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Document 62015CC0182

Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 10 maggio 2016.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:330

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 10 maggio 2016 ( 1 )

Causa C‑182/15

Aleksei Petruhhin

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia)]

«Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Articolo 18, primo comma, e articolo 21, paragrafo 1, TFUE — Domanda di estradizione in Russia di un cittadino di uno Stato membro che si trova nel territorio di un altro Stato membro — Rifiuto di uno Stato membro di estradare i propri cittadini — Differenza di trattamento dovuta alla nazionalità — Giustificazione — Lotta contro l’impunità — Verifica delle garanzie di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

1. 

L’estradizione può essere definita come una procedura di collaborazione repressiva internazionale con la quale uno Stato chiede a un altro Stato di consegnargli una persona che si trova nel territorio del secondo al fine di perseguirla, di giudicarla o, qualora sia già condannata, di farle scontare la pena.

2. 

La causa in esame verte su una domanda di estradizione presentata dalla Federazione russa alla Repubblica di Lettonia, riguardo a un cittadino estone arrestato nel territorio di tale Stato membro.

3. 

Si chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare se la tutela contro l’estradizione di cui beneficiano i cittadini lettoni in forza del loro diritto nazionale e di un accordo bilaterale concluso con la Federazione russa debba essere estesa, secondo le norme del Trattato FUE relative alla cittadinanza dell’Unione, ai cittadini di altri Stati membri.

4. 

Vari Stati membri, tra cui la Repubblica di Lettonia, prevedono, nel loro diritto nazionale nonché nelle convenzioni internazionali di cui sono parti, il principio secondo il quale essi rifiutano di estradare i loro cittadini. Quando viene presentata una domanda di estradizione a uno Stato membro e tale domanda riguarda un cittadino dell’Unione che non è cittadino di tale Stato, siffatto principio introduce una differenza di trattamento tra i cittadini di detto Stato e quelli degli altri Stati membri. Ritengo, tuttavia, che tale differenza di trattamento non costituisca una discriminazione a causa della nazionalità in contrasto con l’articolo 18, primo comma, TFUE, qualora sia dimostrato che queste due categorie di cittadini non si trovano in una situazione analoga riguardo all’obiettivo consistente nella lotta contro l’impunità delle persone sospettate di aver commesso un’infrazione in uno Stato terzo.

I – Contesto normativo

A – Il diritto dell’Unione

5.

L’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 2 ), intitolato «Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione», così dispone, al suo paragrafo 2:

«Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti».

B – Il diritto lettone

6.

La Costituzione lettone, all’articolo 98, terza frase, prevede quanto segue:

«L’estradizione di cittadini lettoni verso altri paesi viene concessa esclusivamente nei casi previsti da accordi internazionali ratificati dal Saeima [Parlamento lettone)]e sempreché non comporti una violazione dei diritti umani fondamentali sanciti dalla Costituzione».

7.

In forza dell’articolo 4 del Krimināllikums (legge penale; in prosieguo: la «legge penale lettone»):

«1.   I cittadini e i non cittadini lettoni [ ( 3 )] nonché gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Lettonia devono essere ritenuti responsabili, nel territorio lettone, ai sensi della presente legge, di un atto commesso nel territorio di un altro Stato o al di fuori di qualsiasi territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che tale atto sia o non sia considerato reato e passibile di sanzioni nel luogo in cui è stato commesso.

(...)

3.   Gli stranieri non in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Lettonia che abbiano commesso, nel territorio di un altro Stato, reati gravi o gravissimi contro gli interessi della Repubblica di Lettonia o dei suoi abitanti devono, indipendentemente dalla normativa dello Stato nel cui territorio è stato commesso il reato, essere ritenuti penalmente responsabili ai sensi della presente legge qualora non siano stati ritenuti penalmente responsabili o chiamati in giudizio ai sensi della normativa dello Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

4.   Gli stranieri non in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Lettonia che abbiano commesso un reato nel territorio di un altro Stato o al di fuori di qualsiasi territorio nazionale devono, indipendentemente dalla normativa dello Stato nel cui territorio è stato commesso il reato, essere ritenuti responsabili ai sensi della presente legge nei casi previsti dagli accordi internazionali che vincolano la Repubblica di Lettonia qualora non siano stati ritenuti penalmente responsabili di detto reato o chiamati in giudizio a causa di quest’ultimo nel territorio di un altro Stato».

8.

Il capo 66 del Kriminālprocesa likums (codice di procedura penale; in prosieguo: il «codice di procedura penale lettone»), intitolato «Estradizione verso altri paesi», così dispone all’articolo 696, paragrafi 1 e 2:

«1.   L’estradizione di una persona che si trovi nel territorio della Repubblica di Lettonia ai fini dell’esercizio dell’azione penale, del giudizio o dell’esecuzione di una condanna può essere concessa qualora sia pervenuta la richiesta di uno Stato straniero di porre tale persona in stato di custodia cautelare o di estradarla in relazione a fatti qualificati come reato ai sensi della normativa lettone e di quella dello Stato straniero.

2.   Si può concedere l’estradizione di una persona ai fini dell’esercizio dell’azione penale o del giudizio in relazione a un fatto per il quale la legge prevede una pena detentiva di durata massima non inferiore a un anno, o una pena più severa, salvo disposizione contraria di un accordo internazionale».

9.

L’articolo 697, paragrafo 2, del codice di procedura penale lettone è formulato come segue:

«L’estradizione è negata nei seguenti casi:

1)

l’interessato è un cittadino lettone;

2)

la domanda di estradizione è stata presentata allo scopo di perseguire penalmente o di punire la persona interessata per motivi di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche, oppure sussistono fondate ragioni per ritenere che, per i suddetti motivi, l’estradando possa subire una violazione dei propri diritti;

(...)

7)

è possibile che l’estradando sia sottoposto a tortura nello Stato estero».

10.

