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Document 62014CC0223
Opinion of Advocate General Bot delivered on 4 June 2015.
Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 4 giugno 2015.
Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 4 giugno 2015.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:364
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 4 giugno 2015 ( 1 )
Causa C‑223/14
Tecom Mican SL,
José Arias Domínguez
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Spagna)]
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Notificazione o comunicazione degli atti — Atto extragiudiziale — Definizione»
1. |
Nella sua sentenza Roda Golf & Beach Resort ( 2 ), la Corte ha dichiarato che l’«atto extragiudiziale», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ( 3 ), costituisce una nozione di diritto dell’Unione ( 4 ). La Corte ha inoltre considerato che un atto redatto da un notaio costituisce, «quindi», un atto extragiudiziale ( 5 ). |
2. |
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale pone la questione se anche una scrittura privata possa rientrare nella nozione di «atto extragiudiziale», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1393/2007 ( 6 ), che ha sostituito il regolamento n. 1348/2000, e invita, pertanto, la Corte a dare una definizione di tale nozione. |
3. |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso per revisione proposto dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria (giudice di primo grado n. 7 di Las Palmas de Gran Canaria, Spagna) dalla Tecom Mican SL ( 7 ) avverso il rifiuto del secretario judicial (cancelliere) di tale giudice di comunicare alla MAN Diesel & Turbo SE ( 8 ) una lettera di diffida in quanto un atto meramente privato non potrebbe essere considerato un atto extragiudiziale. |
4. |
Nelle presenti conclusioni, sosterrò, innanzitutto, che rientra nella nozione di «atto extragiudiziale», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, l’atto redatto o certificato da un’autorità pubblica, da un ufficiale giudiziario o da qualsiasi persona competente a tal fine secondo il diritto dello Stato membro di origine, nonché qualsiasi atto la cui trasmissione al suo destinatario sia necessaria per l’esercizio, per la prova o per la salvaguardia di un diritto. |
5. |
Affermerò, inoltre, che non occorre verificare caso per caso, sulla base di una valutazione delle particolari circostanze di ciascun caso di specie, se la trasmissione dell’atto rispondente all’uno o all’altro di tali due criteri presenti un’incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno. |
6. |
Affermerò, infine, che un atto extragiudiziale che sia già stato notificato o comunicato al suo destinatario può essere nuovamente notificato o comunicato secondo le modalità previste dal regolamento n. 1393/2007, ancorché la prima notificazione o comunicazione sia già stata effettuata conformemente a tale regolamento. |
I – Contesto normativo
A – Il diritto internazionale
7. |
L’articolo 17 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ( 9 ), così dispone: «Gli atti extragiudiziali delle autorità e degli ufficiali giudiziari di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente nelle forme e alle condizioni previste dalla presente convenzione». |
B – Il diritto dell’Unione
8. |
Con atto del 26 maggio 1997, il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito, sulla base dell’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea, la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ( 10 ). L’articolo 16 della convenzione del 1997 così recita: «Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione in un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni della presente convenzione». |
9. |
Benché la convezione del 1997 non sia mai entrata in vigore, per mancanza di ratifiche da parte degli Stati membri prima dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, essa ha largamente ispirato il regolamento n. 1348/2000. |
10. |
Il regolamento n. 1348/2000 riprendeva, al suo articolo 16, il testo della convezione del 1997 nei seguenti termini: «Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento». |
11. |
L’articolo 17, lettera b), di tale regolamento prevedeva l’elaborazione di un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati ai sensi del regolamento medesimo. |
12. |
Detto regolamento è stato sostituito dal regolamento n. 1393/2007. |
13. |
I considerando 2 e 6 del regolamento n. 1393/2007 enunciano quanto segue:
(...)
