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Document 62014CN0450

Causa C-450/14 P: Impugnazione proposta il 26 settembre 2014 dalla Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes — Isotis avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-59/11, Isotis/Commissione

GU C 395 del 10.11.2014, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/29


Impugnazione proposta il 26 settembre 2014 dalla Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes — Isotis avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-59/11, Isotis/Commissione

(Causa C-450/14 P)

(2014/C 395/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Koinonia tis Pliroforias Anoichtì stis Eidikes Anagkes — Isotis (rappresentante: S. Skliris, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado dell'Unione europea del 16 luglio 2014, causa T-59/11, Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Edikes Anagkes — Isotis contro Commissione europea.

accogliere integralmente il ricorso.

respingere integralmente il controricorso presentato dalla Commissione;

condannare la Commissione alla totalità delle spese dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1.

Errata applicazione dell'articolo 1315 di cui all’AK belga riguardo alla ripartizione dell'onere della prova

Il rigetto del ricorso non comporta automaticamente la prova dei fondamenti fattuali del controricorso. La Commissione recava l'onere della prova del proprio controricorso.

2.

Errata motivazione per quanto riguarda il fondamento essenziale del controricorso

Assenza di motivazione per quanto riguarda l’affermazione dell’esistenza di un fondamento nel controricorso della Commissione.

Motivazione contraddittoria a causa della presa in considerazione come unico elemento di prova della relazione di revisione contabile che era contestata e che rappresentava il fatto da dimostrare.

3.

Errore in diritto nel non aver applicato i principi di revisione internazionali

Mancata applicazione dei principi di revisione internazionali in violazione della legislazione contabile nazionale e degli usi interpretativi dei contratti controversi, in conformità alla comune volontà delle parti (articolo 1156, AK belga) e al principio di buona fede [articolo 1134, lettera c), AK belga].

4.

Errata interpretazione del principio della parità delle armi

Il principio della parità delle armi tra le parti non coincide neppure con il principio del contraddittorio.

5.

Errata interpretazione e applicazione del principio di buona fede e violazione dei diritti della difesa a causa della lingua processuale

La corretta interpretazione del principio di buona fede impone che le clausole dei contratti siano interpretate in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al principio fondamentale del diritto dell’Unione riguardante l'osservanza dei diritti della difesa.

6.

Errata interpretazione delle condizioni dei contratti controversi, errata applicazione del diritto ellenico e mancata presa in considerazione del motivo essenziale

Secondo gli articoli II, 19.1 dei contratti FP6, II.16 dei contratti e-Ten e II 20.1 dei CIP, può essere assoggettata a revisione soltanto la registrazione delle spese e degli introiti (receipts) riguardanti l’esecuzione delle opere controverse e non altri documenti.

Violazione del principio di formazione giurisprudenziale dell’autonomia degli anni economici nel diritto ellenico in materia di contabilità e di tributi.

Mancata presa in considerazione e assenza di valutzione da parte del Tribunale in merito al motivo essenziale della ricorrente con riferimento ai paragrafi 61 e 64 del ricorso.

7.

Errata interpretazione dei termini dei contratti controversi, mancata presa in considerazione del motivo essenziale e travisamento di documenti

Errata interpretazione e applicazione dei termini «overall statement of accounts», in contrasto con la buona fede, con il diritto ellenico e con il termine «receipts», in contrasto con i termini espliciti dei contratti.

Mancata presa in considerazione e assenza di valutazione da parte del Tribunale per quanto riguarda il motivo essenziale della ricorrente in merito alla registrazione e alla liquidazione anticipata dell'opera Access e-Gov nei libri contabili prima della conclusione del controllo in loco.

Travisamento degli allegati A3, A6, A9, A11, A14 e A17 del ricorso.

8.

Difetto di motivazione, violazione del diritto applicabile ai contratti controversi e travisamento di documento

Difetto di motivazione (punti 127, 129) e motivazione contraddittoria (punti 128, 129).

Violazione del principio di buona fede, dei principi di revisione internazionale e della normativa ellenica in materia contabile (punto 127).

Travisamento dell'allegato B101 prodotto dalla Commissione.

9.

Presa in considerazione del motivo non dedotto e mancata presa in considerazione del motivo dedotto

Presa in considerazione del motivo non dedotto dalla ricorrente (punto 165), nonché assenza di valutazione da parte del Tribunale in merito al motivo in senso opposto da essa dedotto (paragrafi 88, 89, 91 del ricorso).


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