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Document 62014CJ0554

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 novembre 2016.
Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 17 – Diritto applicabile all’esecuzione della pena – Interpretazione di una norma nazionale dello Stato di esecuzione che prevede una riduzione della pena detentiva a motivo del lavoro svolto dalla persona condannata durante la sua detenzione nello Stato di emissione – Effetti giuridici delle decisioni quadro – Obbligo di interpretazione conforme.
Causa C-554/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:835

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

8 novembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2008/909/GAI — Articolo 17 — Diritto applicabile all’esecuzione della pena — Interpretazione di una norma nazionale dello Stato di esecuzione che prevede una riduzione della pena detentiva a motivo del lavoro svolto dalla persona condannata durante la sua detenzione nello Stato di emissione — Effetti giuridici delle decisioni quadro — Obbligo di interpretazione conforme»

Nella causa C‑554/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 25 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2014, integrata il 15 dicembre 2014, nel procedimento penale a carico di

Atanas Ognyanov

con l’intervento di:

Sofyiska gradska prokuratura,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, J.L. da Cruz Vilaça e M. Berger (relatore), presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Safjan, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. Gijzen, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, da D. Blundell e L. Barfoot, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Troosters, W. Bogensberger e V. Soloveytchik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 maggio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo al riconoscimento di una sentenza penale e all’esecuzione, in Bulgaria, di una pena detentiva irrogata da un giudice danese nei confronti del sig. Atanas Ognyanov.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

La decisione quadro 2008/909 ha sostituito, per la maggior parte degli Stati membri, a partire dal 5 dicembre 2011, le corrispondenti disposizioni della convenzione del Consiglio d’Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate e del suo protocollo aggiuntivo del 18 dicembre 1997.

4

Il considerando 5 di tale decisione quadro è formulato nei seguenti termini:

«I diritti processuali nei procedimenti penali sono un elemento cruciale per assicurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell’ambito della cooperazione giudiziaria. I rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, consentono allo Stato di esecuzione di riconoscere le decisioni delle autorità dello Stato di emissione. Pertanto, si dovrebbe considerare un ulteriore sviluppo della cooperazione contemplata dagli strumenti del Consiglio d’Europa in materia di esecuzione delle sentenze penali, in particolare nel caso in cui cittadini dell’Unione siano stati oggetto di una sentenza penale e siano stati condannati a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà personale in un altro Stato membro. (…)».

5

L’articolo 3 di detta decisione quadro, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», così dispone:

«1.   Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

(…)

3.   La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all’esecuzione delle pene ai sensi della presente decisione quadro (…).

(…)».

6

Ai sensi dell’articolo 8 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena»:

«1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa (…) e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9.

2.   Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

3.   Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria.

4.   La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata».

7

L’articolo 10 di tale decisione quadro, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione parziali», così dispone al paragrafo 1:

«L’autorità competente dello Stato di esecuzione, se è in grado di considerare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena in parte, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena integralmente può consultarsi con l’autorità competente dello Stato di emissione al fine di trovare un accordo (…)».

8

L’articolo 13 di detta decisione quadro dispone quanto segue:

«Fintantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato da detto Stato indicandone i motivi. Una volta ritirato il certificato, lo Stato di esecuzione non esegue più la pena».

9

A norma dell’articolo 17 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Legislazione applicabile all’esecuzione»:

«1.   L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.

2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è stata emessa la sentenza.

3.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione può, su richiesta, informare l’autorità competente dello Stato di emissione delle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale. Lo Stato di emissione può accettare l’applicazione di dette disposizioni o ritirare il certificato.

4.   Gli Stati membri possono stabilire che qualsiasi decisione sulla liberazione anticipata o condizionale possa tenere conto delle disposizioni della legislazione nazionale indicate dallo Stato di emissione che conferiscono alla persona il diritto alla liberazione anticipata o condizionale in un determinato momento».

10

La sentenza emessa dallo Stato di emissione e trasmessa allo Stato di esecuzione deve essere accompagnata da un certificato. All’allegato I alla decisione quadro 2008/909 figura un modello standard di tale certificato.