|
14. |
Per quanto riguarda gli organi locali designati dagli Stati membri. l’articolo 2 di tale regolamento così dispone: «1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti (...) competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro [ ( 11 )]. 2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti (...) competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro [ ( 12 )]. (...)». |
15. |
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento, il Regno di Spagna ha designato quale organo mittente il secretario judicial. |
16. |
Gli «[a]ltri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari» sono previsti agli articoli da 12 a 15 del regolamento n. 1393/2007. |
17. |
A termini dell’articolo 16 del medesimo regolamento: «Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, a norma delle disposizioni del presente regolamento». |
18. |
La redazione di un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati non è prevista da detto regolamento. |
19. |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, quest’ultimo prevale sulle disposizioni contenute, in particolare, nella convenzione dell’Aia. |
II – Procedimento principale e questioni pregiudiziali
20. |
Nel mese di novembre 2009, la Tecom, avente sede legale in Spagna, e la MAN Diesel, con sede legale in Germania, hanno concluso un contratto di agenzia commerciale, che è stato risolto dalla MAN Diesel nel 2012. |
21. |
A seguito di tale risoluzione, la Tecom ha redatto una lettera di diffida volta, in particolare, ad ottenere il pagamento di un’indennità di avviamento nonché di provvigioni dovute e non corrisposte. Tale lettera menzionava l’eventuale esercizio di un’azione giudiziaria in caso di inadempimento della diffida e indicava, inoltre, che una diffida simile, redatta per atto notarile, era già stata indirizzata alla MAN Diesel in persona del suo direttore esecutivo. |
22. |
Il 19 novembre 2013, la Tecom ha chiesto al secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria di procedere alla comunicazione di detta lettera di diffida alla sede legale della MAN Diesel tramite l’Amtsgericht Augsburg (tribunale distrettuale di Augusta, Germania), in applicazione del regolamento n. 1393/2007. |
23. |
Il secretario judicial si è rifiutato di trasmettere la lettera in quanto non esisteva alcun procedimento giudiziario nel cui ambito fosse necessario espletare l’atto di assistenza giudiziaria richiesto. |
24. |
La Tecom ha proposto ricorso avverso tale rifiuto, sostenendo che, secondo la sentenza Roda Golf & Beach Resort ( 13 ), l’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007 non esige l’esistenza di un procedimento giudiziario in corso per procedere alla comunicazione degli atti extragiudiziali. |
25. |
Con ordinanza del 20 dicembre 2013, il secretario judicial ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione impugnata, ritenendo che, malgrado l’assenza di un repertorio elaborato dal Regno di Spagna, che precisasse il tipo di atti oggetto dell’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, non fosse possibile considerare che qualsiasi atto privato potesse formare oggetto di comunicazione ai sensi di tale regolamento. Il secretario judicial ha considerato, in particolare, che «solo gli atti extragiudiziali che presentano le caratteristiche indicate, dalle quali deriva il loro carattere di ufficialità, rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento citato; in altre parole, tali atti producono determinati effetti giuridici in virtù della loro natura o del loro carattere formale». Qualsiasi altra interpretazione porterebbe, a suo avviso, a snaturare la nozione di «atto extragiudiziale» di cui all’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, al punto da trasformare i giudici nazionali in «servizi di corriere», secondo l’espressione letterale utilizzata dall’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nelle sue conclusioni nella causa Roda Golf & Beach Resort (C‑14/08, EU:C:2009:134). |
26. |
Il 2 gennaio 2014, la Tecom ha proposto ricorso per revisione avverso tale ordinanza, sostenendo che un atto meramente privato può essere qualificato come «atto extragiudiziale» idoneo ad essere comunicato secondo le disposizioni del regolamento n. 1393/2007. |
27. |
Il giudice del rinvio ha ricordato che, secondo la sentenza Roda Golf & Beach Resort ( 14 ), la nozione di atto extragiudiziale costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione. Esso ritiene, tuttavia, che gli sia impossibile interpretare una nozione autonoma di diritto dell’Unione in assenza di qualsiasi elemento che gli consenta di determinare quali caratteristiche debba presentare un atto per essere considerato un atto extragiudiziale. |
28. |
Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sull’esistenza di limiti relativi all’attuazione del regolamento n. 1393/2007, da una parte, riguardo al cumulo della notificazione notarile e della comunicazione giudiziaria di una diffida e, dall’altra, per quanto concerne la necessità di una condizione di applicazione del regolamento fondata sull’incidenza transfrontaliera della cooperazione e sul buon funzionamento del mercato interno, qualora l’atto stragiudiziale sia inteso a consentire l’attuazione effettiva di diritti soggettivi riconosciuti dalla legislazione nazionale o dal diritto dell’Unione. |
29. |
Alla luce di tali considerazioni, il Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha formulato le seguenti questioni pregiudiziali:
|
III – Analisi
A – Sulla prima e sulla seconda questione
30. |
Con le sue prima e seconda questione, che occorre esaminare assieme, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un atto meramente privato, che non sia stato emanato o autenticato da un’autorità o da un pubblico ufficiale non giudiziari, possa essere considerato un «atto extragiudiziale» ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007. |
31. |
Va rilevato, innanzitutto, che l’aggettivo qualificativo «extragiudiziale» non ha una definizione nel diritto dell’Unione, benché sia presente in varie disposizioni del diritto primario ( 15 ). Inoltre, tale aggettivo può rivestire significati diversi a seconda del sostantivo che qualifica. Così, va constatato che la nozione di decisione extragiudiziale fa pensare alle decisioni emesse a seguito del ricorso a modalità alternative di risoluzione delle controversie, mentre quella di atto extragiudiziale può suggerire un’interpretazione più ampia, che esorbita dall’ambito dei soli procedimenti destinati alla risoluzione delle controversie. La polisemia del termine «extragiudiziale» mi induce pertanto a concentrarmi sull’analisi della nozione di «atto extragiudiziale» ai sensi del regolamento n. 1393/2007. |
32. |
Per determinare il contenuto di tale nozione, occorre iniziare con un richiamo storico. |
33. |
Il sistema di notificazione o di comunicazione degli atti tramite un’autorità centrale risale alla convenzione dell’Aia, il cui articolo 17 prevede la trasmissione, con le modalità e alle condizioni previste da tale convenzione, degli «atti extragiudiziali delle autorità e degli ufficiali giudiziari di uno Stato contraente». Come risulta dalla lettura dei lavori preparatori, la volontà dei redattori di detta convenzione era quella di escludere dal suo ambito di applicazione gli atti meramente privati, e l’intervento di un organismo ufficiale avrebbe consentito di effettuare una selezione o un controllo degli atti da trasmettere ( 16 ). |
34. |
Tuttavia, tale volontà restrittiva non è perfettamente corroborata dal Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye (Guida pratica sul funzionamento della convenzione notificazioni dell’Aia) ( 17 ). Certamente, quest’ultimo enuncia che gli «atti extragiudiziali si distinguono dagli atti giudiziari in quanto non sono direttamente connessi a un processo, e dagli atti meramente privati per il fatto che necessitano dell’intervento di “un’autorità o di un ufficiale giudiziario”» ( 18 ). Inoltre, secondo tale Manuel, «[e]sistono numerosi tipi di atti extragiudiziali. Così, sono atti extragiudiziali ai sensi dell’articolo 17 le ingiunzioni di pagamento, le disdette in materia di contratti di locazione o di lavoro, i protesti in materia di cambiali e di titoli di credito, a condizione che provengano da un’autorità o da un ufficiale giudiziario» ( 19 ). Tuttavia, il Manuel presenta un certo grado di ambiguità poiché prosegue affermando, più in generale, che «[a]nche le opposizioni al matrimonio, i consensi all’adozione e i riconoscimenti di paternità rientrano in tale categoria, purché richiedano determinate forme da rispettare» ( 20 ). Per di più, dopo aver affermato che, in alcuni ordinamenti, i privati notificano da sé alcuni atti extragiudiziali con identica efficacia giuridica, il Manuel osserva che, «benché la convenzione abbia voluto escludere dall’articolo 17 gli atti redatti da privati (...), la Commissione speciale [ha] incitato le Autorità centrali a notificare gli atti extragiudiziali non emanati da un’autorità o da un ufficiale giudiziario, se tali atti appartengono a un tipo che, di norma, dovrebbe richiedere l’intervento di un’autorità nel loro paese» ( 21 ). Il Manuel precisa, inoltre, che «[l]a determinazione di un atto come giudiziario o extragiudiziale dipende dal diritto dello Stato richiedente (Stato di origine)» ( 22 ), in quanto «il diritto di tale Stato determina le competenze delle sue autorità e dei suoi ufficiali giudiziari di redigere un determinato documento» ( 23 ), pur aggiungendo che la nozione di atti giudiziari ed extragiudiziali deve essere interpretata in maniera ampia ( 24 ). |