L’accordo del 3 febbraio 1993 tra la Repubblica di Lettonia e la Federazione russa, sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, così dispone, agli articoli 1 e 62:

«Articolo 1. Tutela giudiziaria

1.   In materia di diritti soggettivi e patrimoniali, i cittadini di una parte contraente godono, nel territorio dell’altra parte contraente, della stessa tutela giuridica garantita ai cittadini di quest’ultima.

2.   I cittadini di una parte contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente, e senza che siano loro opposti impedimenti di sorta, ai tribunali, alle procure, agli studi notarili (…) e alle altre istituzioni dell’altra parte contraente competenti in materia civile, familiare e penale, dinanzi ai quali possono proporre azioni, presentare istanze, proporre ricorsi e compiere atti processuali alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali.

(...)

Articolo 62. Diniego di estradizione

1.   L’estradizione non è concessa nei seguenti casi:

1)

la persona di cui è chiesta l’estradizione è un cittadino della parte contraente cui è stata presentata la richiesta o ha lo status di rifugiato in tale paese.

(...)».

11.

L’accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania, sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici, firmato a Tallinn l’11 novembre 1992, all’articolo 1, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«In materia di diritti soggettivi e patrimoniali, i cittadini di una parte contraente godono, nel territorio dell’altra parte contraente, della stessa tutela giuridica garantita ai cittadini di quest’ultima».

II – Fatti di cui al procedimento principale e questioni pregiudiziali

12.

Il sig. Aleksei Petruhhin, cittadino estone, è stato oggetto di un avviso di ricerca prioritaria pubblicato sul sito Internet dell’Interpol, il 22 luglio 2010.

13.

Il sig. Petruhhin è stato arrestato il 30 settembre 2014 nella città di Bauska (Lettonia), successivamente è stato posto in custodia cautelare.

14.

Il 21 ottobre 2014 alle autorità lettoni è stata presentata una domanda di estradizione dal procuratore generale della Federazione russa. Da tale domanda emerge che, con decisione del 9 febbraio 2009, sono in corso procedimenti penali nei confronti del sig. Petruhhin e che quest’ultimo doveva essere posto in stato di custodia a titolo di misura di sicurezza. Secondo tale decisione, il sig. Petruhhin è accusato di aver tentato di commercializzare un grosso quantitativo di stupefacenti in associazione con altri malviventi. La normativa russa prevede per tale reato una pena detentiva da 8 a 20 anni.

15.

Il procuratore generale della Repubblica di Lettonia ha autorizzato l’estradizione in Russia del sig. Petruhhin. Tutttavia, il 4 dicembre 2014, il sig. Petruhhin ha chiesto l’annullamento della decisione di estradizione adducendo che, in forza dell’articolo 1 dell’accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici, egli godeva, in Lettonia, degli stessi diritti di un cittadino lettone e che, pertanto, la Repubblica di Lettonia era tenuta a tutelarlo contro un’estradizione infondata.

16.

L’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) sottolinea che né il diritto lettone né accordi internazionali firmati dalla Repubblica di Lettonia, in particolare con la Federazione russa e con gli altri paesi baltici, prevedono limitazioni all’estradizione in Russia di un cittadino estone. Ai sensi dell’articolo 62 dell’accordo del 3 febbraio 1993 tra la Repubblica di Lettonia e la Federazione russa sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, la tutela contro una tale estradizione è prevista soltanto nei confronti dei cittadini lettoni.

17.

Il giudice del rinvio rileva, inoltre, che, sebbene la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( 4 ), autorizzi la consegna dei rispettivi cittadini, non è tuttavia previsto, tra gli Stati membri, alcun meccanismo di consultazione onde ricevere il consenso dello Stato membro di cui una persona ha la cittadinanza all’estradizione di tale persona verso uno Stato terzo.

18.

Dalle suesposte considerazioni deriva, secondo il giudice del rinvio, che la tutela concessa da uno Stato membro ai propri cittadini contro l’estradizione verso uno Stato terzo produce effetti solo nel territorio di tale Stato membro. A suo giudizio, ciò è tuttavia contrario all’essenza della cittadinanza dell’Unione, ossia il diritto a una tutela equivalente. Detto giudice sottolinea che tale situazione crea incertezza nei cittadini dell’Unione quanto alla libertà di circolazione all’interno dell’Unione.

19.

È parere del giudice del rinvio che, ai sensi del diritto dell’Unione, in caso di domanda di estradizione di un cittadino di uno Stato membro verso uno Stato terzo, lo Stato membro cui è stata presentata siffatta domanda debba garantire ai cittadini dell’Unione e ai propri cittadini lo stesso livello di tutela.

20.

Nutrendo comunque dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione, l’Augstākā tiesa (Corte suprema), il 26 marzo 2015, annullando al contempo la decisione di porre il sig. Petruhhin in stato di custodia cautelare, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 18, primo comma, e 21, paragrafo 1, TFUE debbano essere interpretati nel senso che, ai fini dell’applicazione di un accordo di estradizione concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo, il cittadino di un qualunque Stato membro dell’Unione debba beneficiare dello stesso livello di tutela conferito ai propri cittadini dallo Stato membro cui è diretta la domanda di estradizione verso uno Stato non appartenente all’Unione.

2)

Se, in tali circostanze, il giudice dello Stato membro al quale è pervenuta la richiesta di estradizione debba applicare le condizioni per l’estradizione fissate dallo Stato membro di cui [l’estradando] è cittadino o in cui risiede abitualmente.

3)

Qualora l’estradizione debba aver luogo senza tener conto del livello particolare di tutela garantito ai cittadini dello Stato membro cui è pervenuta la richiesta di estradizione, se quest’ultimo Stato sia tenuto a verificare il rispetto delle garanzie di cui all’articolo 19 della Carta, ai sensi del quale nessuno può essere estradato verso uno Stato in cui rischi seriamente di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, e se, a tal fine, sia sufficiente accertare che lo Stato richiedente l’estradizione sia parte contraente della Convenzione contro la tortura o se, invece, debba verificarsi la situazione di fatto, tenendo conto della valutazione di tale Stato realizzata dagli organi del Consiglio d’Europa».

