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Dokument 62015CA0448

    Causa C-448/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Belgische Staat/Wereldhave Belgium Comm. VA, Wereldhave International NV, Wereldhave NV (Rinvio pregiudiziale — Società madri e figlie aventi sede in Stati membri diversi — Regime fiscale comune applicabile — Imposta sulle società — Direttiva 90/435/CEE — Ambito di applicazione — Articolo 2, lettera c) — Società assoggettata all’imposta, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata — Imposizione ad aliquota zero)

    GU C 144 del 8.5.2017., str. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 144/8


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Belgische Staat/Wereldhave Belgium Comm. VA, Wereldhave International NV, Wereldhave NV

    (Causa C-448/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Società madri e figlie aventi sede in Stati membri diversi - Regime fiscale comune applicabile - Imposta sulle società - Direttiva 90/435/CEE - Ambito di applicazione - Articolo 2, lettera c) - Società assoggettata all’imposta, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata - Imposizione ad aliquota zero))

    (2017/C 144/09)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hof van beroep te Brussel

    Parti

    Ricorrente: Belgische Staat

    Convenute: Wereldhave Belgium Comm. VA, Wereldhave International NV, Wereldhave NV

    Dispositivo

    La direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretata nel senso che il suo articolo 5, paragrafo 1, non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale è prelevata una ritenuta d’imposta mobiliare sui dividendi distribuiti da una società figlia con sede in tale Stato membro a un organismo d’investimento collettivo a carattere fiscale, con sede in un altro Stato membro, assoggettato all’imposta sulle società ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti, posto che un siffatto organismo non costituisce una «società di uno Stato membro», ai sensi di tale direttiva.


    (1)  GU C 363 del 3.11.2015.


    Vrh