Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0330

    Causa C-330/15 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 — Johannes Tomana e a./Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità facenti parte del governo dello Zimbabwe o ad esso collegate — Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento dei nomi dei ricorrenti)

    GU C 350 del 26.9.2016, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 350/10


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 — Johannes Tomana e a./Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    (Causa C-330/15 P) (1)

    ((Impugnazione - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità facenti parte del governo dello Zimbabwe o ad esso collegate - Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento dei nomi dei ricorrenti))

    (2016/C 350/12)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Johannes Tomana e a. (rappresentanti: M. O'Kane, Solicitor, M. Lester e Z. Al-Rikabi, Barristers)

    Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti), Commissione europea (reppresentanti: E. Georgieva, M. Konstantinidis e T. Scharf, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (reppresentanti: M. Holt, agente, assistito da S. Lee, barrister)

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    Il sig. Johannes Tomana e gli altri 120 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato della presente sentenza sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.

    3)

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 302 del 14.09.2015


    Top