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Document 62014TA0718

Causa T-718/14: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2015 — Hong Kong Group/UAMI — WE Brand (W E) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo W E — Marchio comunitario denominativo anteriore WE — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

GU C 27 del 25.1.2016, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/53


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2015 — Hong Kong Group/UAMI — WE Brand (W E)

(Causa T-718/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo W E - Marchio comunitario denominativo anteriore WE - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 027/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hong Kong Group Oy (Vantaa, Finlandia) (rappresentante: J.-H. Spåre, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: WE Brand Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. van Oerle e E. de Groot, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 agosto 2014 (procedimento R 2305/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la WE Brand Sàrl e la Hong Kong Group Oy.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 agosto 2014 (procedimento R 2305/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la WE Brand Sàrl e la Hong Kong Group Oy, e la decisione della divisione di opposizione dell’UAMI del 30 settembre 2013 sono annullate.

2)

L’opposizione è respinta.

3)

L’UAMI e la WE Brand sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Hong Kong Group, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Hong Kong Group ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.


(1)  GU C 431 del 1.12.2014.


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