III – Analisi

A – Osservazioni preliminari

1. Sull’eventuale applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania, sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici, ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale

21.

Nel ricorso proposto contro la decisione del procuratore generale della Repubblica di Lettonia che autorizza la sua estradizione, il sig. Petruhhin si basa, in particolare, sull’articolo 1, paragrafo 1, dell’accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici. Il sig. Petruhhin asserisce, sul fondamento di tale disposizione, che dovrebbe beneficiare, da parte della Repubblica di Lettonia, della stessa tutela che tale Stato membro garantisce ai suoi cittadini in caso di procedimenti penali. Ne consegue che detto Stato membro sarebbe tenuto a difendere il sig. Petruhhin contro una domanda di estradizione ingiustificata e che quest’ultimo avrebbe diritto di attendersi che la Repubblica di Lettonia si adoperi al massimo per ottenere le prove che dimostrino la sua colpevolezza o la sua innocenza. Orbene, a suo avviso, dalla posizione assunta dal procuratore generale della Repubblica di Lettonia emerge che non sarà intrapresa alcuna azione per accertare con la massima precisione possibile i reati che gli sono contestati nel territorio russo.

22.

In udienza, il governo lettone è stato interpellato sulla questione se sull’articolo 1, paragrafo 1, dell’accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici possa essere interpretato nel senso che conferisce ai cittadini estoni e lituani la stessa tutela contro l’estradizione di cui beneficiano i cittadini lettoni. Il governo lettone ha precisato, al riguardo, che, finora, la giurisprudenza lettone non ha interpretato tale disposizione nel senso che concede garanzie supplementari ai cittadini estoni o lituani di non essere estradati dalla Repubblica di Lettonia.

23.

Spetta al giudice del rinvio verificare se possa trovare una soluzione alla controversia nel procedimento principale interpretando l’articolo 1, paragrafo 1, dell’accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici. Spetta, in particolare, a tale giudice verificare se l’espressione «diritti soggettivi», contenuta in tale disposizione, comprenda il diritto di beneficiare di una tutela giuridica contro l’estradizione.

2. Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale

24.

In udienza, il governo lettone ha lasciato intendere che il sig. Petruhhin non si troverebbe più nel suo territorio, bensì sarebbe tornato in Estonia dopo l’annullamento della decisione di custodia cautelare, adottata il 26 marzo 2015. I governi degli Stati membri che si sono espressi nel corso di tale udienza ne hanno dedotto che il presente rinvio pregiudiziale dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

25.

A tale proposito, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento di cui all’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie di cui sono investiti ( 5 ).

26.

Nell’ambito di tale cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire ( 6 ).

27.

Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 7 ).

28.

Occorre pertanto ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale ( 8 ).

29.

Ciò è quanto avviene nell’ambito della causa in esame. Infatti, il governo lettone ha confermato, in udienza, che la controversia dinanzi al giudice del rinvio è ancora pendente. Indipendentemente dall’incertezza sul luogo in cui si trova attualmente il sig. Petruhhin, il giudice del rinvio deve quindi pronunciarsi sulla legittimità della decisione adottata dal procuratore generale della Repubblica di Lettonia di estradare quest’ultimo. In forza dell’articolo 707 del codice di procedura penale lettone, il giudice del rinvio può decidere o che la decisione del procuratore sia confermata o che tale decisione sia annullata e l’estradizione non debba essere autorizzata o che la domanda di estradizione sia sottoposta a un esame più approfondito. Nella prospettiva della decisione che deve essere adottata dal giudice del rinvio, la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali sollevate da detto giudice preserva tutta la sua utilità. Al pari di una condanna seguita dalla fuga della persona condannata, siffatta decisione potrà essere successivamente eseguita in qualsiasi momento, eventualmente dopo un nuovo arresto del sig. Petruhhin nel territorio lettone.

30.

Alla luce di tali elementi, ritengo quindi che il presente rinvio pregiudiziale sia ricevibile.

B – Sulla prima e sulla seconda questione

31.

Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare se gli articoli 18, primo comma, e 21, paragrafo 1, TFUE debbano essere interpretati nel senso che un cittadino di uno Stato membro che si trovi nel territorio di un altro Stato membro e che sia oggetto di una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo debba beneficiare della medesima norma prevista a tutela dei cittadini di tale altro Stato membro contro l’estradizione.

32.

Occorre, verificare, in via preliminare, se la situazione del sig. Petruhhin rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, e in particolare delle disposizioni del Trattato FUE relative alla cittadinanza dell’Unione.

33.

Tutti i governi che hanno presentato osservazioni alla Corte, fatta eccezione per il governo del Regno Unito, fanno valere che le norme relative all’estradizione, in una situazione in cui l’Unione non ha concluso alcun accordo in materia con Stati terzi, rientrano nella competenza degli Stati membri e si collocano al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

34.

Non condivido tale opinione. Aderisco invece alla tesi espressa in udienza dal governo del Regno Unito, ossia che gli articoli 18, primo comma, e 21, paragrafo 1, TFUE sono applicabili in quanto il sig. Petruhhin ha esercitato il diritto di libera circolazione o di residenza ai sensi del diritto dell’Unione e quindi, in via di principio, ha diritto a un trattamento identico a quello che ricevono i cittadini dello Stato membro ospitante.

35.

Occorre infatti sottolineare che, in quanto cittadino estone, il sig. Petruhhin gode dello status di cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE e può quindi avvalersi sia nei confronti dello Stato membro di origine che nei confronti dello Stato membro nel quale si reca dei diritti inerenti a tale status.

36.

