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Document 62014CC0300
Opinion of Advocate General Cruz Villalón delivered on 8 September 2015.#Imtech Marine Belgium NV v Radio Hellenic SA.#Request for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen.#Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in civil matters — Regulation (EC) No 805/2004 — European Enforcement Order for uncontested claims — Conditions for certification — Rights of the debtor — Review of the judgment.#Case C-300/14.
Conclusioni dell’avvocato generale P. Cruz Villalón, presentate l'8 settembre 2015.
Imtech Marine Belgium NV contro Radio Hellenic SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati – Requisiti per la certificazione – Diritti del debitore – Riesame della decisione.
Causa C-300/14.
Conclusioni dell’avvocato generale P. Cruz Villalón, presentate l'8 settembre 2015.
Imtech Marine Belgium NV contro Radio Hellenic SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati – Requisiti per la certificazione – Diritti del debitore – Riesame della decisione.
Causa C-300/14.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:557
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate l’8 settembre 2015 ( 1 )
Causa C‑300/14
Imtech Marine Belgium NV
contro
Radio Hellenic SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen (Belgio)]
«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Requisiti della certificazione — Norme minime applicabili ai procedimenti interni — Diritti della difesa del debitore — Articolo 19 — Riesame in casi eccezionali — Funzioni del cancelliere»
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1. |
La presente causa offre alla Corte l’opportunità di interpretare, per la prima volta, l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento TEE»). Nel contesto dell’istituzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, la disposizione in parola stabilisce una serie di norme minime cui il diritto processuale dello Stato membro di origine deve conformarsi affinché sia possibile chiedere la certificazione di una decisione giudiziaria su un credito non contestato nei casi eccezionali in cui il debitore, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto contestare il credito né difendersi. Il fine ultimo di tali norme minime è garantire che siano sempre effettivamente rispettati nello Stato membro di origine i diritti della difesa del debitore contro cui è possibile eseguire una decisione certificata come titolo esecutivo europeo; a tale proposito, si deve tenere conto della circostanza che, per effetto dell’abolizione dell’exequatur, i giudici dello Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione non potranno sottoporre la decisione così certificata a nessun tipo di controllo. |
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2. |
Più specificamente, nelle circostanze del caso di specie, il giudice del rinvio, che deve stabilire in fase di appello se si possa certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria resa dal giudice di primo grado, ha dei dubbi quanto alla misura in cui l’ordinamento giuridico belga rispetti effettivamente le norme procedurali minime contenute nel regolamento TEE, segnatamente nel suo articolo 19. In tale contesto detto giudice sottopone alla Corte cinque questioni pregiudiziali, la risposta alle quali dovrebbe consentirgli di stabilire se il diritto belga sia conforme o meno ai requisiti previsti dal menzionato articolo 19 e se, pertanto, le decisioni sui crediti non contestati rese dai giudici belgi possano, in linea di principio, essere certificate come titoli esecutivi europei. |
I – Ambito normativo
A – Diritto dell’Unione
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3. |
Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento TEE «istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione». |
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4. |
Tra i ventisei considerando che introducono il regolamento TEE, ai fini del presente procedimento occorre porre in evidenza quelli di seguito riprodotti: «(…)
(…)
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5. |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento TEE: «1. Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:
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6. |
L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento TEE, che apre il capo III, intitolato «Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati», dispone che «[l]a decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo». |
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7. |
Sempre nell’ambito del capo III del regolamento TEE, l’articolo 19, intitolato «Norme minime per il riesame in casi eccezionali», stabilisce quanto segue: «1. Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 13 a 18, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione nel caso in cui:
purché in entrambi i casi agisca tempestivamente. 2. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di consentire l’accesso al riesame di una decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle indicate al paragrafo 1». |
B – Diritto nazionale
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8. |
Il Belgisch Gerechtelijk Wetboek (codice di procedura civile belga; in prosieguo: il «BGW») contiene le seguenti disposizioni rilevanti ai fini del presente procedimento:
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II – Controversia principale e questioni pregiudiziali
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9. |
La società Imtech Marine Belgium NV (in prosieguo: la «Imtech»), stabilita in Belgio, ha fornito vari servizi alla società Radio Hellenic, che ha sede in Grecia. Poiché la Radio Hellenic non aveva pagato l’importo di EUR 23506,99 richiesto dalla Imtech, quest’ultima l’ha citata in giudizio in Belgio chiedendo, in conformità al regolamento TEE, che detta società fosse condannata al pagamento mediante sentenza e che la medesima fosse certificata come titolo esecutivo europeo. Il Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Tribunale commerciale di Anversa, Belgio), giudice di primo grado, ha dichiarato ricevibile e parzialmente fondata la domanda della Imtech. La Radio Hellenic è stata condannata in contumacia al pagamento dell’importo di cui era debitrice (nonché di un indennizzo indicato nel contratto concluso tra le parti, degli interessi di mora e delle spese processuali). Tuttavia, detto giudice ha dichiarato che non poteva certificare la sentenza come titolo esecutivo europeo, come richiesto dalla Imtech, in quanto riteneva che la normativa belga non rispettasse le norme minime procedurali stabilite dal regolamento TEE. La Imtech ha proposto appello dinanzi allo Hof van Beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) contro la mancata certificazione come titolo esecutivo europeo della sentenza di primo grado. |
