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Document 62014TN0707

    Causa T-707/14: Ricorso proposto il 2 ottobre 2014  — Grundig Multimedia/UAMI (DetergentOptimiser)

    GU C 409 del 17.11.2014, p. 62–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 409/62


    Ricorso proposto il 2 ottobre 2014 — Grundig Multimedia/UAMI (DetergentOptimiser)

    (Causa T-707/14)

    2014/C 409/83

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Svizzera) (rappresentanti: S. Walter e M. Neuner, avvocati)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 luglio 2014, procedimento R 172/2014-1;

    condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi all’UAMI.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DetergentOptimiser» per prodotti della classe 7 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 9 49  559

    Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento n. 207/2009.


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