Come la Corte ha avuto modo più volte di affermare, lo status di cittadino dell’Unione è destinato a essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell’ambito di applicazione ratione materiae del Trattato FUE, indipendentemente dalla propria cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tal riguardo, il medesimo trattamento giuridico ( 9 ).

37.

Dato che la cittadinanza dell’Unione di cui all’articolo 20 TFUE non ha lo scopo di ampliare la sfera di applicazione rationae materiae del Trattato FUE a situazioni nazionali che non abbiano alcun collegamento con il diritto dell’Unione ( 10 ), occorre stabilire se tali elementi di collegamento sussistano.

38.

Su tale punto, i governi degli Stati membri hanno riproposto, nell’ambito del presente procedimento, la posizione classica in questo tipo di casi, ossia che sarebbe necessario, ai fini dell’applicabilità delle norme del Trattato FUE relative alla cittadinanza dell’Unione, che i fatti del procedimento principale si riferiscano a una materia disciplinata dal diritto dell’Unione, e che non sarebbe sufficiente che il cittadino dell’Unione interessato abbia esercitato la sua libertà di circolazione.

39.

Occorre tuttavia insistere sul fatto che da una giurisprudenza costante risulta che, tra le situazioni che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, figurano quelle relative all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE, in particolare quelle rientranti nella libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall’articolo 21 TFUE ( 11 ). Pertanto, nelle materie rientranti nella competenza degli Stati membri, un elemento pertinente di collegamento al diritto dell’Unione può essere costituito dall’esercizio, da parte di un cittadino di uno Stato membro, del suo diritto di circolare e di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro ( 12 ). Per contro, quando si trova di fronte a una situazione in cui, da un lato, la materia in questione rientra nella competenza degli Stati membri e, dall’altro, la persona che fa valere il diritto dell’Unione non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione di cui all’articolo 21 TFUE, la Corte si dichiarerà incompetente a statuire sul rinvio pregiudiziale di cui è investita ( 13 ).

40.

Orbene, è pacifico che il sig. Petruhhin, arrestato in Lettonia, ha esercitato la sua libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, garantita dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.

41.

Occorre altresì precisare che, in mancanza di norme del diritto dell’Unione in materia di estradizione di cittadini degli Stati membri verso la Russia ( 14 ), detti Stati rimangono competenti ad adottare tali norme e a concludere convenzioni in materia con la Federazione russa.

42.

Ciò premesso, gli Stati membri sono tenuti a esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione, e in particolare delle disposizioni del trattato FUE relative alla libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri come conferita dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE a ogni cittadino dell’Unione. Si tratta dell’applicazione, in materia di estradizione, di una giurisprudenza costante secondo la quale gli Stati membri sono tenuti, nell’esercizio delle loro competenze, al rispetto del diritto dell’Unione, in particolare delle disposizioni del Trattato FUE concernenti la libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio dell’Unione riconosciuta a ogni cittadino ( 15 ).

43.

Pertanto, anche nei settori rientranti nella competenza degli Stati membri, quando una determinata situazione presenta un elemento di collegamento sufficiente con il diritto dell’Unione, circostanza che si verifica quando un cittadino dell’Unione ha esercitato la sua libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, tali Stati sono tenuti a giustificare con motivazioni oggettive una differenza di trattamento tra i loro cittadini e quelli degli altri Stati membri ( 16 ).

44.

Occorre ora esaminare se la norma secondo la quale la Repubblica di Lettonia non procede all’estradizione dei propri cittadini costituisca una discriminazione in base alla cittadinanza contraria all’articolo 18, primo comma, TFUE.

45.

Il sig. Petruhhin è stato arrestato in Lettonia ed è stato sottoposto a custodia cautelare in tale paese sino al 26 marzo 2015. Al procuratore generale della Repubblica di Lettonia è pervenuta, il 21 ottobre 2014, una domanda di estradizione da parte del procuratore generale della Federazione russa. Sono quindi applicabili le disposizioni del diritto lettone nonché quelle derivanti dall’accordo del 3 febbraio 1993, tra la Repubblica di Lettonia e la Federazione russa, sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale.

46.

Nell’ambito della causa in esame, la norma secondo la quale i cittadini lettoni non possono essere estradati dalla Lettonia verso uno Stato terzo è contenuta nell’articolo 98, terza frase, della Costituzione lettone, nell’articolo 697, paragrafo 2, punto 1, del codice di procedura penale lettone nonché nell’articolo 62, paragrafo 1, punto 1, dell’accordo del 3 febbraio 1993 tra la Repubblica di Lettonia e la Federazione russa sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale.

47.

Dato che, in forza di tale norma, solo i cittadini lettoni beneficiano di tale tutela contro l’estradizione, ne deriva una differenza di trattamento rispetto ai cittadini degli altri Stati membri che si trovano nel territorio lettone e che sono oggetto di una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo.

48.

Poiché il sig. Petruhhin ha esercitato la sua libertà di circolare e di soggiornare in tale territorio come conferita dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, è alla luce dell’articolo 18, primo comma, TFUE che occorre esaminare se la norma secondo la quale la Repubblica di Lettonia non procede all’estradizione dei propri cittadini verso la Russia sia compatibile con il principio che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

49.

Occorre, al riguardo, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il divieto di discriminazione impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera uguale. Un trattamento del genere potrebbe essere giustificato solo se fondato su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito ( 17 ).

50.

Si deve quindi confrontare, in un contesto come quello di cui al procedimento principale, la situazione dei cittadini dell’Unione non cittadini lettoni che soggiornano in Lettonia con quella dei cittadini lettoni.

51.

Il principio di non estradizione dei cittadini nazionali costituisce un principio tradizionale del diritto di estradizione. Esso trae origine dalla sovranità degli Stati sui loro cittadini, dagli obblighi reciproci che li vincolano e dalla mancanza di fiducia negli ordinamenti giuridici degli altri Stati. Pertanto, tra le ragioni fatte valere a giustificazione di tale principio figura, in particolare, il dovere dello Stato di tutelare i suoi cittadini contro l’applicazione di un sistema penale straniero, di cui essi non conoscono la procedura né la lingua e nel cui ambito essi possono difficilmente difendersi ( 18 ).

