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Document 62015CA0612

Causa C-612/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov (Rinvio pregiudiziale — Articolo 325 TFUE — Frode o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in materia doganale — Effettività dell’azione penale — Archiviazione del procedimento penale — Termine ragionevole — Direttiva 2012/13/UE — Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico — Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine — Direttiva 2013/48/UE — Diritto di avvalersi di un difensore)

GU C 268 del 30.7.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807130182003572018/C 268/026122015CJC26820180730IT01ITINFO_JUDICIAL201806052321

Causa C-612/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov (Rinvio pregiudiziale — Articolo 325 TFUE — Frode o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in materia doganale — Effettività dell’azione penale — Archiviazione del procedimento penale — Termine ragionevole — Direttiva 2012/13/UE — Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico — Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine — Direttiva 2013/48/UE — Diritto di avvalersi di un difensore)

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C2682018IT210120180605IT00022132

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov

(Causa C-612/15) ( 1 )

«(Rinvio pregiudiziale — Articolo 325 TFUE — Frode o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in materia doganale — Effettività dell’azione penale — Archiviazione del procedimento penale — Termine ragionevole — Direttiva 2012/13/UE — Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico — Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine — Direttiva 2013/48/UE — Diritto di avvalersi di un difensore)»

2018/C 268/02Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputati nella causa principale

Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov

Dispositivo

1)

L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce una procedura di archiviazione del procedimento penale, come quella di cui agli articoli 368 e 369 del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale), nei limiti in cui tale normativa si applica in procedimenti avviati in casi di frode grave o di altre attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in materia doganale. Spetta al giudice nazionale dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, disapplicando, se necessario, tale normativa, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati.

2)

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che informazioni dettagliate sull’accusa siano comunicate alla difesa dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione, ma prima che quest’ultimo inizi a esaminare l’accusa nel merito e la discussione abbia inizio dinanzi ad esso, o addirittura dopo l’avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora le informazioni così comunicate siano oggetto di modifiche successive, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l’equità del procedimento.

L’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale garantire che alla difesa sia concessa la possibilità effettiva di accedere alla documentazione del fascicolo, accesso che può avvenire, se del caso, dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione, ma prima che quest’ultimo inizi a esaminare l’accusa nel merito e la discussione sia avviata dinanzi ad esso, o addirittura dopo l’avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora nuovi elementi di prova siano inseriti nel fascicolo nel corso del procedimento, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l’equità del procedimento.

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone al giudice nazionale di escludere l’avvocato incaricato da due imputati, contro la volontà di questi ultimi, per il motivo che gli interessi di tali imputati sono contrastanti, né osta a che tale giudice consenta a detti imputati di conferire mandato a un nuovo avvocato o, se del caso, designi esso stesso due avvocati d’ufficio, in sostituzione del primo avvocato.


( 1 ) GU C 48 dell’8.2.2016.

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