11

Il punto i 2 di detto modello standard è relativo alle «[i]ndicazioni sulla durata della pena». Così, lo Stato di emissione deve fornire dati riguardanti, in primo luogo, la durata complessiva della pena, in giorni (punto i 2.1 del certificato), in secondo luogo, il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è emessa la sentenza, in giorni (punto i 2.2 di tale certificato) e, in terzo luogo, il numero di giorni da detrarre dalla durata complessiva della pena per motivi diversi da quelli di cui al punto 2.2 (punto i 2.3 del certificato).

Diritto bulgaro

12

Dalla decisione di rinvio risulta che, alla data della stessa, la decisione quadro 2008/909 non era ancora stata oggetto di trasposizione nel diritto bulgaro.

13

Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del Nakazatelen kodeks (codice penale):

«Il lavoro svolto dalla persona condannata viene dedotto ai fini della riduzione della pena, in modo tale che due giorni di lavoro equivalgano a tre giorni di privazione della libertà personale».

14

L’articolo 457 del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK»), relativo alle questioni attinenti all’esecuzione della pena nell’ambito del trasferimento di persone condannate, ai suoi paragrafi da 4 a 6 prevede quanto segue:

«4.   Qualora la durata massima della detenzione prevista dalla legge della Repubblica di Bulgaria per il reato commesso sia inferiore alla durata fissata nella sentenza, il tribunale riduce a tale durata la pena inflitta. Qualora la legge della Repubblica di Bulgaria non preveda la detenzione per il reato commesso, tale giudice fissa una pena che corrisponda, nella maggiore misura possibile, alla pena inflitta nella sentenza.

5.   Il periodo di custodia cautelare e di pena già scontato nello Stato di condanna è dedotto e – qualora le pene siano diverse – preso in considerazione ai fini della determinazione della durata della pena.

6.   Le pene accessorie inflitte nella sentenza devono essere eseguite qualora siano previste nelle disposizioni corrispondenti della legge della Repubblica di Bulgaria e non siano state eseguite nello Stato di condanna».

15

Conformemente alla sentenza interpretativa n. 3/13, del 12 novembre 2013 (in prosieguo: la «sentenza interpretativa»), resa dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), l’articolo 457, paragrafo 5, del NPK, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 3, del codice penale, deve essere interpretato nel senso che il lavoro di interesse generale svolto, nello Stato della condanna, dal condannato bulgaro trasferito deve essere preso in considerazione dall’autorità competente dello Stato di esecuzione ai fini della riduzione della pena, nel senso che due giorni di lavoro equivalgono a tre giorni di privazione della libertà personale, salvo nel caso in cui lo Stato della condanna abbia già ridotto la pena di conseguenza.

16

Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio precisa di essere vincolato da tale sentenza interpretativa.

17

Il giudice del rinvio aggiunge che né la legge, né detta sentenza interpretativa fanno riferimento a un dovere di informare lo Stato di emissione o di ricevere le sue osservazioni e il suo consenso sull’applicazione di una siffatta riduzione di pena da parte delle autorità bulgare competenti.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Con sentenza del 28 novembre 2012, il sig. Ognyanov, cittadino bulgaro, è stato condannato ad una pena detentiva complessiva di quindici anni per omicidio e furto aggravato dal Retten i Glostrup (Tribunale di Glostrup, Danimarca).

19

Il sig. Ognyanov è stato inizialmente posto sotto custodia cautelare in Danimarca, dal 10 gennaio al 28 novembre 2012, data in cui la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti è passata in giudicato.

20

Egli ha in seguito scontato una parte della sua pena detentiva in Danimarca, dal 28 novembre 2012 al 1o ottobre 2013, data del suo trasferimento alle autorità bulgare.

21

Durante la sua detenzione in Danimarca, il sig. Ognyanov ha lavorato dal 23 gennaio 2012 al 30 settembre 2013.

