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Document 62014CN0578

Causa C-578/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 12 dicembre 2014 — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat

GU C 81 del 9.3.2015, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 81/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 12 dicembre 2014 — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat

(Causa C-578/14)

(2015/C 081/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Argenta Spaarbank NV

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 198, 10o, WIB92 [Codice delle imposte sui redditi del 1992], nella versione vigente per gli esercizi imponibili 2000 en 2001, violi l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie del 23 luglio 1990 (direttiva 90/435/CEE (1) del Consiglio), in quanto stabilisce che gli interessi non sono considerati come spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, deducibili in forza degli articoli da 202 a 204, ricevuti da una società relativamente ad azioni che quest’ultima, al momento della relativa cessione, non abbia detenuto per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi in parola riguardino o meno (il finanziamento della) la partecipazione dalla quale provengono i dividendi che possono beneficiare dell’esenzione.

2)

Se l’articolo 198, 10o, WIB92, nella versione vigente per gli esercizi imponibili 2000 en 2001, costituisca una disposizione necessaria ad evitare le frodi e gli abusi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie del 23 luglio 1990 (direttiva 90/435/CEE del Consiglio), e, in caso affermativo, se l’articolo 190, 10o, WIB92 vada oltre quanto necessario ad evitare le frodi e gli abusi, in quanto stabilisce che gli interessi non sono considerati come le spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, deducibili in forza degli articoli da 202 a 204, ricevuti da una società relativamente ad azioni che quest’ultima, al momento della relativa cessione, non abbia detenuto per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi in parola riguardino o meno (il finanziamento della) la partecipazione dalla quale provengono i dividendi che possono beneficiare dell’esenzione.


(1)  Direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6).


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