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10. |
Tenuto conto del dibattito esistente nella giurisprudenza e nella dottrina belga riguardo, specificamente, alla questione se il diritto belga sia conforme o meno alle norme minime per il riesame in casi eccezionali previsto dall’articolo 19 del regolamento TEE – in particolare quando, come nel caso di specie, il debitore sia stato condannato in contumacia e sia scaduto il termine di impugnazione contro le sentenze contumaciali –, lo Hof van Beroep te Antwerpen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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11. |
La Corte, ritenendo insufficiente la motivazione fornita dal giudice del rinvio, gli ha inviato una richiesta di informazioni affinché le comunicasse il testo delle disposizioni nazionali alle quali faceva riferimento nella decisione di rinvio, la giurisprudenza nazionale pertinente nonché ulteriori informazioni relativamente alla seconda parte della seconda questione pregiudiziale e alla quinta questione pregiudiziale. Lo Hof van Beroep te Antwerpen ha fornito le informazioni e le spiegazioni richieste. |
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12. |
Nel presente procedimento hanno presentato osservazioni scritte i governi portoghese, belga e polacco e la Commissione europea. |
III – Analisi
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13. |
In linea generale è d’uopo porre in rilievo che, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera c), e 12 del regolamento TEE, una decisione giudiziaria come quella resa in contumacia nel caso di specie può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se sono soddisfatti i requisiti minimi stabiliti dagli articoli 13 e seguenti di detto regolamento, il cui obiettivo è garantire che il debitore riceva le informazioni necessarie sul procedimento e abbia in ogni caso la possibilità di essere sentito e di difendersi ( 3 ). In tale contesto occorre esaminare anche l’articolo 19 del menzionato regolamento, sulla cui interpretazione vertono le questioni pregiudiziali formulate dallo Hof van Beroep te Antwerpen. |
A – Prima questione pregiudiziale
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14. |
Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera accertare se la circostanza che la normativa belga potrebbe non essere compatibile con le disposizioni del regolamento TEE, in particolare quelle relative alla previsione di una procedura di riesame in casi eccezionali, configuri una violazione dell’articolo 288 TFUE, poiché quest’ultimo prevede che i regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi. |
1. Principali argomenti delle parti
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15. |
Gli intervenienti che hanno presentato osservazioni relative a questa prima questione pregiudiziale concordano sul punto che il regolamento TEE non obbliga gli Stati membri ad istituire una determinata procedura di riesame nei loro ordinamenti giuridici. Orbene, se tale possibilità non è prevista in uno Stato membro, i giudici di detto Stato non possono certificare una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo. |
2. Valutazione
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16. |
Già nel considerando 19 del regolamento TEE si enuncia che «[i]l presente regolamento non comporta un obbligo per gli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali». Inoltre, l’articolo 19 del regolamento citato dispone a sua volta che «una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione» ( 4 ). Pertanto, ritengo che il regolamento TEE non imponga di adeguare l’ordinamento belga alle norme minime procedurali stabilite nel regolamento stesso. Come indicato anche al considerando 19, il regolamento TEE offre certamente un «incentivo» a realizzare siffatto adeguamento dell’ordinamento nazionale alle norme minime procedurali ivi contenute, agevolando una più efficiente e rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie in un altro Stato membro delle decisioni su crediti non contestati emesse nello Stato di origine, ma solo a condizione che siano rispettate tali norme minime, e non sussiste quindi un inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE nei casi in cui non si proceda a tale adeguamento ( 5 ). |
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17. |
Pertanto, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che non costituisce una violazione dell’articolo 288 TFUE il mero fatto che il diritto nazionale eventualmente non preveda una specifica procedura di riesame conformemente all’articolo 19 del regolamento TEE. |
B – Prima e seconda parte della seconda questione pregiudiziale
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18. |
Il giudice del rinvio solleva la seconda questione pregiudiziale, suddivisa in tre parti, nell’eventualità di risposta in senso negativo alla prima questione pregiudiziale. Poiché la terza parte di tale seconda questione pregiudiziale e la terza questione pregiudiziale vertono sulla medesima problematica, le analizzerò congiuntamente. Pertanto, esaminerò anzitutto le prime due parti della seconda questione pregiudiziale. Il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, che cosa debba intendersi per «riesame di una decisione» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento TEE, e, in secondo luogo, se l’ordinamento giuridico nazionale debba prevedere una procedura di riesame solo nel caso in cui la notifica di una citazione o di una domanda giudiziale sia avvenuta senza prova di ricevimento (articolo 14 del regolamento TEE). |
1. Principali argomenti delle parti
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19. |
Il governo portoghese ricorda che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento TEE, la possibilità di chiedere il riesame della sentenza si fonda sull’impossibilità di contestare il credito in cui il debitore può trovarsi, senza colpa, in due casi: in primo luogo, quando la domanda giudiziale o la citazione a comparire in udienza non gli sia stata notificata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili, e, in secondo luogo, quando il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili. Detto governo rammenta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di prevedere in modo specifico nei loro ordinamenti giuridici una procedura di riesame che presenti tali caratteristiche, ma, qualora non lo facciano, le decisioni dei loro giudici non potranno essere certificate come titoli esecutivi europei. |
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20. |
