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Document 62014TB0409

    Causa T-409/14: Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2016 — Marcuccio/Unione europea («Ricorso per risarcimento danni — Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale — Non luogo a statuire»)

    GU C 287 del 8.8.2016, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 287/22


    Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2016 — Marcuccio/Unione europea

    (Causa T-409/14) (1)

    ((«Ricorso per risarcimento danni - Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale - Non luogo a statuire»))

    (2016/C 287/27)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

    Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Placco, successivamente J. Inghelram, P. Giusta e L. Tonini Alabiso, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto dal ricorrente a motivo della durata del procedimento nelle cause T-236/02, C-59/06 P e C-617/11 P.

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

    2)

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative all’eccezione di irricevibilità che ha dato luogo all’ordinanza del 9 gennaio 2015, Marcuccio/Unione europea (T 409/14, non pubblicata, EU:T:2015:18).

    3)

    Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea quanto al resto.


    (1)  GU C 245 del 28.7.2014.


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