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Document 62014FA0044

    Causa F-44/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 maggio 2015 — Pohjanmäki/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esame comparativo dei meriti — Ruoli rispettivi dell’AIPN e del CCM — Assenza dei rapporti informativi — Mancata consultazione dei rapporti informativi da parte dei membri del CCM — Compatibilità delle funzioni di relatore presso il CCM e di ex valutatore — Errore manifesto di valutazione — Anzianità nel grado — Livello delle responsabilità esercitate — Obbligo di sollecitudine)

    GU C 213 del 29.6.2015, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 213/44


    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 maggio 2015 — Pohjanmäki/Consiglio

    (Causa F-44/14) (1)

    ((Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esame comparativo dei meriti - Ruoli rispettivi dell’AIPN e del CCM - Assenza dei rapporti informativi - Mancata consultazione dei rapporti informativi da parte dei membri del CCM - Compatibilità delle funzioni di relatore presso il CCM e di ex valutatore - Errore manifesto di valutazione - Anzianità nel grado - Livello delle responsabilità esercitate - Obbligo di sollecitudine))

    (2015/C 213/71)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Jaana Pohjanmäki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, E. Rebasti e M. Veiga, agenti)

    Oggetto

    Da una parte, domanda di annullare la decisione del Consiglio di non promuovere la ricorrente al grado AD 13 e, dall’altra, domanda di concederle il risarcimento per il danno morale asseritamente subìto.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La sig.ra Pohjanmäki sopporta la metà delle proprie spese.

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute dalla sig.ra Pohjanmäki.


    (1)  GU C 212 del 7.7.2014, pag. 46.


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