Secondo la Commissione, affinché una decisione giudiziaria possa essere certificata come titolo esecutivo europeo occorre che il diritto nazionale preveda una procedura di riesame nei due casi contemplati dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento TEE. Pertanto, il riesame deve essere previsto, in primo luogo, quando la domanda giudiziale o la citazione a comparire in udienza sia stata notificata al debitore secondo una delle forme previste all’articolo 14 del regolamento TEE (in definitiva, come indicato dal titolo di detto articolo, «senza prova di ricevimento»), ma non in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili [lettera a)]; in secondo luogo, il riesame deve estendersi anche a qualsiasi altro caso in cui il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili [lettera b)], ipotesi, queste ultime, nelle quali rientra la notificazione con prova di ricevimento (articolo 13) ma inficiata da un vizio. |
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21. |
La Commissione fa presente che né le due procedure previste dal diritto belga alle quali fa riferimento il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale (l’«opposizione» e l’«appello») né la «revocazione (herroeping van het gewijsde)» di cui all’articolo 1132 del BWG (che il giudice del rinvio non menziona nelle sue questioni pregiudiziali) sono idonee a soddisfare i requisiti minimi fissati dall’articolo 19 del regolamento TEE. |
2. Valutazione
a) Prima parte della seconda questione pregiudiziale
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22. |
Con la prima parte della seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio desidera chiarire ciò che debba intendersi per «riesame di una decisione» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento TEE. |
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23. |
A tale proposito occorre notare che il regolamento non precisa in cosa consista il riesame in casi eccezionali, limitandosi a disporre che l’ordinamento nazionale deve prevedere almeno una procedura che consenta al debitore di contestare la decisione nei casi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento TEE (anche a condizioni più vantaggiose di quelle indicate in detto paragrafo, come enunciato al paragrafo 2 dell’articolo in parola). |
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24. |
Poiché tale procedura non è disciplinata dal diritto dell’Unione e il regolamento TEE rinvia espressamente alla legislazione dello Stato membro d’origine, gli Stati membri possono optare per qualsiasi tipo di rimedio, purché la procedura scelta rispetti sufficientemente i diritti della difesa del debitore e il diritto a un processo equo (considerando 10 e 11 del regolamento TEE). Ritengo che, per analogia con l’articolo 18 del menzionato regolamento e come sembra confermare anche il considerando 14 del regolamento TEE, il rispetto dei diritti della difesa del debitore impone che questi debba disporre di un mezzo di ricorso tale da consentire un riesame completo della decisione, che non sia limitato alle questioni di diritto ( 6 ). |
b) Seconda parte della seconda questione pregiudiziale
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25. |
Per quanto riguarda la seconda parte della seconda questione pregiudiziale, relativa all’applicabilità della procedura di riesame di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento TEE a casi diversi da quelli nei quali la domanda giudiziale o la citazione a comparire in udienza sia stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14 di detto regolamento, devo sottolineare, preliminarmente, che la Corte ha chiesto al giudice del rinvio di precisare in che misura il procedimento principale rientrasse effettivamente (o meno) in tale ipotesi. Il giudice del rinvio ha risposto che «la controversia principale verte esclusivamente sull’ipotesi in cui il debitore – indipendentemente dalla modalità di notificazione – non abbia la possibilità di far “riesaminare” nel merito la decisione iniziale in tutti i casi di forza maggiore o di circostanze straordinarie per ragioni a lui non imputabili». In altre parole, il giudice del rinvio ha confermato che i fatti della presente causa rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento TEE. |
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26. |
Tuttavia, ritengo che la seconda parte della seconda questione pregiudiziale, così come è formulata, meriti una risposta a prescindere dall’ipotesi specifica, tra quelle contemplate dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento TEE, in cui rientrino i fatti che hanno dato origine al procedimento principale. Ai sensi di detta disposizione, infatti, la certificazione della decisione come titolo esecutivo europeo non dipende dalla circostanza che il debitore interessato da una delle ipotesi eccezionali descritte all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento TEE abbia o abbia avuto in concreto la possibilità di chiedere il riesame della decisione, bensì dall’esistenza in astratto, nell’ordinamento giuridico dello Stato di origine, di un «meccanismo appropriato» (considerando 14) che gli consenta, in entrambi i casi, di chiedere il riesame completo della decisione giudiziaria ( 7 ). Inoltre, tale meccanismo deve essere comunicato alla Commissione ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. |
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27. |
Tale valutazione è suffragata dal fatto che, in casi come quello di specie, non sempre il giudice investito della causa può sapere in quale delle due ipotesi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento TEE, si trovi il debitore che non è comparso, sicché detto giudice, al momento di decidere se certificare o meno la decisione giudiziaria resa come titolo esecutivo europeo, deve verificare l’esistenza di tali rimedi in astratto e non in concreto. |
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28. |
Per i motivi sopra esposti, quindi, per poter certificare come titoli esecutivi europei le decisioni rese dai giudici di uno Stato membro, non è sufficiente che l’ordinamento giuridico di tale Stato preveda una procedura di riesame nel caso in cui la notificazione al debitore di una citazione in udienza o di una domanda giudiziale sia stata effettuata nel modo indicato all’articolo 14 del regolamento TEE, vale a dire senza conferma di ricevimento [purché, evidentemente, la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili, come imposto dai requisiti cumulativi previsti dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), ii), del regolamento citato] ( 8 ). Occorre altresì che l’ordinamento giuridico di detto Stato membro contempli una procedura di riesame per l’ipotesi menzionata all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, vale a dire quando il debitore (anche nel caso in cui le notifiche siano state effettuate come indicato all’articolo 13 del regolamento TEE, ossia con conferma di ricevimento) non abbia potuto contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili. |
