This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014CN0410
Case C-410/14: Request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Düsseldorf (Germany) lodged on 29 August 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH v DAK-Gesundheit
Causa C-410/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 agosto 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit
Causa C-410/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 agosto 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit
GU C 409 del 17.11.2014, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 409/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 agosto 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit
(Causa C-410/14)
2014/C 409/41
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Dr. Falk Pharma GmbH
Resistente: DAK-Gesundheit
Interveniente: Kohlpharma GmbH
Questioni pregiudiziali
Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) (in prosieguo: la «direttiva») ai sensi dell’articolo 267 TFUE:
1) |
Se la nozione di appalto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE non sia più soddisfatta quando le amministrazioni aggiudicatrici seguano procedure di ammissione con cui aggiudicano un appalto senza scegliere uno o più operatori economici (cd.«modello Open-House»); |
2) |
Qualora alla prima questione occorra rispondere che un appalto pubblico sia caratterizzato dalla scelta di uno o più operatori economici si pone la seguente questione: se l’elemento caratteristico della scelta di operatori economici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE alla luce dell’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE vada interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possano evitare di scegliere uno o più operatori economici durante la procedura di ammissione solo ove siano soddisfatti seguenti presupposti:
|