22

Dalla decisione di rinvio risulta che, ai fini del trasferimento del sig. Ognyanov alle autorità bulgare, le autorità danesi si sono basate sulla decisione quadro 2008/909. Queste ultime hanno rivolto alle autorità bulgare una richiesta di informazioni concernente la pena che intendevano eseguire e le norme relative alla liberazione anticipata applicabili in Bulgaria. Inoltre, esse hanno indicato espressamente che la legge danese non consentiva di ridurre la pena detentiva a motivo del lavoro svolto durante la sua esecuzione.

23

In una data non precisata nella decisione di rinvio, la Sofiyska gradska prokuratura (pubblico ministero della città di Sofia, Bulgaria) ha adito il giudice del rinvio, in forza dell’articolo 457 del NPK, affinché statuisca sulle questioni legate all’esecuzione della sentenza pronunciata dal giudice danese nei confronti del sig. Ognyanov.

24

Alla luce della soluzione accolta nella sentenza interpretativa, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se, al fine di determinare la durata della pena ancora da eseguire da parte del sig. Ognyanov, esso debba tener conto del periodo durante il quale quest’ultimo ha lavorato in un istituto penitenziario danese. In tal caso, l’interessato beneficerebbe di una riduzione di pena non già di un anno, otto mesi e venti giorni, bensì di due anni, sei mesi e ventiquattro giorni, circostanza che gli consentirebbe di tornare in libertà anticipatamente. Tale giudice aggiunge che la decisione quadro 2008/909 non prevede una siffatta riduzione di pena.

25

Il giudice del rinvio espone, nella sua decisione, le ragioni che lo portano a concludere per la non conformità del diritto bulgaro alle disposizioni pertinenti della decisione quadro 2008/909.

26

Tale giudice, infatti, considera, in primo luogo, che l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 abilita le autorità competenti dello Stato di esecuzione a pronunciarsi sulla modalità con cui una pena detentiva «sarà» eseguita, ma non a effettuare una nuova valutazione giuridica della pena già eseguita nello Stato di emissione. Così, secondo detto giudice, le autorità competenti dello Stato di esecuzione non possono concedere riduzioni di pena sulla durata ancora da scontare, a motivo del lavoro svolto dalla persona condannata in un istituto penitenziario dello Stato di emissione.

27

Il giudice del rinvio ritiene, in secondo luogo, che l’articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 obblighi lo Stato di esecuzione a procedere a una deduzione integrale della pena detentiva già scontata dalla persona condannata nello Stato di emissione alla data del trasferimento, e che un siffatto obiettivo non possa essere raggiunto qualora le autorità competenti di detto Stato di esecuzione procedano a una deduzione di un periodo più corto o più lungo della pena eseguita conformemente al diritto dello Stato di emissione. Così, a suo avviso, la deduzione di un periodo più lungo di quello della detenzione effettiva sarebbe contrario a tale disposizione.

28

Peraltro, secondo tale giudice, le altre due disposizioni della decisione quadro 2008/909 che prevedono una possibilità di riduzione di pena, ossia l’articolo 8, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 1, della stessa, sono manifestamente inapplicabili nella causa dinanzi ad esso pendente.

29

Ciò premesso, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le disposizioni della decisione quadro [2008/909] consentano che lo Stato di esecuzione riduca, nel corso della procedura di trasferimento, la durata della pena detentiva irrogata nello Stato di emissione a motivo del lavoro svolto durante l’espiazione della stessa nello Stato di emissione nel modo seguente:

a)

la riduzione della pena è la conseguenza dell’applicazione della legge dello Stato di esecuzione all’esecuzione della pena, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro [2008/909]. Sorge allora la questione, se tale disposizione consenta che la legge dello Stato di esecuzione si applichi all’esecuzione della pena già nella procedura di trasferimento in relazione a fatti avvenuti durante il periodo in cui il condannato era sottoposto alla giurisdizione dello Stato di emissione (ossia in relazione al lavoro svolto durante la detenzione nell’istituto penitenziario dello Stato di emissione);

b)

la riduzione della pena avviene sulla base della deduzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro [2008/909]. Sorge allora la questione, se tale disposizione consenta la deduzione di un periodo di tempo più lungo della durata della detenzione fissata secondo la legge dello Stato di emissione, quando, in applicazione della legge dello Stato di esecuzione, i fatti avvenuti nello Stato di emissione (ossia il lavoro svolto nell’istituto penitenziario dello Stato di emissione) sono nuovamente valutati.

