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Document 62014TN0831

    Causa T-831/14: Ricorso proposto il 24 dicembre 2014 — Alfamicro/Commissione

    GU C 73 del 2.3.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 73/42


    Ricorso proposto il 24 dicembre 2014 — Alfamicro/Commissione

    (Causa T-831/14)

    (2015/C 073/54)

    Lingua processuale: il portoghese

    Parti

    Ricorrente: Alfamicro — Sistemas de Computadores, Sociedade Unipessoal, Lda (Cascais, Portogallo) (rappresentanti: G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare la nullità della decisione della Commissione del 28 ottobre 2014 adottata nell’ambito dell’attuazione dell’audit finanziario 12-DAS-03, relativo al Grant Agreement n. 238882, con tutte le conseguenze di legge, disponendo in particolare l’annullamento della nota di addebito di EUR 467 131 inclusa in detta decisione e l’emissione di credito di pari importo a favore della ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità. Infatti, nell’ambito del progetto Save Energy, la ricorrente e la Commissione hanno stipulato un Grant Agreement avente ad oggetto il cofinanziamento di tale progetto. La ricorrente afferma di aver soddisfatto tutti gli obiettivi del progetto e che la Commissione, in detta decisione del 28 ottobre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha preso solamente in considerazione gli aspetti formali di natura puramente contabile e documentale, non tenendo conto dei risultati ottenuti. La restituzione dell’importo richiesto comporta un onere eccessivo in considerazione della sua condizione di PMI e limita la libertà di azione della ricorrente, violando manifestamente, in tal modo, il principio di proporzionalità.

    2.

    Secondo motivo, relativo alla violazione dei principi del legittimo affidamento e di buona amministrazione. Infatti, da un lato, la Commissione non ha mai sollevato obiezioni circa il metodo di lavoro sviluppato dalla ricorrente nei 32 mesi di durata di esecuzione del progetto. Da tale comportamento la ricorrente ha dedotto che la Commissione ha approvato gli elementi che le erano stati forniti, con la conseguenza che la decisione impugnata viola gravemente il principio della certezza del diritto. Dall’altro lato, la Commissione, non avendo tempestivamente rilevato le irregolarità asserite nella decisione impugnata, ha ingenerato nella ricorrente la convinzione che il suo comportamento fosse legittimo. La convinzione così ingenerata deve essere tutelata dal principio di tutela delle legitime aspettative e dal principio di tutela del legittimo affidamento, con la conseguenza che la Commissione non ha adempiuto il proprio obbligo di controllo, violando, pertanto, l’obbligo di buona amministrazione ad essa incombente.

    3.

    Terzo motivo, relativo alla violazione del contratto, in quanto la Commissione è incorsa in gravi errori di valutazione, non avendo preso in considerazione i chiarimenti e gli argomenti addotti dalla ricorrente e avendo effettuato un’analisi erronea della documentazione e delle informazioni fornite tempestivamente da quest’ultima. Adottando la decisione impugnata, la Commissione ha violato le condizioni concordate nel Grant Agreement. La ricorrente considera che nel corso delle comunicazioni avvenute con la Commissione si è dimostrato che le disposizioni contrattuali erano state rispettate e che i requisiti necessari per ottenere il finanziamento nell’ambito del progetto Save Energy erano stati soddisfatti.

    4.

    Quarto motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, poiché la motivazione contenuta nella decisione della Commissione è stata estremamente succinta e non ha descritto o elencato i fatti o gli atti oggetto di indagine e analisi.


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