C – Terza parte della seconda questione pregiudiziale e terza questione pregiudiziale
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29. |
Con la terza parte della seconda questione pregiudiziale e la terza questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se le procedure di opposizione e di appello previste dal diritto nazionale, compresa la possibilità di prorogare il termine per proporre tali ricorsi in caso di forza maggiore, soddisfino i requisiti del riesame nei casi eccezionali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento TEE. |
1. Principali argomenti delle parti
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30. |
Il governo polacco, dopo avere esaminato le differenze tra «forza maggiore» e «circostanze eccezionali per ragioni non imputabili al debitore», afferma che la possibilità di prorogare i termini di decadenza che il debitore non ha potuto rispettare per cause di «forza maggiore» o per circostanze eccezionali a lui non imputabili offre una tutela sufficiente ai fini del menzionato articolo 19. |
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31. |
La Commissione osserva che l’articolo 50 del BGW, come interpretato dalla giurisprudenza belga, non sembra consentire la proroga dei termini indicati (per l’opposizione e l’appello) in modo da soddisfare i requisiti dell’articolo 19 del regolamento TEE, in particolare perché nel diritto belga la nozione di «forza maggiore» è interpretata restrittivamente e non è applicabile ad ipotesi che costituirebbero «circostanze eccezionali» ai sensi del menzionato articolo 19. |
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32. |
Il governo belga propone di rispondere congiuntamente alle prime tre questioni pregiudiziali nel senso che, in Belgio, il debitore dispone sempre, anche in caso di forza maggiore o in circostanze eccezionali, di un rimedio adeguato e sufficiente che soddisfa le disposizioni del regolamento TEE. Quanto alle nozioni di «forza maggiore» e «circostanze eccezionali per ragioni non imputabili al debitore», detto governo rileva che la «forza maggiore», quale definita dallo Hof van Cassatie (Corte di cassazione) belga, comprende anche le «circostanze eccezionali per ragioni non imputabili al debitore», purché sia stato impossibile per quest’ultimo agire e tali circostanze fossero imprevedibili e inevitabili. Inoltre, secondo il governo belga, un convenuto che non fosse al corrente dell’esistenza del procedimento e al quale non sia stata notificata la decisione giudiziaria potrebbe proporre opposizione o appello contro detta decisione a partire dal momento in cui ne abbia preso conoscenza, anche nel caso in cui il termine ordinario per proporre tali ricorsi fosse già scaduto, purché agisse tempestivamente. |
2. Valutazione
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33. |
Sulla base delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, l’ordinamento giuridico belga prevede essenzialmente due mezzi di ricorso contro una decisione giudiziaria in un caso come quello di specie: l’opposizione, specificamente concepita per contestare le sentenze contumaciali (articoli 1047 e segg. del BGW), e l’appello (articoli 1050 e segg. del BGW). Ai sensi degli articoli 1048 e 1051 del BGW, il termine rispettivo per proporre i menzionati ricorsi è di un mese, calcolato dalla notifica della decisione, termine che viene aumentato conformemente all’articolo 55 del BGW nel caso in cui il convenuto non sia domiciliato in Belgio. Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, lo Hof van Cassatie belga interpreta l’articolo 50 del BGW nel senso che consente la proroga del termine di ricorso in caso di forza maggiore. |
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34. |
Anzitutto, è d’uopo premettere che l’interpretazione del diritto nazionale spetta al giudice del rinvio. Infatti, secondo costante giurisprudenza, «nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali, né giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice del rinvio sia corretta» ( 9 ). La Corte non è competente ad «applicare» le norme del diritto dell’Unione ad una fattispecie concreta ( 10 ). |
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35. |
Pertanto, nella presente causa, la Corte deve fornire al giudice del rinvio tutte le indicazioni necessarie sul contenuto dell’articolo 19 del regolamento TEE e sui requisiti ivi fissati, mentre spetta al giudice del rinvio trarre le conseguenze dall’interpretazione che ha richiesto e decidere se la normativa nazionale soddisfi o meno i requisiti procedurali minimi stabiliti dal medesimo articolo 19. |
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36. |
Come già rilevato in precedenza, l’articolo 19 del regolamento TEE stabilisce, al pari delle altre disposizioni del capo III del regolamento TEE, una serie di norme procedurali minime che i procedimenti giudiziari dello Stato membro di origine devono rispettare affinché le decisioni sui crediti non contestati possano essere certificate in tale Stato membro come titoli esecutivi europei. Nello specifico, il citato articolo 19 prende in considerazione le ipotesi descritte al precedente paragrafo 28. Come illustrato, per ritenere che l’ordinamento giuridico di uno Stato membro rispetti le norme minime per il riesame in casi eccezionali, occorre che il debitore possa chiedere il riesame della decisione su un credito non contestato quando ricorra una di tali due ipotesi. |
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37. |
L’ipotesi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento TEE, è stata specificatamente concepita per il caso in cui il documento rispetto al quale il debitore avrebbe dovuto reagire gli sia stato notificato secondo una delle forme previste dall’articolo 14 di detto regolamento, che sono accomunate dal fatto di non offrire garanzie, ma solo un elevato grado di probabilità che il debitore, destinatario di detto documento, lo abbia ricevuto, come risulta dal considerando 14 del regolamento TEE. Potrebbe tuttavia accadere, e tale situazione ricadrebbe nell’ipotesi di cui all’articolo 19 paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, che la notifica sia stata effettuata alle condizioni di cui all’articolo 13 (vale a dire, con conferma di ricevimento da parte del debitore), ma il debitore non abbia potuto contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili. Può altresì accadere che la notifica sia stata sì effettuata, però in maniera irregolare, senza rispettare le norme minime stabilite dal regolamento TEE. |
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38. |
