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Document 62014TN0224

    Causa T-224/14: Ricorso proposto il 23 luglio 2014 — CW/Consiglio

    GU C 351 del 6.10.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 351/9


    Ricorso proposto il 23 luglio 2014 — CW/Consiglio

    (Causa T-224/14)

    2014/C 351/11

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: CW (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. A. Tekari)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione di esecuzione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, in quanto riguarda il ricorrente;

    dichiarare che, in conseguenza dell'annullamento della decisione contestata, il ricorrente sarà reputato come se non fosse stato mai iscritto nella lista delle persone colpite dal congelamento dei beni e nessun atto o decisione del Consiglio potrà menzionare il suo nome come oggetto di un siffatto provvedimento;

    condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento della somma di EUR centomila a risarcimento del danno morale e materiale subito dal ricorrente;

    condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente, fissandole secondo equità, alla luce della situazione delle parti e della mole di lavoro che la gestione di tale fascicolo comporta.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su un difetto di fondamento giuridico della decisione 2014/49/PESC (1), in quanto essa sarebbe basata su un motivo estraneo a quello previsto all'articolo 1 della decisione 2011/72/PESC (2) e in quanto, comunque, la decisione 2011/72/PESC, che costituisce il suo fondamento giuridico, non sarebbe conforme al diritto europeo che disciplina le sanzioni considerate.

    2.

    Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto di proprietà, in quanto le misure restrittive inflitte alla parte ricorrente costituirebbero una restrizione ingiustificata del suo diritto di proprietà.


    (1)  Decisione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 38).

    (2)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62).


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