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Document 62014TN0700
Case T-700/14: Action brought on 24 September 2014 — TV1 v Commission
Causa T-700/14: Ricorso proposto il 24 settembre 2014 — TV1/Commissione
Causa T-700/14: Ricorso proposto il 24 settembre 2014 — TV1/Commissione
GU C 409 del 17.11.2014, p. 60–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 409/60 |
Ricorso proposto il 24 settembre 2014 — TV1/Commissione
(Causa T-700/14)
2014/C 409/81
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: TV1 GmbH (Unterföhring, Germania) (rappresentanti: C. Scherer-Leydecker, J. Mey e A. Rausch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare nulla la decisione di aggiudicazione della Commissione europea relativa al lotto IV del bando di gara PO/2014-03/A4 e annullare le decisioni della convenuta di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto a favore della ricorrente, comunicate il 25 luglio 2014, nonché la decisione della convenuta di assegnare l’appalto per il lotto IV a un’altra impresa, comunicata il 1o agosto 2014; |
— |
annullare il contratto di prestazione di servizi stipulato con l’aggiudicazione o in seguito ad essa; |
— |
condannare la convenuta alle spese, comprese le eventuali spese giudiziarie, i compensi eventualmente dovuti ai periti e le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno nonché il compenso dell’avvocato; |
— |
chiedere alla ricorrente, mediante una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di produrre i documenti relativi all’aggiudicazione ed altri documenti pertinenti e consentire alla ricorrente il pieno accesso agli atti in precedenza negatole. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’offerta anormalmente bassa dell’impresa aggiudicataria La ricorrente addebita alla Commissione di non aver effettuato un attento esame dell’offerta dell’impresa aggiudicataria, la quale, a suo avviso, si presenta in modo manifesto come anormalmente bassa, e di non aver escluso tale offerta o l’offerente dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto. Così facendo, la Commissione avrebbe violato l’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 (1) in combinato disposto con l’articolo 151 del regolamento n. 1268/2012 (2), nonché il dovere di buona amministrazione derivante dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che i documenti di gara sarebbero viziati da errori La ricorrente addebita inoltre alla Commissione di non aver rispettato i principi in materia di appalti, in particolare il principio della parità di trattamento e il principio di non discriminazione, di non aver garantito una concorrenza leale e di aver violato l’articolo 102 del regolamento finanziario dell’Unione europea. A tal riguardo la ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato i requisiti previsti dall’articolo 105 del regolamento finanziario dell’Unione europea in base al quale i documenti di gara devono essere completi, chiari e precisi. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea valutazione dell’offerta dell’impresa aggiudicataria A tal riguardo la ricorrente afferma che la valutazione dell’offerta dell’impresa aggiudicataria non soddisfa l’obbligo di motivazione, è fondata su fatti erroneamente accertati nonché su manifesti errori di valutazione e su uno sviamento di potere. |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’erronea valutazione dell’offerta della ricorrente La ricorrente afferma inoltre che le informazioni della Commissione riguardanti l’offerta della ricorrente non soddisfano l’obbligo di motivazione e che la Commissione nel valutare l’offerta della ricorrente è incorsa in errori manifesti di valutazione. |
(1) Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).