Proprio un’ipotesi di notifica non effettuata validamente, o non effettuata del tutto, ha dato luogo alla sentenza eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen ( 11 ), in cui la Corte ha interpretato una disposizione apparentemente analoga a quella dell’articolo 19 del regolamento TEE, ossia l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 ( 12 ). Quest’ultima disposizione prevede il riesame, in casi eccezionali, dell’ingiunzione di pagamento europea emessa in un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Nella sentenza citata la Corte ha dichiarato che, quando un’ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata in conformità delle norme minime stabilite dal regolamento n. 1896/2006, ad essa non possono applicarsi i procedimenti previsti dal regolamento in parola, tra cui quello del suo articolo 20. In tali casi, il convenuto non ha avuto una possibilità reale e fondata di contestare detta ingiunzione nei termini stabiliti dall’articolo 16 del menzionato regolamento ( 13 ). Se l’irregolarità che ha inficiato la notifica emerge solo dopo la dichiarazione di esecutività dell’ingiunzione di pagamento europea, il convenuto deve avere la possibilità di denunciarla con i mezzi di impugnazione offerti dal diritto nazionale ( 14 ), di modo che, ove tale irregolarità sia dimostrata, la dichiarazione di esecutività sarà considerata invalida. |
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39. |
Tuttavia, il ragionamento svolto dalla Corte nella sentenza eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen ( 15 ) in relazione all’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 non è trasponibile, a mio avviso, ad una disposizione solo apparentemente analoga quale l’articolo 19 del regolamento TEE. Secondo detta sentenza, una notifica che non soddisfi i requisiti minimi fissati dal regolamento n. 1896/2006 non consente al debitore di impugnare l’ingiunzione di pagamento europea con il mezzo specificamente previsto a tale scopo dal medesimo regolamento, ossia l’opposizione. In tali situazioni non è nemmeno configurabile il riesame di cui all’articolo 20 di detto regolamento. Se l’ingiunzione di pagamento europea è divenuta esecutiva in conseguenza dell’impossibilità per il convenuto di presentare opposizione, detta esecutività può essere contestata con i mezzi previsti dal diritto nazionale, al quale rinvia l’articolo 26 del regolamento n. 1896/2006 per qualsiasi questione procedurale non trattata da detto regolamento, ma non con il rimedio di cui al suo articolo 20. |
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40. |
Orbene, a differenza dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, l’articolo 19 del regolamento TEE non istituisce né disciplina un’istanza di riesame propria del diritto dell’Unione ( 16 ), bensì prevede una serie di requisiti minimi che il diritto processuale degli Stati membri deve soddisfare (in astratto) affinché le decisioni emesse dai loro giudici possano essere certificate come titoli esecutivi europei ( 17 ). Se, nell’ambito del regolamento TEE, il documento rispetto al quale il debitore avrebbe dovuto reagire è stato notificato in modo irregolare – anche nell’ipotesi, menzionata dalla Commissione, nella quale sia stata utilizzata una delle modalità di notificazione con conferma di ricevimento previste dall’articolo 13 del regolamento TEE –, continuerà ad essere applicabile l’articolo 19 di tale regolamento. |
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41. |
Orbene, per soddisfare i requisiti procedurali minimi stabiliti dall’articolo 19 del regolamento TEE, i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale non possono prevedere – in particolare nelle ipotesi in cui la notifica sia stata effettuata in modo irregolare, anche se non solo in tali casi – un termine decorrente dalla notifica del documento rispetto al quale il debitore deve reagire. Può infatti accadere, per svariati motivi, che la notifica sia stata effettuata ma, ciononostante, il debitore non abbia potuto prendere conoscenza del suo contenuto entro il termine fissato dal diritto interno o che, per ragioni a lui non imputabili, non ne sia venuto a conoscenza in tempo utile per presentare le proprie difese. Come riconosce lo stesso giudice del rinvio nelle informazioni supplementari fornite su richiesta della Corte, «il termine per presentare un mezzo di impugnazione può infatti essere così scaduto prima che il debitore possa avvalersi del medesimo». |
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42. |
Tale analisi è suffragata da quanto dichiarato dalla Corte (in relazione all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001) ( 18 ) nella sentenza ASML ( 19 ), in cui essa ha affermato che, «per considerare che il convenuto ha avuto “la possibilità”, ai sensi dell’[articolo] 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, di impugnare una decisione contumaciale emessa nei suoi confronti, egli deve aver avuto conoscenza del suo contenuto, cosicché abbia potuto far valere in tempo utile i suoi diritti in maniera efficace dinanzi al giudice dello Stato di origine» ( 20 ), nonché dalla sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Miragall Escolano e a. ( 21 ), secondo cui «il diritto di azione o di ricorso deve essere esercitato a partire dal momento in cui gli interessati possano prendere effettivamente conoscenza delle decisioni giudiziarie che impongono loro un onere o che potrebbero ledere i loro diritti o interessi legittimi». |
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43. |
Pertanto, ritengo che non sia conforme alle norme minime relative al riesame in casi eccezionali la normativa di uno Stato membro che non consenta al convenuto di chiedere il riesame della decisione dopo la scadenza del termine di un mese che decorre dalla notificazione, anziché dal momento in cui egli abbia preso conoscenza del suo contenuto. Spetta al giudice del rinvio valutare se nel diritto nazionale ricorra effettivamente tale ipotesi. |
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44. |
Per quanto riguarda la questione se la possibilità di prorogare, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni non imputabili al debitore, i termini di decadenza dei menzionati ricorsi, alle condizioni previste dal BWG, sia sufficiente per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento TEE, ribadisco che spetta al giudice del rinvio interpretare il diritto nazionale. Orbene, dalla circostanza che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento TEE, utilizzi in parallelo le categorie «forza maggiore» e altre «circostanze eccezionali» non imputabili al debitore risulta chiaramente che detta disposizione distingue queste due nozioni ( 22 ). Se ne può quindi dedurre, a mio avviso, che il regolamento TEE osta a una normativa nazionale che consente di prorogare i termini di ricorso contro una decisione giudiziaria relativa a un credito contestato unicamente in caso di «forza maggiore», senza prevedere altre circostanze eccezionali non imputabili al debitore che possano avergli impedito di contestare il credito. Ciò è del tutto coerente con l’obiettivo di consentire la certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo solo se sono stati garantiti in misura sufficiente i diritti della difesa del debitore e il suo diritto a un processo equo (v. considerando 10 e 11 del regolamento TEE). Spetta al giudice del rinvio stabilire se ciò avvenga nel caso della normativa nazionale controversa. |