2)

Nel caso in cui tali disposizioni o altre disposizioni della decisione quadro [2008/909] siano applicabili alla riduzione della pena in esame, se debba essere di ciò informato lo Stato di emissione, qualora lo stesso ne abbia fatto espressa richiesta e se, in caso di opposizione da parte di quest’ultimo, si debba porre fine alla procedura di trasferimento. Nel caso in cui sussista l’obbligo di informazione, come essa debba essere fornita – se in maniera generale ed astratta sul diritto applicabile oppure sulla concreta riduzione di pena che il tribunale intende accordare a una determinata persona condannata.

3)

Nel caso in cui la Corte dichiari che le disposizioni dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro non consentono allo Stato di esecuzione di ridurre la pena in base al suo diritto interno (a motivo del lavoro svolto nello Stato di emissione), se sia conforme al diritto dell’Unione la decisione del giudice nazionale di applicare comunque il suo diritto nazionale, in quanto più favorevole rispetto all’articolo 17 della decisione quadro».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

30

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale, interpretata in modo tale da autorizzare lo Stato di esecuzione a concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro da essa svolto durante la sua detenzione nello Stato di emissione, quando le autorità competenti di quest’ultimo Stato, conformemente al diritto dello stesso, non hanno concesso una siffatta riduzione di pena.

31

Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 35).

32

Per quanto riguarda la lettera dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909, si deve rilevare che, se il paragrafo 1 di detto articolo dispone che «l’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione», esso non precisa, tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, se riguardi l’esecuzione della pena sin dalla pronuncia della sentenza nello Stato di emissione o soltanto a partire dal trasferimento della persona condannata verso lo Stato di esecuzione.

33

Quanto all’articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, esso prevede che «l’autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è stata emessa la sentenza». Tale disposizione, che muove dalla premessa che una persona condannata può scontare una parte della sua pena nello Stato di emissione prima del suo trasferimento, non consente di determinare se lo Stato di esecuzione possa applicare una riduzione di pena che tenga conto del lavoro svolto dalla persona condannata durante la sua reclusione nello Stato di emissione.

34

Occorre quindi prendere in considerazione il contesto dell’articolo 17 della decisione quadro 2008/909. A tale riguardo, si deve rilevare che detto articolo figura nel suo capo II, intitolato «Riconoscimento delle sentenze ed esecuzione delle pene». Tale capo, composto degli articoli da 4 a 25, enuncia una successione di principi secondo un ordine cronologico.

35

In un primo tempo, come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, gli articoli da 4 a 14 della decisione quadro 2008/909 stabiliscono le norme che gli Stati membri devono applicare al fine di procedere al trasferimento della persona condannata. Così, gli articoli da 4 a 6 di tale decisione quadro precisano, anzitutto, le modalità di trasmissione della sentenza e del certificato allo Stato di esecuzione. Gli articoli da 7 a 14 della stessa stabiliscono, poi, i principi applicabili alle decisioni di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena.

36

In particolare, l’articolo 8 della medesima decisione quadro stabilisce requisiti rigorosi per l’adeguamento, da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, della pena irrogata nello Stato di emissione, i quali costituiscono così le uniche eccezioni all’obbligo di principio, che grava su detta autorità, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e la cui natura corrispondono a quelle previste nella sentenza emessa in tale Stato di emissione.

37

Inoltre, dall’articolo 13 della decisione quadro 2008/909 risulta che lo Stato di emissione mantiene la sua competenza per l’esecuzione di una pena fintantoché «l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata».

38

In un secondo tempo, l’articolo 15 della decisione quadro 2008/909 stabilisce le modalità relative al trasferimento della persona condannata e l’articolo 16 della medesima prevede disposizioni particolari in caso di transito della persona condannata nel territorio di un altro Stato membro.

39

L’articolo 17 della decisione quadro 2008/909 costituisce il prosieguo delle disposizioni che lo precedono in quanto stabilisce i principi applicabili all’esecuzione della pena una volta che la persona condannata è stata trasferita all’autorità competente dello Stato di esecuzione.