52.

Esaminati alla luce del diritto dell’Unione e della parità di trattamento che quest’ultimo presuppone, i fondamenti del principio di non estradizione dei cittadini risultano relativamente fragili. Ciò vale per il dovere di tutela che uno Stato membro dovrebbe avere nei confronti dei suoi cittadini. Non vedo motivi per cui siffatto dovere non debba essere esteso ai cittadini degli altri Stati membri. L’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE depone del resto in tal senso, in quanto prevede che i cittadini dell’Unione abbiano «il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato».

53.

Ciò vale anche per l’argomento secondo il quale il principio di non estradizione dei cittadini si fonderebbe sulla sfiducia degli Stati nei confronti dei sistemi giudiziari stranieri. Si è potuto correttamente osservare su detto punto che «[t]ale sfiducia costituisce probabilmente uno dei fondamenti del modo di praticare – e soprattutto di negare – l’estradizione ai nostri giorni. Tuttavia, sebbene possa giustificare la risposta sfavorevole di uno Stato a una domanda di estradizione, tale sfiducia difficilmente spiega il motivo per cui tale rifiuto sarebbe opposto soltanto alla domanda di estradizione di un cittadino in base alla sua cittadinanza. Se la sfiducia giustifica il rifiuto dell’estradizione, la giustifica nei confronti di tutti, non soltanto nei confronti dei cittadini» ( 19 ).

54.

Sebbene i fondamenti della norma secondo la quale uno Stato non procede all’estradizione dei propri cittadini debbano essere quindi considerati con cautela quando sono valutati alla luce del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza, esiste tuttavia, a mio avviso, una ragione obiettiva per cui si distingue la situazione in cui si trovano i cittadini dello Stato membro richiesto e quella in cui si trovano i cittadini degli altri Stati membri con riferimento a una domanda di estradizione formulata da uno Stato terzo.

55.

Infatti, si deve confrontare, in un contesto come quello di cui al procedimento principale, la situazione dei cittadini dell’Unione non cittadini lettoni che soggiornano in Lettonia con quella dei cittadini lettoni rispetto all’obiettivo evidenziato da vari Stati membri nonché dalla Commissione europea nell’ambito del presente procedimento, ossia l’obiettivo della lotta contro l’impunità delle persone sospettate di aver commesso un reato. Siffatto obiettivo presenta sicuramente carattere di legittimità nel diritto dell’Unione ( 20 ).

56.

Osservo, su tale punto, che l’estradizione è una procedura che consente di perseguire un reato o di eseguire una pena. In altri termini, si tratta di una procedura che mira unicamente alla lotta contro l’impunità di una persona che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale il reato è stato commesso ( 21 ).

57.

Alla luce di siffatto obiettivo, la situazione in cui si trovano le due categorie di cittadini dell’Unione precedentemente menzionate potrebbe essere considerata paragonabile solo se entrambe potevano essere oggetto, in Lettonia, di procedimenti penali per reati commessi in uno Stato terzo.

58.

In altri termini, l’esame della confrontabilità delle situazioni in cui si trovano i cittadini dello Stato membro richiesto e quelli degli altri Stati membri comporta che si debba verificare se, conformemente all’adagio aut dedere aut iudicare (estradare o perseguire), i cittadini dell’Unione che non siano estradati verso uno Stato terzo possano essere oggetto di procedimenti penali nello Stato membro richiesto per reati commessi in tale Stato terzo. Si tratta quindi di verificare se sia rispettato nella fattispecie il principio tradizionale del diritto internazionale dell’estradizione secondo il quale lo Stato richiesto che rifiuti di estradare i suoi cittadini deve essere in grado di perseguire questi ultimi.

59.

Hugo Grotius definiva il principio aut dedere aut punire (estradare o punire) nel seguente modo: «[q]uando gli viene richiesto, uno Stato deve punire il colpevole come merita o consegnarlo nelle mani dello Stato richiedente (traduzione libera)» ( 22 ). Il termine «punire» è ormai sostituito dal termine «perseguire» come seconda parte dell’alternativa all’estradizione per tener conto della presunzione di innocenza di cui godono le persone sospettate di aver commesso un reato.

60.

L’adagio aut dedere aut iudicare trova espressione in numerose convenzioni bilaterali o multilaterali sull’estradizione ( 23 ). L’obbligo di estradare o di perseguire trova ad esempio espressione all’articolo 6 della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale convenzione prevede, infatti, che «[c]iascuna Parte Contraente avrà la facoltà di rifiutare l’estradizione dei suoi cittadini». L’articolo 6, paragrafo 2, di detta convenzione integra tale disposizione disponendo che «[s]e la Parte richiesta non procede all’estradizione di un suo cittadino, essa dovrà, su domanda della Parte richiedente, sottoporre il caso alle autorità competenti, affinché, ove occorra, possano essere esercitati perseguimenti giudiziari».

61.

Come indicato nella relazione finale delle Nazioni Unite del 2014, intitolata «Obbligo di estradare o di perseguire (aut dedere aut iudicare)», tali convenzioni si fondano sull’impegno generale reciproco degli Stati contraenti di consegnare qualsiasi persona contro la quale le autorità competenti dello Stato richiedente abbiano avviato procedimenti o che sia ricercata per l’esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza. Tale obbligo di estradare conosce tuttavia diverse eccezioni, in particolare quando l’individuo di cui viene chiesta l’estradizione è un cittadino dello Stato richiesto. Per evitare l’impunità, dette convenzioni impongono allo Stato richiesto il secondo termine dell’alternativa, ossia l’obbligo di perseguire l’autore del reato nel caso in cui rifiuti di estradarlo ( 24 ).

