EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0218

Causa T-218/14: Ricorso proposto l’ 8 aprile 2014 — Mabrouk/Consiglio

GU C 194 del 24.6.2014, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 194/29


Ricorso proposto l’8 aprile 2014 — Mabrouk/Consiglio

(Causa T-218/14)

2014/C 194/37

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Cartagine, Tunisia) (rappresentanti: J. Farthouat, J. Mignard, N. Boulay, avvocati, e S. Crosby, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio 2014/49/PESC, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 38), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2014 del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 2), nella parte riguardante il ricorrente, poiché dette misure restrittive riguardano il congelamento di beni nell’UE; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, con il quale si afferma che il convenuto, nell’adottare gli atti contestati, collabora ad un’indagine penale in Tunisia e, di conseguenza, agisce nell’esercizio di una funzione giudiziaria in un contesto giuridico penale, e che i fondamenti giuridici invocati dal convenuto, l’articolo 29 TUE e l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, non conferiscono a quest’ultimo la competenza ad agire in tal modo.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati sono stati adottati per collaborare con le autorità giudiziarie in Tunisia e non per i motivi esposti a sostegno dei fondamenti giuridici scelti e, pertanto, questi ultimi sono stati violati.

3.

Terzo motivo, concernente (a) un errore manifesto di valutazione in relazione all’esistenza di un collegamento tra i beni del ricorrente nell’UE e l’oggetto dell’indagine giudiziaria in Tunisia, (b) un errore manifesto di valutazione nell’affermare che il dispositivo degli atti contestati giustifica il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco di persone i cui beni devono essere congelati, e (c) un errore manifesto di valutazione della base di fatto su cui il convenuto intende giustificare gli atti contestati.

4.

Quarto motivo, relativo alla violazione del diritto di difesa e dei diritti fondamentali del ricorrente, vale a dire: la presunzione d’innocenza, il diritto di esaminare la prova sulla quale si basa il convenuto contro il ricorrente, il diritto al contraddittorio, il diritto alla parità delle armi, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il principio di proporzionalità e il diritto di proprietà.

5.

Quinto motivo, vertente su una motivazione insufficiente.


Top