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45. |
In conclusione, propongo di rispondere alla terza parte della seconda questione pregiudiziale e alla terza questione pregiudiziale dichiarando che non rispetta le norme minime relative al riesame in casi eccezionali la normativa di uno Stato membro che non consenta al debitore di chiedere il riesame della decisione dopo la scadenza di un termine che decorre dalla notificazione, anziché dal momento in cui questi abbia preso conoscenza del suo contenuto. Spetta al giudice del rinvio valutare se il diritto processuale nazionale e l’interpretazione datane dai giudici dello Stato membro consenta di prorogare i termini di ricorso contro una decisione giudiziaria su un credito non contestato non solo in caso di forza maggiore, ma anche quando altre circostanze eccezionali non imputabili al debitore possano avergli impedito di contestare il credito, come previsto dall’articolo 19 del regolamento TEE. |
D – Quarta questione pregiudiziale
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46. |
Con la quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la certificazione della decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo sia un atto di natura giurisdizionale, pertanto riservato al giudice, che deve essere richiesto nella domanda giudiziale, oppure possa essere affidata al cancelliere. |
1. Principali argomenti delle parti
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47. |
Il governo belga sostiene che la certificazione non è un atto di natura giurisdizionale e può quindi essere affidata al cancelliere. |
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48. |
Il governo polacco fa presente che, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, spetta al diritto nazionale determinare quale sia l’autorità incaricata della certificazione. Non deve trattarsi necessariamente di un giudice, purché sia rispettato il principio di effettività. |
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49. |
Il governo portoghese sostiene che il regolamento citato non impone che sia un giudice a certificare come titolo esecutivo europeo un credito non contestato ( 23 ), ma afferma che, nel caso delle decisioni giudiziarie, la decisione sulla certificazione è un atto giudiziario, sicché il giudice che adotta la decisione è parimenti competente a verificare se siano soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento per certificarla come titolo esecutivo europeo. Una decisione che consente il riconoscimento automatico e senza altre formalità di un titolo esecutivo deve essere necessariamente adottata da un giudice ( 24 ). |
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50. |
Ad avviso della Commissione la certificazione non deve essere necessariamente effettuata da un giudice, e quindi gli Stati membri possono affidarla a un funzionario dell’organo giurisdizionale, purché non venga messa a rischio l’effettività del regolamento TEE e non si impongano oneri supplementari agli interessati. Secondo la Commissione ( 25 ), gli Stati membri devono assicurare che le persone incaricate della certificazione abbiano una formazione giuridica adeguata per poter compiere la valutazione oggettiva richiesta dal regolamento. |
2. Valutazione
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51. |
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento TEE si limita ad indicare che la domanda di certificazione come titolo esecutivo europeo della decisione relativa a un credito non contestato deve essere presentata «al giudice di origine» ( 26 ), ma lascia «un certo grado di flessibilità agli Stati membri in materia d’attribuzione di competenza» ( 27 ). Avvalendosi di tale «flessibilità», il Belgio ha scelto di assegnare al cancelliere, anziché al giudice, la funzione di certificazione nell’ambito del regolamento TEE ( 28 ). |
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52. |
A mio parere, occorre anzitutto distinguere – come sembra aver fatto il giudice del rinvio allorché ha formulato la questione pregiudiziale – tra la «certificazione della decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo» (articolo 6 del regolamento TEE) e il «rilascio del certificato» (articolo 9 del regolamento TEE) ( 29 ). Ritengo che il rilascio del certificato, una volta adottata la decisione sulla certificazione come titolo esecutivo europeo (per la quale occorre verificare il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal regolamento TEE), non sia necessariamente un atto che deve essere compiuto dal giudice e possa quindi essere affidato al cancelliere. |
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53. |
Per quanto riguarda la certificazione in sé, tralasciando l’argomento puramente grammaticale secondo cui il regolamento TEE fa sempre riferimento a un «giudice» per designare l’autorità incaricata della certificazione ( 30 ), dubito seriamente che tale esame possa essere lasciato al cancelliere. Difatti, l’esame richiesto dal regolamento TEE non è meramente formale, bensì esige un controllo della regolarità della decisione resa da un giudice e della procedura seguita, e comporta che si verifichi, tra l’altro, se il diritto dello Stato di origine consenta il riesame alle condizioni indicate nell’articolo 19 di detto regolamento, il che, come si evince dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio, sembra essere oggetto, nel caso specifico del Belgio, di un intenso dibattito in giurisprudenza e in dottrina ( 31 ). |
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54. |
Precisamente quando ha luogo un dibattito così importante sulla questione se il diritto interno di uno Stato membro sia conforme o meno alle norme minime stabilite dal menzionato articolo 19, a mio parere la decisione di certificare una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo dovrebbe essere affidata unicamente al giudice. Inoltre, si deve tenere conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento TEE, la decisione di certificazione non è soggetta ad alcun mezzo di impugnazione ( 32 ) e che i giudici dello Stato membro dell’esecuzione non possono svolgere controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro di origine ( 33 ). |
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55. |