35. |
Ispirata alla convenzione dell’Aia, la convenzione del 1997 si distingue da quest’ultima in quanto non limita il proprio ambito di applicazione alla trasmissione dei soli atti extragiudiziali emanati da autorità pubbliche o da ufficiali giudiziari. La relazione esplicativa concernente la convenzione del 1997 ( 25 ) precisa, a tal riguardo, che, benché non sembri possibile dare una definizione precisa di «atti extragiudiziali», «[s]i può ritenere che si tratti di atti redatti da un ufficiale ministeriale, quali gli atti notarili o gli atti trasmessi dall’ufficiale giudiziario o di atti di un’autorità ufficiale dello Stato membro ovvero di atti la cui natura o importanza ne giustifica la trasmissione e la comunicazione ai destinatari secondo una procedura ufficiale» ( 26 ). |
36. |
Il regolamento n. 1348/2000 riprendeva, al suo articolo 16, i termini dell’articolo 16 della convezione del 1997. Tuttavia, tale regolamento aveva introdotto una novità prevedendo l’elaborazione di un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati ai sensi del regolamento medesimo. Detto repertorio, che costituiva l’allegato II della decisione 2001/781/CE della Commissione, del 25 settembre 2001, che istituisce un manuale degli organi riceventi e un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati, in applicazione del regolamento n. 1348/2000 ( 27 ), come modificata dalla decisione 2008/541/CE della Commissione, dell’8 aprile 2008 ( 28 ), conteneva le informazioni comunicate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 17, lettera b), del regolamento n. 1348/2000. La lettura di tale allegato rivelava che gli Stati membri avevano dato a tali informazioni una forma e un contenuto diversi. Alcuni si erano limitati a dichiarare, in generale, che gli atti extragiudiziali erano ricompresi tra gli atti idonei ad essere notificati o comunicati ( 29 ). Altri Stati membri, al contrario, avevano chiaramente circoscritto la nozione di atto extragiudiziale ai soli atti emanati da un’autorità pubblica o da un ufficiale giudiziario ( 30 ). Altri ancora avevano adottato una definizione ampia, tale da inglobare alcuni atti privati ( 31 ). Infine, alcuni Stati membri avevano redatto un elenco dettagliato degli atti idonei, a loro avviso, ad essere notificati o comunicati, senza distinguere tra atti giudiziari e atti extragiudiziali ( 32 ). |
37. |
Per quanto riguarda l’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, esso riproduce esattamente il testo dell’articolo 16 del regolamento n. 1348/2000. Per contro, a differenza di quest’ultimo regolamento, il regolamento n. 1393/2007 non prevede la redazione di un repertorio. |
38. |
Questo richiamo storico rivela due concezioni diverse dell’atto extragiudiziale nell’ambito degli Stati membri. Una di esse fa dell’intervento dell’autorità pubblica o di un ufficiale giudiziario il criterio decisivo per l’individuazione di tale atto. L’altra, al contrario, prescinde dal criterio relativo all’autore dell’atto e si basa sul legame di quest’ultimo con l’esercizio o con la salvaguardia di un diritto. Tale eterogeneità degli ordinamenti giuridici nazionali spiega certamente perché, ad eccezione della convenzione dell’Aia, la cui visione restrittiva è stata tuttavia attenuata in seguito, gli strumenti internazionali e comunitari relativi alla trasmissione degli atti in materia civile e commerciale si astengono dal fornire una definizione di atto extragiudiziale. |
39. |
Per rispondere alla domanda se un atto meramente privato possa costituire un atto extragiudiziale, è necessario superare la definizione esclusivamente negativa di tale atto, in contrapposizione all’atto giudiziario, e precisare gli elementi di una definizione positiva di un siffatto atto, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007. |
40. |
Nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, troviamo le differenze di approccio che ho precedentemente menzionato nel tracciare l’evoluzione storica. |
41. |
Da un lato, il governo spagnolo ritiene che un atto privato non possa costituire un atto extragiudiziale, in quanto tale qualificazione dev’essere riservata, quantomeno in Spagna, agli atti consegnati dagli ufficiali giudiziari, dai notai e dai conservatori delle ipoteche. A sostegno di detta tesi, esso afferma, in particolare, che il regolamento n. 1393/2007 ha l’obiettivo di garantire la trasmissione non già di qualsiasi atto tra privati domiciliati in Stati membri diversi, ma dei soli atti che debbano essere consegnati nell’ambito di un procedimento giudiziario o che siano destinati a preservare diritti in vista di un eventuale procedimento, dal che esso deduce che deve sempre trattarsi di un atto pubblico, nel senso che deve far fede dell’identità dell’autore, della data di emissione e del contenuto. |
