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Document 62014CN0410

    Causa C-410/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 agosto 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit

    GU C 409 del 17.11.2014, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 409/29


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 agosto 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit

    (Causa C-410/14)

    2014/C 409/41

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Parti

    Ricorrente: Dr. Falk Pharma GmbH

    Resistente: DAK-Gesundheit

    Interveniente: Kohlpharma GmbH

    Questioni pregiudiziali

    Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) (in prosieguo: la «direttiva») ai sensi dell’articolo 267 TFUE:

    1)

    Se la nozione di appalto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE non sia più soddisfatta quando le amministrazioni aggiudicatrici seguano procedure di ammissione con cui aggiudicano un appalto senza scegliere uno o più operatori economici (cd.«modello Open-House»);

    2)

    Qualora alla prima questione occorra rispondere che un appalto pubblico sia caratterizzato dalla scelta di uno o più operatori economici si pone la seguente questione: se l’elemento caratteristico della scelta di operatori economici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE alla luce dell’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE vada interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possano evitare di scegliere uno o più operatori economici durante la procedura di ammissione solo ove siano soddisfatti seguenti presupposti:

    lo svolgimento di una procedura di ammissione viene pubblicata a livello europeo,

    vengono stabilite regole univoche in merito alla stipula del contratto e all’adesione al contratto,

    le condizioni contrattuali vengono stabilite in precedenza in modo tale che nessun operatore economico possa influenzare il contenuto del contratto,

    agli operatori economici viene concesso il diritto di aderire al contatto in qualsiasi momento; e

    le stipule dei contratti vengano pubblicate a livello europeo.


    (1)  GU L 134, pag. 114.


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