40

Ne consegue che l’articolo 17 della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che soltanto il diritto dello Stato di emissione è applicabile, anche per quanto riguarda l’eventuale concessione di una riduzione di pena, alla parte della pena scontata dall’interessato nel territorio di detto Stato fino al suo trasferimento verso lo Stato di esecuzione. Riguardo al diritto di quest’ultimo Stato, esso è applicabile unicamente alla parte della pena ancora da scontare da tale persona a seguito di detto trasferimento, nel territorio dello Stato di esecuzione.

41

Una siffatta interpretazione risulta altresì dal modello di certificato, che figura all’allegato I alla decisione quadro 2008/909.

42

A tale riguardo, occorre osservare che tale modello di certificato costituisce un modulo standard che deve essere compilato dall’autorità competente dello Stato di emissione e successivamente trasmesso, unitamente alla sentenza di condanna, all’autorità competente dello Stato di esecuzione. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, l’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la sentenza di condanna basandosi sulle informazioni fornite in tale certificato dall’autorità competente dello Stato di emissione.

43

Dal punto i 2.2 del modello di certificato, relativo alle indicazioni da fornire sulla durata della pena, risulta che lo Stato di emissione è tenuto a indicare, in numero di giorni, il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è emessa la sentenza. Al punto i 2.3 di tale modello, lo Stato di emissione deve indicare il numero di giorni da detrarre dalla durata complessiva della pena per motivi diversi da quelli di cui al punto i 2.2 di detto modello. Un elenco non tassativo di tali «motivi diversi» figura altresì al punto i 2.3 dello stesso, tra cui rientrano la grazia o l’indulto già concessi in relazione alla pena. Così, come afferma l’avvocato generale al paragrafo 116 delle sue conclusioni, tale punto i 2.3 consente allo Stato di emissione di fornire ulteriori informazioni qualora circostanze particolari, come ad esempio il lavoro svolto in detenzione dalla persona condannata, abbiano già dato luogo a una riduzione della pena.

44

Da tutte le considerazioni che precedono discende che, prima del riconoscimento della sentenza di condanna da parte dello Stato di esecuzione e del trasferimento della persona condannata in quest’ultimo Stato, spetta allo Stato di emissione determinare le riduzioni di pena afferenti al periodo di detenzione scontato nel suo territorio. Soltanto quest’ultimo è competente per la concessione di una riduzione di pena per il lavoro svolto prima del trasferimento e, eventualmente, per indicare allo Stato di esecuzione tale riduzione nel certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2008/909. Pertanto, lo Stato di esecuzione non può, retroattivamente, sostituire il suo diritto dell’esecuzione penale e, in particolare, la sua disciplina relativa alle riduzioni di pena, a quello dello Stato di emissione per quanto riguarda la parte della pena che è già stata scontata dall’interessato nel territorio di quest’ultimo Stato.

45

Nel caso di specie, dai documenti sottoposti alla Corte risulta che, al momento del trasferimento del sig. Ognyanov alle autorità bulgare competenti, le autorità danesi hanno espressamente indicato che la legge danese non consentiva di ridurre la pena detentiva a motivo del lavoro svolto dalla persona condannata durante la sua detenzione. Di conseguenza, l’autorità competente, nello Stato di esecuzione, per le questioni relative all’esecuzione della pena, quale il giudice del rinvio, non può concedere una riduzione di pena in relazione alla parte della pena che è già stata scontata dalla persona condannata nel territorio dello Stato di emissione, quando le autorità di quest’ultimo Stato non hanno concesso, conformemente al loro diritto nazionale, una siffatta riduzione di pena.

46

Un’interpretazione contraria rischierebbe, infine, di compromettere gli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2008/909, tra i quali figura, in particolare, il rispetto del principio del reciproco riconoscimento, che costituisce, conformemente al considerando 1 di tale decisione quadro, letto alla luce dell’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 79).

47

A tale riguardo, il considerando 5 della decisione quadro 2008/909 sottolinea che tale cooperazione è fondata su una particolare fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici.