62.

Pertanto, in forza dell’obbligo di estradare o di perseguire, qualora non dia seguito a una domanda di estradizione, lo Stato richiesto è tenuto a perseguire ( 25 ) il sospettato al fine di garantire l’effettività della cooperazione internazionale tra gli Stati e di evitare che detto sospettato resti impunito.

63.

Orbene, nel contesto della causa in esame, i cittadini lettoni e i cittadini degli altri Stati membri non si trovano in una situazione analoga proprio riguardo a quest’ultimo elemento.

64.

Il rischio di impunità della persona interessata da una domanda di estradizione può sussistere qualora lo Stato membro richiesto non abbia previsto nel suo diritto interno alcuna competenza giurisdizionale che gli consenta di giudicare il cittadino di un altro Stato membro sospettato di aver commesso un reato nel territorio di uno Stato terzo.

65.

Al riguardo, rilevo, al pari della Commissione, che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della legge penale lettone, «[i] cittadini e i non cittadini lettoni [ ( 26 )] nonché gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Lettonia devono essere ritenuti responsabili, nel territorio lettone, ai sensi della presente legge, di un atto commesso nel territorio di un altro Stato o al di fuori di qualsiasi territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che tale atto sia o non sia considerato reato e passibile di sanzioni nel luogo in cui è stato commesso».

66.

Da tale disposizione deriva che i cittadini lettoni che abbiano commesso un reato in uno Stato terzo possono essere perseguiti penalmente in Lettonia. Ciò avviene anche nel caso di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno permanente nel territorio lettone.

67.

Per contro, nel caso di stranieri che non siano in possesso di tale permesso, l’esercizio, da parte dei giudici penali lettoni, della loro competenza in relazione a reati commessi nel territorio di un altro Stato è limitato, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, della legge penale lettone, ai casi di «reati gravi o gravissimi contro gli interessi della Repubblica di Lettonia o dei suoi abitanti».

68.

Da tali disposizioni della legge penale lettone sembra quindi risultare che un cittadino di uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Lettonia, come il sig. Petruhhin, di cui è pacifico che non dispone di un permesso di soggiorno permanente nel territorio lettone, non può essere perseguito penalmente in Lettonia per un reato che si sospetta abbia commesso in Russia. Ne consegue che, alla luce dell’obiettivo di evitare l’impunità delle persone sospettate di aver commesso un reato in uno Stato terzo, tale cittadino non si trova in una situazione analoga a quella dei cittadini lettoni.

69.

Pertanto, la differenza di trattamento tra i cittadini dell’Unione non cittadini lettoni che soggiornano in Lettonia e i cittadini lettoni non costituisce una discriminazione vietata dall’articolo 18, primo comma, TFUE, in quanto tale differenza è giustificata dall’obiettivo della lotta contro l’impunità delle persone sospettate di aver commesso un reato in uno Stato terzo.

70.

Di conseguenza, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, gli articoli 18, primo comma, e 21, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non esigono che un cittadino di uno Stato membro che si trovi nel territorio di un altro Stato membro e che sia oggetto di una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo benefici della medesima norma prevista a tutela dei cittadini di tale altro Stato membro contro l’estradizione.

C – Sulla terza questione

71.

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare, da un lato, se uno Stato membro che decide di estradare un cittadino dell’Unione verso uno Stato terzo sia tenuto a procedere alla verifica delle garanzie di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta e, dall’altro, in cosa debba consistere tale verifica.

72.

Dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che tale questione risulta scaturire dalle affermazioni del sig. Petruhhin nel senso di rischiare eventualmente la tortura qualora fosse estradato in Russia.

73.

Ai sensi all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, «[n]essuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti».

74.

Le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali ( 27 ) precisano che tale disposizione «incorpora la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 3 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ( 28 )]» ( 29 ).

75.

Poiché la situazione di un cittadino di uno Stato membro che, come il sig. Petruhhin, abbia esercitato la libertà di circolare e di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro rientra, come ho poc’anzi osservato, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ritengo che l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta possa essere applicato a una situazione di tal genere.

76.

Pertanto, il giudice di uno Stato membro al quale venga presentata una domanda di estradizione relativa a un cittadino di un altro Stato membro che abbia esercitato i diritti conferiti dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE è tenuto a procedere alla verifica delle garanzie di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta.

77.

Riguardo alla questione dell’oggetto di tale verifica, occorre, conformemente alle spiegazioni relative all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, fare riferimento alla giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 3 della CEDU.

78.

Da una giurisprudenza costante di tale Corte risulta che la tutela contro i trattamenti vietati dall’articolo 3 della CEDU è assoluta e che, pertanto, l’allontanamento di una persona dal territorio, da parte di uno Stato contraente, può sollevare problemi relativamente a tale disposizione, comportando di conseguenza la responsabilità dello Stato in questione ai sensi della CEDU, quando vi sono motivi gravi e comprovati per ritenere che l’interessato, qualora sia allontanato verso il paese di destinazione, corra, in tale paese, un rischio concreto di essere sottoposto a un trattamento contrario a detta disposizione ( 30 ). In tal caso, l’articolo 3 della CEDU «implica l’obbligo di non allontanare la persona in questione verso tale paese, fosse pure uno Stato terzo» ( 31 ). La Corte europea dei diritti dell’uomo precisa che essa «non fa distinzioni a seconda della base giuridica dell’allontanamento; che si tratti di un’espulsione o di un’estradizione, la Corte segue il medesimo ragionamento» ( 32 ).

79.

Quando la Corte europea dei diritti dell’uomo esamina se un ricorrente sia esposto a un rischio concreto di maltrattamenti nel paese terzo di destinazione, essa valuta, «da un lato, la situazione generale in materia di diritti umani nel paese e, dall’altro, gli elementi propri del caso del ricorrente. Qualora lo Stato ospitante abbia fornito garanzie, queste ultime costituiscono un fattore rilevante supplementare di cui essa tiene conto» ( 33 ). Al di là della situazione generale nel paese di destinazione, il rischio concreto di subire trattamenti vietati dall’articolo 3 della CEDU deve essere, quindi, personalizzato.

