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Document 62014TN0561

    Causa T-561/14: Ricorso proposto il 25 luglio 2014 –One of us e a./Parlamento e a.

    GU C 409 del 17.11.2014, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 409/45


    Ricorso proposto il 25 luglio 2014 –One of us e a./Parlamento e a.

    (Causa T-561/14)

    2014/C 409/65

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Iniziativa dei cittadini europei One of us e altri (rappresentanti: C. de La Hougue, avvocato)

    Convenuti: Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la comunicazione della Commissione COM (2014) 355 final;

    in subordine, annullare l’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 211/2011;

    condannare i convenuti a pagare i costi sostenuti dai ricorrenti per il presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che, secondo i ricorrenti, la risposta della Commissione alla loro proposta legislativa e alle questioni da essi sollevate nell’ambito dell’iniziativa dei cittadini «Uno di noi» è insoddisfacente, giacché la Commissione i) non si esprime sul fatto che l’embrione umano sia un essere umano e ii) non affronta evidenti contraddizioni.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del processo democratico, in quanto, ad avviso dei ricorrenti, la Commissione:

    non fornisce i motivi in diritto per il suo rifiuto di trasmettere la loro proposta al Parlamento;

    interpreta erroneamente i requisiti del regolamento n. 211/2011 (1) e mantiene un monopolio sul processo legislativo in contrasto con le disposizioni dei Trattati sul dialogo istituzionale;

    non presenta le proprie conclusioni giuridiche e politiche separatamente, come richiesto dal regolamento n. 211/2011.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla non conformità del regolamento n. 211/2011 ai Trattati. I ricorrenti affermano che:

    gli obiettivi del Trattato di Lisbona tesi a rafforzare la legittimazione democratica delle istituzioni e incoraggiare la partecipazione dei cittadini europei al processo democratico sono vanificati se un’iniziativa dei cittadini può essere respinta dalla Commissione per motivi soggettivi ed arbitrari senza essere esaminata dal Parlamento;

    il principio dello Stato di diritto è violato se la decisione della Commissione non è soggetta al sindacato di legittimità.


    (1)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU 2011 L 65, pag. 1).


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