sentenza del 17 settembre 2015 (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punti 3538).

    ( 10 ) Sentenze del 3 marzo 2011, Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione (da T‑122/07 a T‑124/07, EU:T:2011:70, punto 151), e del 27 giugno 2012, Bolloré/Commissione (T‑372/10, EU:T:2012:325, punto 50).

    ( 11 ) Sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, punto 62).

    ( 12 ) V. sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punti da 54 a 57 e giurisprudenza citata).

    ( 13 ) V. sentenze del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punti 5859), e del 16 giugno 2016, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione (C‑155/14 P, EU:C:2016:446, punto 27).

    ( 14 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Akzo Nobel e a./Commissione (C‑516/15 P, EU:C:2016:1004, paragrafi da 52 a 69).

    ( 15 ) Sentenze del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione (C‑50/12 P, EU:C:2013:771, punto 55), e del 10 aprile 2014, Commissione e a./Siemens Österreich e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 47).

    ( 16 ) Sentenze del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punti 37, 39, 4349), nonché del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punto 38).

    ( 17 ) Sentenza del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punto 56 e giurisprudenza citata).

    ( 18 ) V., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punti 7273).

    ( 19 ) La LGE precisa segnatamente, nella replica, che essa addebita alla Commissione non di aver commesso un’irregolarità astenendosi dall’imputare responsabilità alla sua controllata, bensì di aver violato i diritti della difesa della LGE non inviando la comunicazione degli addebiti a detta controllata.

    ( 20 ) V. punti da 68 a 70 della sentenza LGE e punti da 91 a 93 della sentenza Philips.

    ( 21 ) Sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione (85/76, EU:C:1979:36, punto 9). V. anche sentenza del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione (C‑534/07 P, EU:C:2009:505, punto 26 e giurisprudenza citata).

    ( 22 ) V. sentenza del 9 luglio 2009, Archer Daniels Midland/Commissione (C‑511/06 P, EU:C:2009:433, punto 88 e giurisprudenza citata).

    ( 23 ) Tale disposizione prevede che la Commissione, prima di adottare appunto la decisione che constata l’infrazione, dia modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa.

    ( 24 ) Sentenze del 3 settembre 2009, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione (C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, EU:C:2009:500, punti 3839), e del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punto 57).

    ( 25 ) Sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punto 57). Tale requisito è parimenti esplicitato nel manuale delle procedure della Commissione in materia di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE [punto 5(1), pag. 116], a cui le ricorrenti fanno riferimento: «While the subject of the competition rules is an “undertaking”, each legal entity that may be liable for the infringement within the undertakings must individually receive, as an addressee, [a Statement of Objections] […] It is therefore important to make sure that the [Statement of Objections] is addressed to all possible legal entities (parent companies and subsidiaries) that may be held jointly and severally liable for the infringement […] The final decision cannot be addressed to legal entities which, although they may be considered to be responsible for the infringements, were not an addressee of the [Statement of Objections]».

    ( 26 ) V., in tal senso, sentenze del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione (da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 10), e del 3 settembre 2009, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione (C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, EU:C:2009:500, punto 36).

    ( 27 ) V. supra, paragrafo 52.

    ( 28 ) Sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione, (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, punti 6264 e giurisprudenza citata). Secondo tale giurisprudenza, in caso di mancata trasmissione di un documento a discarico, ai fini dell’accertamento di una violazione dei diritti della difesa è sufficiente che la persona interessata dimostri che avrebbe potuto utilizzare detto documento a discarico per la sua difesa.

    ( 29 ) La sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione (C‑109/10 P, EU:C:2011:686), riguardava i documenti mancanti del fascicolo della Commissione ai quali la Solvay non aveva avuto accesso e che – come riconosciuto dalla stessa Commissione – potevano contenere informazioni pertinenti per la difesa.

    ( 30 ) V., per quanto riguarda gli eventuali elementi a discarico contenuti nelle risposte alla comunicazione degli addebiti di altre parti interessate dallo stesso procedimento, sentenze del 16 giugno 2011, Solvay/Commissione (T‑186/06, EU:T:2011:276, punto 225), e del 16 giugno 2011, Bavaria/Commissione (T‑235/07, EU:T:2011:283, punti 119 e da 249 a 251).

    ( 31 ) Rispettivamente, articoli da 18 a 21 e 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

    ( 32 ) V. paragrafi da 58 a 69 delle presenti conclusioni, nonché sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 47), e del 30 settembre 2003, Biret International/Consiglio (C‑93/02 P, EU:C:2003:517, punto 60).

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