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Document 62015CA0262

Causa C-262/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) – GD European Land Systems – Steyr GmbH/Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione di merci — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Nomenclatura combinata — Voce 8710 e sotto-voce 9305 91 00 — Nota 3 della sezione XVII e note 1, lettera c), del capitolo 93 — Carri e autoblinde da combattimento — Armi belliche — Classificazione di un sistema di torretta)

GU C 260 del 18.7.2016, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/9


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) – GD European Land Systems – Steyr GmbH/Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien

(Causa C-262/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione di merci - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Nomenclatura combinata - Voce 8710 e sotto-voce 9305 91 00 - Nota 3 della sezione XVII e note 1, lettera c), del capitolo 93 - Carri e autoblinde da combattimento - Armi belliche - Classificazione di un sistema di torretta))

(2016/C 260/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: GD European Land Systems – Steyr GmbH

Convenuto: Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien

Dispositivo

La nomenclatura combinata che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione che risulta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che un sistema di torretta, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato importato per la produzione di carri da combattimento e, successivamente, è stato effettivamente utilizzato a tal fine, rientra nella voce 8710 della nomenclatura combinata se è «principalmente» destinato a un carro da combattimento, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio tenendo conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tale sistema di torretta, senza che l’utilizzazione finale di quest’ultimo nel caso di specie sia determinante ai fini della sua classificazione. In caso contrario, occorre classificare il suddetto sistema di torretta, in quanto parte o accessorio di «armi da guerra», nella sotto-voce 9305 9100 della nomenclatura combinata.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


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