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Document 62014TN0565

    Causa T-565/14: Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — EEB/Commissione

    GU C 395 del 10.11.2014, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 395/51


    Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — EEB/Commissione

    (Causa T-565/14)

    (2014/C 395/64)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Podskalská, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata della Commissione, del 12 giugno 2014 [Ares (2014)1915757];

    annullare la seconda decisione impugnata della Commissione 2014/804/EU, del 17 febbraio 2014;

    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Con il suo ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione, del 12 giugno 2014 [Ares (2014)1915757], che respinge in quanto inammissibile la domanda del ricorrente di riesame interno concernente la decisione della Commissione C(2014) 804 final, del 17 febbraio 2014, relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica di Polonia, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. Il ricorrente chiede, altresì, l’annullamento della decisione 2014/804/EU della Commissione, del 17 febbraio 2014.

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, relativo alla decisione Ares (2014)1915757 e vertente su una violazione del regolamento n. 1367/2006 (2) e della direttiva 2010/75:

    la decisione sul piano nazionale transitorio è un provvedimento di portata individuale e, quindi, un atto amministrativo ai sensi del regolamento n. 1367/2006. Pertanto, ad avviso del ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto dichiarare ammissibile la domanda di riesame interno;

    la Commissione avrebbe dovuto interpretare l’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 conformemente alla convenzione di Aarhus e dichiarare illegittimo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006;

    la motivazione della Commissione è basata su un’erronea interpretazione delle disposizioni rilevanti della direttiva 2010/75/UE.

    2.

    Secondo motivo, concernente la decisione C(2014) 804 final vertente su una violazione dell’articolo 17 TUE, della direttiva 2010/75/UE, della decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione (3), della convenzione di Aarhus, della direttiva 2001/42/CE (4) e della direttiva 2008/50/CE (5).


    (1)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010 L 334, pag. 17).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006 L 264, pag. 13).

    (3)  Decisione 2012/115/UE di esecuzione della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 612] (GU 2012 L 52, pag. 12).

    (4)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001 L 197, pag. 30).

    (5)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).


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