Alla luce delle suesposte considerazioni, e proprio per garantire – specialmente quando esista, come nel caso di specie, un intenso dibattito giurisprudenziale – il pieno rispetto dei diritti della difesa del debitore e del diritto a un processo equo, entrambi riconosciuti dall’articolo 47 della Carta, ritengo che la decisione di certificare la decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo debba essere riservata al giudice, fatta salva la possibilità di affidare al cancelliere il compito di rilasciare il certificato corrispondente. |
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56. |
Per quanto attiene alla questione se la certificazione della decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo debba essere chiesta nella domanda giudiziale (ultimo inciso della prima parte della quarta questione pregiudiziale), l’articolo 6 del regolamento TEE stabilisce che una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata come titolo esecutivo europeo su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine. Come osserva la Commissione, non avrebbe senso imporre che la domanda di certificazione sia presentata unitamente alla domanda giudiziale (anche se non vi è dubbio che detta domanda di certificazione possa essere presentata in tale fase), poiché in quel momento non si può ancora sapere se il credito verrà contestato o meno né, pertanto, se la decisione giudiziaria pronunciata al termine del procedimento soddisferà i requisiti necessari per essere certificata come titolo esecutivo europeo. |
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57. |
In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che la decisione di certificare la decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo deve essere riservata al giudice, fatta salva la possibilità di affidare al cancelliere il rilascio del certificato corrispondente. |
E – Quinta questione pregiudiziale
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58. |
La quinta questione pregiudiziale, sollevata per il caso in cui la certificazione come titolo esecutivo europeo non sia un atto di natura giurisdizionale, verte sul momento in cui deve essere chiesta detta certificazione. In particolare, si domanda se la certificazione come titolo esecutivo europeo possa essere richiesta dopo il passaggio in giudicato della decisione giudiziaria che si intende certificare. |
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59. |
Alla luce della risposta che propongo di dare alla quarta questione pregiudiziale, non è necessario rispondere alla quinta. |
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60. |
Nel caso in cui la Corte non accogliesse la mia proposta relativa alla quarta questione pregiudiziale, si deve tenere conto del fatto che, nella presente causa, è stato chiesto al giudice del rinvio di confermare se nel procedimento principale ricorreva effettivamente l’ipotesi in cui il richiedente non ha chiesto la certificazione della sentenza nell’atto introduttivo del procedimento. Poiché il giudice del rinvio ha confermato che il richiedente aveva in effetti chiesto nell’atto introduttivo del procedimento che l’emananda sentenza fosse certificata come titolo esecutivo europeo, ritengo che non si debba comunque rispondere alla quinta questione pregiudiziale, in quanto essa è stata posta in termini ipotetici. |
IV – Conclusione
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61. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue allo Hof van Beroep te Antwerpen:
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( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15).
( 3 ) V., per analogia, sentenza Krombach, C‑7/98, EU:C:2000:164, in cui la Corte ha dichiarato, in riferimento alla Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; testo consolidato in GU 1998, C 27, pag. 1), che, «anche se lo scopo della Convenzione è quello di garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, questo obiettivo non potrebbe tuttavia essere raggiunto indebolendo i diritti della difesa» (punto 43). V. anche sentenza Debaecker e Plouvier, 49/84, EU:C:1985:252, punto 10.
( 4 ) Il corsivo è mio. Lo «Stato membro d’origine» è definito all’articolo 4, punto 4, del regolamento TEE, come «lo Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa (…) e tal[e] att[o è] stat[o] certificat[o] come titolo esecutivo europeo».
( 5 ) Dal fascicolo risulta che è stato avviato un procedimento per inadempimento nei confronti del Belgio, ma, come si evince dalle osservazioni della Commissione (paragrafo 27), la violazione non riguarda il mancato adeguamento dell’ordinamento belga alle norme procedurali minime di cui agli articoli 12 e seguenti del regolamento TEE (compreso l’articolo 19), bensì al fatto che, tra l’altro, il Belgio certifica decisioni giudiziarie come titoli esecutivi europei pur senza avere notificato alla Commissione, conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento, l’esistenza nel diritto belga di una procedura rispondente ai requisiti di cui all’articolo 19 dello stesso. Il procedimento per inadempimento è attualmente sospeso, in attesa che la Corte si pronunci nella presente causa.
( 6 ) In tal senso anche Pabst, S., «Art. 19 EG-VollstrTitel VO», in T. Rauscher (ed.): Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar. Sellier, 2010, paragrafo 13.
( 7 ) V., inter alia, Arnold, S., «VO (EG) 805/2004 – Art. 19», in Geimer/Schütze, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, 2014, paragrafo 1; Pabst, S., op. cit. (nota 6), paragrafo 4, e Kropholler/von Hein, «Art. 19 EuVTVO», in Europäisches Zivilprozessrecht, 9a ed. Frankfurt am Main: Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 2011, paragrafo 5, e gli autori ivi citati.
( 8 ) Il testo di tale disposizione è ambiguo, in quanto l’imputabilità si riferisce letteralmente alla notificazione, mentre in realtà quest’ultima, se viene effettuata senza prova di ricevimento, non dipende affatto dal debitore. È quindi logico ritenere che la responsabilità del debitore si riferisca alle circostanze in cui il medesimo prende conoscenza del suo contenuto, cosicché sarà considerato responsabile qualora, ad esempio, per negligenza non controlli regolarmente la sua posta [v., in tal senso, Pabst, S., op. cit. (nota 6), punto 9, e Arnold, S., op. cit. (nota 7), punto 11; v. anche van Drooghenbroeck, J.F., e Brijs, S., «La pratique judiciaire au défi du titre exécutoire européen», in G. de Leval e M. Candela Soriano (coord.), Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile. Bruxelles: Larcier, 2007, pag. 249].
( 9 ) V., tra molte altre, sentenza Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
( 10 ) V., inter alia, sentenze Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:543, punto 21), e NLB Leasing (C‑209/14, EU:C:2015:440, punto 25).
( 11 ) C‑119/13 e C‑120/13, EU:C:2014:2144.
( 12 ) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1).
