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Document 62014TN0700

Causa T-700/14: Ricorso proposto il 24 settembre 2014 — TV1/Commissione

GU C 409 del 17.11.2014, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/60


Ricorso proposto il 24 settembre 2014 — TV1/Commissione

(Causa T-700/14)

2014/C 409/81

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TV1 GmbH (Unterföhring, Germania) (rappresentanti: C. Scherer-Leydecker, J. Mey e A. Rausch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla la decisione di aggiudicazione della Commissione europea relativa al lotto IV del bando di gara PO/2014-03/A4 e annullare le decisioni della convenuta di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto a favore della ricorrente, comunicate il 25 luglio 2014, nonché la decisione della convenuta di assegnare l’appalto per il lotto IV a un’altra impresa, comunicata il 1o agosto 2014;

annullare il contratto di prestazione di servizi stipulato con l’aggiudicazione o in seguito ad essa;

condannare la convenuta alle spese, comprese le eventuali spese giudiziarie, i compensi eventualmente dovuti ai periti e le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno nonché il compenso dell’avvocato;

chiedere alla ricorrente, mediante una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di produrre i documenti relativi all’aggiudicazione ed altri documenti pertinenti e consentire alla ricorrente il pieno accesso agli atti in precedenza negatole.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’offerta anormalmente bassa dell’impresa aggiudicataria

La ricorrente addebita alla Commissione di non aver effettuato un attento esame dell’offerta dell’impresa aggiudicataria, la quale, a suo avviso, si presenta in modo manifesto come anormalmente bassa, e di non aver escluso tale offerta o l’offerente dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto. Così facendo, la Commissione avrebbe violato l’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 (1) in combinato disposto con l’articolo 151 del regolamento n. 1268/2012 (2), nonché il dovere di buona amministrazione derivante dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che i documenti di gara sarebbero viziati da errori

La ricorrente addebita inoltre alla Commissione di non aver rispettato i principi in materia di appalti, in particolare il principio della parità di trattamento e il principio di non discriminazione, di non aver garantito una concorrenza leale e di aver violato l’articolo 102 del regolamento finanziario dell’Unione europea.

A tal riguardo la ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato i requisiti previsti dall’articolo 105 del regolamento finanziario dell’Unione europea in base al quale i documenti di gara devono essere completi, chiari e precisi.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erronea valutazione dell’offerta dell’impresa aggiudicataria

A tal riguardo la ricorrente afferma che la valutazione dell’offerta dell’impresa aggiudicataria non soddisfa l’obbligo di motivazione, è fondata su fatti erroneamente accertati nonché su manifesti errori di valutazione e su uno sviamento di potere.

4.

Quarto motivo, vertente sull’erronea valutazione dell’offerta della ricorrente

La ricorrente afferma inoltre che le informazioni della Commissione riguardanti l’offerta della ricorrente non soddisfano l’obbligo di motivazione e che la Commissione nel valutare l’offerta della ricorrente è incorsa in errori manifesti di valutazione.


(1)  Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).


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