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Document 62014TB0797

    Causa T-797/14: Ordinanza del Tribunale del 28 dicembre 2015 — Skype/UAMI — Sky International (SKYPE) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)

    GU C 106 del 21.3.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 106/34


    Ordinanza del Tribunale del 28 dicembre 2015 — Skype/UAMI — Sky International (SKYPE)

    (Causa T-797/14) (1)

    ((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»))

    (2016/C 106/39)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Skype Ultd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. Carboni e M. Browne, solicitors)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky International AG (Zug, Svizzera) (rappresentanti: D. Rose e J. Curry, avvocati)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2014 (procedimento R 1075/2013-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Sky International AG e la Skype.

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

    2)

    La Skype Ultd e la Sky International AG sopporteranno le proprie spese e ciascuna sopporterà la metà delle spese sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


    (1)  GU C 46 del 9.02.2015.


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