80.

Per stabilire se vi siano motivi gravi e comprovati per ritenere che esista un rischio concreto di trattamenti incompatibili con l’articolo 3 della CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo si basa su tutti gli elementi ad essa forniti o, all’occorrenza, che essa ammette d’ufficio ( 34 ). Per quanto riguarda la situazione generale in un paese, essa ha spesso attribuito importanza alle informazioni contenute nelle recenti relazioni di associazioni internazionali indipendenti di difesa dei diritti umani quale Amnesty International o di fonti governative ( 35 ).

81.

Oltre a tale descrizione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo, e in linea con quest’ultima, occorre altresì tener conto di quanto è stato dichiarato di recente dalla Corte nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), nell’ambito dell’applicazione della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.

82.

Infatti, la Corte ha dichiarato, in particolare, in tale sentenza, a proposito dell’articolo 4 della Carta, che, «per garantire il rispetto [di tale articolo] nel singolo caso della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria di esecuzione, a fronte di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti l’esistenza di [carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone], è tenuta a verificare se, nelle circostanze della fattispecie, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che, in seguito alla sua consegna allo Stato membro emittente, tale persona corra un rischio concreto di essere sottoposta nello Stato membro di cui trattasi a un trattamento inumano o degradante, ai sensi [di detto articolo]» ( 36 ).

83.

Il metodo così definito dalla Corte può essere, a mio avviso, applicato alla situazione in cui, in seguito a una domanda di estradizione di un cittadino dell’Unione presentata da uno Stato terzo, l’autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto verifichi se le garanzie di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta siano rispettate.

IV – Conclusione

84.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo di rispondere alle questioni sollevate dall’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) nei seguenti termini:

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, gli articoli 18, primo comma, e 21, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non esigono che un cittadino di uno Stato membro che si trovi nel territorio di un altro Stato membro e che sia oggetto di una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo benefici della medesima norma prevista a tutela dei cittadini di tale altro Stato membro contro l’estradizione.

Per garantire il rispetto dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel singolo caso del cittadino dell’Unione oggetto di una domanda di estradizione, l’autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto, a fronte di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti l’esistenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi relative a singoli gruppi di persone, è tenuta a verificare se, nelle circostanze della fattispecie, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che, in seguito alla sua estradizione verso lo Stato terzo richiedente, tale cittadino dell’Unione corra un rischio concreto di essere sottoposto in tale Stato a un trattamento inumano o degradante, ai sensi di tale disposizione.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) In prosieguo: la «Carta».

( 3 ) Interpellato, in udienza, sul significato di tale espressione, il governo lettone ha precisato che i «non cittadini lettoni» sono gli ex cittadini sovietici arrivati in Lettonia prima dell’indipendenza di tale Stato. Tali cittadini non hanno scelto né la cittadinanza lettone né la cittadinanza russa e hanno la possibilità di farsi naturalizzare.

( 4 ) GU L 190, pag. 1. Decisione quadro come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24).

( 5 ) V., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import‑Export (C‑354/14, EU:C:2015:658, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

( 6 ) V., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import‑Export (C‑354/14, EU:C:2015:658, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

( 7 ) V., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import‑Export (C‑354/14, EU:C:2015:658, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

( 8 ) V., in particolare, ordinanza del 5 giugno 2014, Antonio Gramsci Shipping e a. (C‑350/13, EU:C:2014:1516, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

( 9 ) V., in particolare, sentenza del 26 febbraio 2015, Martens (C‑359/13, EU:C:2015:118, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

( 10 ) V., in particolare, sentenza del 26 ottobre 2006, Tas‑Hagen e Tas (C‑192/05, EU:C:2006:676, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

( 11 ) V., in particolare, sentenze dell’11 luglio 2002, D’Hoop (C‑224/98, EU:C:2002:432, punto 29 e giurisprudenza ivi citata); del 16 dicembre 2008, Huber (C‑524/06, EU:C:2008:724, punto 71 e giurisprudenza ivi citata); del 4 ottobre 2012, Commissione/Austria (C‑75/11, EU:C:2012:605, punto 39 e giurisprudenza ivi citata), nonché del 26 febbraio 2015, Martens (C‑359/13, EU:C:2015:118, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

( 12 ) V. Iliopoulou, A., «Entrave et citoyenneté de l’Union», L’entrave dans le droit du marché intérieur, Bruylant, Bruxelles, 2011, pag. 191. Secondo tale autore, «[n]essuna norma nazionale può essere esclusa a priori dalla qualificazione di ostacolo nel contesto della cittadinanza. L’esistenza di un elemento transfrontaliero è sufficiente per ricondurre la situazione nell’ambito di applicazione del diritto comunitario e per richiedere un controllo di compatibilità con le prescrizioni del Trattato» (pag. 202). V. anche, al riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Tas‑Hagen e Tas (C‑192/05, EU:C:2006:223, paragrafi da 25 a 43).

( 13 ) V., in particolare, ordinanza del 19 giugno 2014, Teisseyre (C‑370/13, non pubblicata, EU:C:2014:2033, punti da 33 a 35).

( 14 ) Esiste, per contro, un accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (GU 2003, L 181, pag. 27) [v. decisione 2009/820/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti (GU 2009, L 291, pag. 40)].