( 13 ) Come dichiarato dalla Corte al punto 41 di tale sentenza, «giacché l’ingiunzione di pagamento europea non è notificata in conformità delle norme minime stabilite [nel regolamento n. 1896/2006], il convenuto (…) non ha necessariamente tutte le informazioni utili che gli consentono di decidere se debba opporsi o meno all’ingiunzione di cui trattasi». Ciò incide a sua volta sulla validità dei procedimenti che dipendono dalla scadenza del termine per l’opposizione, come accade per la procedura di riesame di cui al menzionato articolo 20.
( 14 ) Sentenza eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 e C‑120/13, EU:C:2014:2144, punti 46 e 47).
( 15 ) C‑119/13 e C‑120/13, EU:C:2014:2144.
( 16 ) In tal senso v. anche Pabst, S., op. cit. (nota 6), paragrafo 3.
( 17 ) In tal senso linea anche Arnold, S., op. cit. (nota 7), paragrafo 4, il quale sottolinea che, a differenza dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, l’articolo 19 del regolamento TEE non prevede alcuna conseguenza specifica per l’ipotesi in cui la domanda di riesame presentata dal debitore venga accolta (ibidem, paragrafo 8).
( 18 ) Regolamento (CE) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1). Come rileva la Commissione, l’articolo 19 del regolamento TEE adempie una funzione analoga a quella dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, di modo che l’interpretazione di quest’ultima disposizione è pertinente per quella dell’altra.
( 19 ) – C‑283/05, EU:C:2006:787, punto 48.
( 20 ) V. anche sentenza Debaecker e Plouvier, 49/84, EU:C:1985:252: «il problema di stabilire se la notificazione sia stata effettuata in tempo utile rientra in una valutazione di fatto e non può dunque essere risolto né sulla base del diritto nazionale del giudice di origine né sulla base del diritto nazionale del giudice richiesto» (punto 27).
( 21 ) Corte eur. D.U., sentenza Miragall Escolano e a. c. Spagna del 25 gennaio 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000‑I, pag. 275, § 37.
( 22 ) La formula utilizzata è la stessa dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1896/2006, disposizione riguardo alla quale la Corte ha già confermato, nell’ordinanza Novontech-Zala, C‑324/12, EU:C:2013:205, punto 24, che si tratta di due categorie diverse, dichiarando che «qualora non sussista un caso di forza maggiore, è necessario che [ricorrano] circostanze eccezionali che abbiano impedito al convenuto di contestare il credito entro il termine previsto a tal fine».
( 23 ) Paragrafo 18 delle sue osservazioni.
( 24 ) Paragrafo 15 delle sue osservazioni.
( 25 ) Paragrafo 13 delle sue osservazioni.
( 26 ) Definito all’articolo 4, punto 6, come «il giudice o organo giurisdizionale incaricato del procedimento nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c)».
( 27 ) COM(2004) 90 definitivo, punto 3.3.2, osservazioni sull’allora articolo 5 della posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell’adozione di detto regolamento.
( 28 ) Lo ha fatto con la circolare ministeriale del 22 giugno 2005 (Moniteur belge del 28 ottobre 2005, pag. 47402). Molto critici nei confronti di tale soluzione sono Kropholler/von Hein, «Art. 6 EuVTVO», in Europäisches Zivilprozessrecht, 9a ed., Frankfurt am Main: Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 2011, punto 3, e gli autori ivi citati. Con specifico riferimento al caso belga si veda anche van Drooghenbroeck, J.F., e Brijs, S., Un titre exécutoire européen, Bruxelles: Larcier, 2006, pagg. 14 e segg.; degli stessi autori, «La pratique judiciaire au défi du titre exécutoire européen», in G. de Leval e M. Candela Soriano (coord.), Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, Bruxelles: Larcier, 2007, pagg. 215 e segg., e Gielen, P., «Le titre exécutoire européen, cinq ans après: rêve ou réalité?». Journal des Tribunaux, 2010, pag. 571. Una sintesi completa della giurisprudenza belga in tale materia e della prassi sviluppata in Belgio dai giudici e dai cancellieri in relazione alla certificazione delle decisioni giudiziarie come titoli esecutivi europeo è fornita da Vanheukelen, C., «Le titre exécutoire européen – Approche d’un praticien du droit», in G. de Leval e F. Georges (dir.): Le Droit judiciaire en mutation. En hommage à Alphonse Kohl, Liegi: Anthemis, 2007, pagg. 17 e segg.
( 29 ) «Il TEE [titolo esecutivo europeo] non è un “tipo speciale di decisione”, bensì una “qualità” di talune decisioni, transazioni e documenti la quale, una volta constatato che essi sono stati rilasciati conformemente a certi requisiti e che ciò è attestato da un documento (il certificato di TEE), consente che i medesimi mantengano in tutta la Comunità europea l’esecutività della quale godono nello Stato membro in cui sono stati emessi. (…) Il certificato di TEE (…) è il documento che attesta il rispetto dei suddetti requisiti ed espone il contenuto essenziale della decisione (…) con forza esecutiva (…). La qualità di TEE è dimostrata per mezzo del pertinente “certificato di TEE”» [Gil Nievas, R., e Carrascosa González, J., «Consideraciones sobre el Reglamento 805/2004, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados», in A.L. Calvo Caravaca, A.L., e Castellanos Ruiz (dir.): La Unión Europea ante el Derecho de la globalización. Colex, 2008, pagg. 380 e 381].
( 30 ) V. anche il considerando 17, che fa riferimento al «giudice competente per la verifica dell’integrale osservanza delle norme procedurali minime».
( 31 ) V. anche le opere degli autori belgi citate alla nota 28.
( 32 ) Il certificato di titolo esecutivo europeo può solo essere rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è una divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato [articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento TEE], o essere revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel regolamento medesimo [articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento TEE].
( 33 ) Considerando 18 del regolamento TEE.