48

Orbene, la circostanza che un giudice nazionale dello Stato di esecuzione conceda, conformemente al suo diritto nazionale, dopo aver riconosciuto la sentenza di condanna pronunciata da un giudice dello Stato di emissione e una volta trasferita la persona condannata alle autorità dello Stato di esecuzione, una riduzione di pena in relazione alla parte della pena già scontata da tale persona nel territorio dello Stato di emissione, quando le autorità competenti di quest’ultimo Stato non hanno accordato, sulla base del loro diritto nazionale, una siffatta riduzione di pena, comprometterebbe la particolare fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici.

49

In una siffatta ipotesi, infatti, il giudice nazionale dello Stato di esecuzione applicherebbe quindi, retroattivamente, il suo diritto interno alla parte della pena scontata nel territorio rientrante nella giurisdizione del giudice dello Stato di emissione. Esso procederebbe quindi a un riesame del periodo di detenzione scontato nel territorio di detto Stato, circostanza che sarebbe contraria al principio del reciproco riconoscimento.

50

Peraltro, dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 risulta che il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena da parte di uno Stato membro diverso da quello che ha pronunciato detta sentenza hanno lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata. Pertanto, il mancato rispetto del principio del reciproco riconoscimento pregiudicherebbe parimenti tale obiettivo.

51

Alla luce di tutti gli elementi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale, interpretata in modo tale da autorizzare lo Stato di esecuzione a concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro da essa svolto durante la sua detenzione nello Stato di emissione, quando le autorità competenti di quest’ultimo Stato, conformemente al diritto dello stesso, non hanno concesso una siffatta riduzione di pena.

Sulla seconda questione

52

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’ipotesi in cui l’articolo 17 della decisione quadro 2008/909 consenta all’autorità competente dello Stato di esecuzione di applicare una riduzione di pena, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in relazione alla parte della pena già scontata dalla persona condannata nel territorio dello Stato di emissione, lo Stato di esecuzione sia tenuto ad informare lo Stato di emissione, che abbia fatto una richiesta espressa in tal senso, di tale applicazione. In caso di risposta affermativa a tale questione, il giudice del rinvio si interroga sulla natura delle informazioni che dovrebbero quindi essere comunicate.

53

Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non occorre procedere all’esame della seconda questione.

Sulla terza questione

54

Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale applichi una norma di diritto interno, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sebbene contraria all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909, per il motivo che tale norma di diritto interno sia più favorevole di detta disposizione del diritto dell’Unione.

55

Occorre anzitutto sottolineare che il richiamo operato dal giudice del rinvio al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole riposa sulla premessa secondo la quale il diritto bulgaro – in particolare le norme di tale diritto in materia di riduzione di pena – è applicabile anche al periodo di detenzione scontato dal sig. Ognyanov in Danimarca prima del suo trasferimento in Bulgaria. Orbene, come risulta dalla risposta fornita alla prima questione, una siffatta premessa è erronea.

56

Ciò premesso, occorre ancora rilevare che, a differenza di quanto sembrano suggerire il giudice del rinvio e la Commissione europea, la decisione quadro 2008/909 è priva di efficacia diretta. Tale decisione quadro, infatti, è stata adottata sul fondamento dell’ex terzo pilastro dell’Unione, in particolare, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE. Orbene, tale disposizione prevede, da un lato, che le decisioni quadro siano vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi e, dall’altro, che le decisioni quadro non hanno efficacia diretta.

57

A tale riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati in base al Trattato UE prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Dal momento che la decisione quadro 2008/909 non è stata oggetto di un’abrogazione, annullamento o modifica di tal genere, essa continua pertanto a produrre i suoi effetti giuridici conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE.

58

In base, altresì, a una consolidata giurisprudenza, anche se le decisioni quadro, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE, non possono avere efficacia diretta, il loro carattere vincolante comporta tuttavia in capo alle autorità nazionali, in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale (v. sentenza del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

59

Nell’applicare il diritto interno, il giudice nazionale chiamato ad interpretare quest’ultimo è quindi tenuto a farlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato da essa perseguito. Tale obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale è insito nel sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (v. sentenza del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

60

Dalla decisione di rinvio risulta inoltre che, alla data della stessa, la decisione quadro 2008/909 non era ancora stata trasposta nel diritto bulgaro mentre, conformemente all’articolo 29 di tale decisione quadro, una siffatta trasposizione avrebbe dovuto essere effettuata prima del 5 dicembre 2011.