( 15 ) V., in particolare, riguardo alle disposizioni nazionali che prevedono il risarcimento delle vittime di aggressioni commesse nel territorio nazionale, sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan (186/87, EU:C:1989:47, punto 19); per quanto attiene a una normativa nazionale in materia penale e di procedura penale, sentenza del 24 novembre 1998, Bickel e Franz (C‑274/96, EU:C:1998:563, punto 17); a proposito delle norme nazionali recanti una disciplina relativa ai nomi delle persone, sentenze del 2 ottobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, punto 25), nonché del 12 maggio 2011, Runevič‑Vardyn e Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 63 e giurisprudenza ivi citata); riguardo alla procedura di esecuzione forzata diretta al recupero crediti, sentenza del 29 aprile 2004, Pusa (C‑224/02, EU:C:2004:273, punto 22); quanto alle norme nazionali relative alla fiscalità diretta, sentenza del 12 luglio 2005, Schempp (C‑403/03, EU:C:2005:446, punto 19); a proposito delle norme nazionali che individuano i titolari del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni al Parlamento europeo, sentenza del 12 settembre 2006, Spagna/Regno Unito (C‑145/04, EU:C:2006:543, punto 78); riguardo alla definizione delle condizioni di acquisto e di perdita della cittadinanza, sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, punti 3941); per quanto riguarda la competenza degli Stati membri ad adeguare i loro sistemi di previdenza sociale, sentenze del 19 luglio 2012, Reichel‑Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475, punto 38 e giurisprudenza ivi citata), nonché del 4 ottobre 2012, Commissione/Austria (C‑75/11, EU:C:2012:605, punto 47 e giurisprudenza ivi citata), e, a proposito del contenuto dell’insegnamento e dell’organizzazione dei sistemi di istruzione degli Stati membri, sentenza del 26 febbraio 2015, Martens (C‑359/13, EU:C:2015:118, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

( 16 ) V. Iliopoulou, A., op. cit. Secondo tale autore, «[i]l diritto di cittadinanza dell’Unione obbliga il diritto di cittadinanza nazionale a giustificarsi, a dimostrare la sua pertinenza e la sua proporzionalità. Lo Stato deve rivedere, alla luce delle norme europee, i suoi rapporti non solo con lo “straniero” comunitario ma anche con i suoi cittadini» (pag. 196) (traduzione libera).

( 17 ) V., in particolare, sentenza del 16 dicembre 2008, Huber (C‑524/06, EU:C:2008:724, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

( 18 ) V. Deen‑Racsmány, Z., e Blekxtoon, R., «The Decline of the Nationality Exception in European Extradition?», European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 13/3, Koninklijke Brill NV, Paesi Bassi, 2005, pag. 317.

( 19 ) V. Thouvenin, J.‑M., «Le principe de non extradition des nationaux», Droit international et nationalité, Colloque de Poitiers de la Société française pour le droit international, Pedone, Parigi, 2012, pag. 127, in particolare pag. 133.

( 20 ) Tale obiettivo di lotta contro l’impunità è stato preso in considerazione dalla Corte segnatamente nella sentenza del 27 maggio 2014, Spasic (C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, punti 5872).

( 21 ) V., in particolare, Corte EDU, 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010, § 117 e giurisprudenza ivi citata), in cui la Corte europea dei diritti dell’Uomo precisa che «non perde di vista i fondamenti dell’estradizione consistenti nell’impedire ai delinquenti in fuga di sottrarsi alla giustizia né l’obiettivo benefico dalla stessa perseguito per tutti gli Stati in un contesto di esternalizzazione della criminalità».

( 22 ) V. Grotius, H., De jure belli ac pacis, libro II, cap. XXI, sez. IV. Le droit de la guerre et de la paix [citazione irrilevante per il lettore italiano].

( 23 ) V., ad esempio, le convenzioni multilaterali citate alla pagina 15 della relazione finale delle Nazioni Unite del 2014, intitolata «Obbligo di estradare o di perseguire (aut dedere aut iudicare)», ossia la convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, la convenzione generale di cooperazione in materia di giustizia, firmata a Tananarive il 12 settembre 1961, la convenzione interamericana sull’estradizione del 1981, la convenzione di estradizione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, adottata ad Abuja il 6 agosto 1994, e il dispositivo di Londra per l’estradizione tra paesi del Commonwealth.

( 24 ) V. pag. 15 di detta relazione finale.

( 25 ) Sebbene l’espressione «obbligo di perseguire» sia quella utilizzata più di frequente, sarebbe più corretto parlare di obbligo di sottoporre il caso alle autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale. In base agli elementi di prova, l’esecuzione di tale obbligo potrà sfociare o meno nell’avvio di procedimenti.

( 26 ) Sul significato di tale espressione, v. nota a piè di pagina 3 delle presenti conclusioni.

( 27 ) GU 2007, C 303, pag. 17.

( 28 ) In prosieguo: la «CEDU».

( 29 ) Si fa riferimento alle sentenze della Corte EDU del 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito (CE:ECHR:1989:0707JUD001403888), e del 17 dicembre 1996, Ahmed c. Austria (CE:ECHR:1996:1217JUD002596494).

( 30 ) V., in particolare, Corte EDU, 4 febbraio 2005, Mamatkoulov e Askarov c. Turchia (CE:ECHR:2005:0204JUD004682799, § 67), 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 125 e giurisprudenza ivi citata), nonché 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010, § 116 e giurisprudenza ivi citata).

( 31 ) Corte EDU, 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010, § 116).

( 32 ) Corte EDU, 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010, § 116 e giurisprudenza ivi citata).

( 33 ) V., in particolare, Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 187).

( 34 ) V., in particolare, Corte EDU, 30 ottobre 1991, Vilvarajah e a. c. Regno Unito (CE:ECHR:1991:1030JUD001316387, § 107), 4 febbraio 2005, Mamatkoulov e Askarov c. Turchia (CE:ECHR:2005:0204JUD004682799, § 69), nonché 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 128 e giurisprudenza ivi citata).

( 35 ) V., in particolare, Corte EDU, 4 febbraio 2005, Mamatkoulov e Askarov c. Turchia (CE:ECHR:2005:0204JUD004682799, § 72), nonché 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 131 e giurisprudenza ivi citata).

( 36 ) Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), punto 94).

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