61

A tale riguardo, si deve rilevare che il giudice del rinvio è tenuto al rispetto del principio di interpretazione conforme a partire dalla data di scadenza del termine di trasposizione di tale decisione quadro (v., per analogia, sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punti 115 nonché 124).

62

Tuttavia, occorre ricordare che detto principio di interpretazione conforme è soggetto ad alcuni limiti.

63

Difatti, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro quando interpreta e applica le norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, ed in particolare in quelli di certezza del diritto e di irretroattività (v. sentenze del 16 giugno 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, punto 44, e del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517, punto 55).

64

Questi principi ostano in particolare a che detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni (v. sentenza del 16 giugno 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, punto 45).

65

Tuttavia, nel caso di specie, l’obbligo di interpretazione conforme comporterebbe che il sig. Ognyanov non possa beneficiare, in forza del diritto bulgaro, di una riduzione di pena a motivo del lavoro svolto durante la sua detenzione in Danimarca, la quale rientra, infatti, nella competenza esclusiva di quest’ultimo Stato membro. Esso non avrebbe, invece, per effetto di determinare o di aggravare la responsabilità penale del sig. Ognyanov, né di modificare, a sfavore di quest’ultimo, la durata della pena derivante dalla sentenza pronunciata il 28 novembre 2012 nei suoi confronti dal Retten i Glostrup (Tribunale di Glostrup).

66

L’obbligo di interpretazione conforme cessa altresì quando il diritto nazionale non può ricevere un’applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale decisione quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Tale principio richiede tuttavia che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest’ultimo possa ricevere un’applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro (v. sentenze del 16 giugno 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, punto 47, nonché del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517, punti 5556).

67

Ciò premesso, occorre precisare che l’obbligo di interpretazione conforme include quello, per i giudici nazionali, ivi compresi quelli che statuiscono in ultima istanza, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una decisione quadro (v., per analogia, sentenze del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 33, e del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 35).

68

Nel caso di specie, dai documenti sottoposti alla Corte risulta che la norma nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale il lavoro di interesse generale svolto, nello Stato di emissione, dal condannato bulgaro trasferito, deve essere preso in considerazione dall’autorità competente dello Stato di esecuzione ai fini della riduzione della pena, deriva da un’interpretazione dell’articolo 457, paragrafo 5, del NPK, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 3, del codice penale, accolta dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) nella sua sentenza interpretativa.

69

Pertanto, il giudice del rinvio non può, nel procedimento principale, validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare la disposizione nazionale di cui trattasi conformemente al diritto dell’Unione, unicamente per il fatto che tale disposizione è stata interpretata, dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), in un senso che non è compatibile con tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 34)

70

Ciò considerato, spetta al giudice del rinvio garantire la piena efficacia della decisione quadro 2008/909 disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l’interpretazione accolta dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), posto che tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 36).

71

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme del diritto interno nel loro complesso e ad interpretarle, quanto più possibile, conformemente alla decisione quadro 2008/909, al fine di conseguire il risultato da essa perseguito, disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l’interpretazione accolta dal giudice nazionale di ultima istanza, allorché tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell’Unione.

Sulle spese

72

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale, interpretata in modo tale da autorizzare lo Stato di esecuzione a concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro da essa svolto durante la sua detenzione nello Stato di emissione, quando le autorità competenti di quest’ultimo Stato, conformemente al diritto dello stesso, non hanno concesso una siffatta riduzione di pena.

 

2)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme del diritto interno nel loro complesso e ad interpretarle, quanto più possibile, conformemente alla decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, al fine di conseguire il risultato da essa perseguito, disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l’interpretazione accolta dal giudice nazionale di ultima istanza, allorché tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell’Unione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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