42. |
Dall’altro, la Tecom, i governi tedesco e ungherese nonché la Commissione europea optano per una definizione più ampia, indipendente dell’autore dell’atto e che, pertanto, include alcuni atti privati. Così, il governo tedesco fa rientrare nella categoria degli atti extragiudiziali gli atti privati «qualora la loro comunicazione formale sia tale da consentire di garantire, di rendere efficace o di sostenere una pretesa in materia civile o commerciale», mentre il governo ungherese propone di qualificare come «atto extragiudiziale» qualsiasi atto privato che «debba essere inviato al suo destinatario mediante una procedura di notifica o di comunicazione conformemente alle norme di diritto sostanziale o processuale degli Stati membri o dell’Unione applicabili in una determinata pratica civile o commerciale». Per quanto riguarda la Tecom e la Commissione, esse fanno proprio il criterio relativo alla natura e all’importanza dell’atto, che figura nella relazione esplicativa concernente la convenzione del 1997. |
43. |
Facendo riferimento ai criteri enunciati dall’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nelle sue conclusioni nella causa Roda Golf & Beach Resort ( 33 ), il governo portoghese adotta una posizione intermedia, non priva di una certa ambiguità, secondo cui un atto privato può essere considerato come un atto extragiudiziale, a condizione, in particolare, «che vi sia l’intervento di un’autorità o l’adozione di un atto pubblico». |
44. |
Prima di esprimere la mia concezione, occorre ricordare innanzitutto che la Corte ha già preso posizione sulla questione se la nozione di atto extragiudiziale debba ricevere un’interpretazione autonoma. Mentre diversi governi avevano sostenuto, dinanzi ad essa, che il contenuto della nozione di atto extragiudiziale doveva essere determinato in funzione del diritto di ciascuno Stato membro, la Corte, nella sua sentenza Roda Golf & Beach Resort ( 34 ), ha dichiarato che tale nozione doveva essere considerata quale nozione di diritto dell’Unione ( 35 ), tenuto conto, da una parte, della «volontà degli Stati membri di ancorare [le misure rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili aventi incidenza transfrontaliera] nell’ordinamento giuridico comunitario e di sancire, in tal modo, il principio della loro interpretazione autonoma» ( 36 ) e, dall’altra, della scelta della forma del regolamento, che, secondo la Corte, «dimostra l’importanza che il legislatore comunitario riconnette alla diretta applicabilità delle disposizioni [del regolamento n. 1348/2000] e alla loro applicazione uniforme» ( 37 ). |
45. |
Ricordo che la Corte ha inoltre statuito, nella medesima sentenza, che un atto redatto da un notaio costituisce, «quindi», un atto extragiudiziale. Essa ha, altresì, fornito un’ulteriore precisazione respingendo l’argomento secondo cui un’accezione ampia della nozione di atto extragiudiziale imporrebbe un onere eccessivo a fronte delle risorse delle giurisdizioni nazionali, sottolineando che gli obblighi in materia di notificazione e di comunicazione risultanti dal regolamento n. 1348/2000 non incombono necessariamente ai giudici nazionali ( 38 ). |
46. |
Individuate sulla base del regolamento n. 1348/2000, tali soluzioni sono, a mio avviso, perfettamente trasponibili in vigenza del regolamento n. 1393/2007, tanto più che quest’ultimo ha soppresso il repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati, che avrebbe potuto far pensare che gli Stati membri conservassero un certo margine di discrezionalità nella determinazione degli atti extragiudiziali. |
47. |
Tuttavia, la Corte non ha indicato i criteri sulla base dei quali dev’essere valutato se un atto presenti o meno il carattere di «atto extragiudiziale» ai sensi del diritto dell’Unione. Nelle sue conclusioni nella causa Roda Golf & Beach Resort ( 39 ), l’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer aveva proposto di adottare tre criteri, che egli aveva ritenuto cumulativi, fondati, in primo luogo, sull’autore dell’atto, che dev’essere un’autorità pubblica, in secondo luogo, sugli effetti giuridici prodotti dall’atto, che devono essere «specifici e differenziati», e, in terzo luogo, sull’esistenza di un grado minimo di connessione tra l’atto e un procedimento giudiziario, caratterizzato dal fatto che l’atto «[è] invocat[o] a sostegno di una pretesa in un eventuale procedimento giurisdizionale» ( 40 ). |
48. |
Prima di esaminare più precisamente i criteri che propongo di adottare, mi pare necessario riconsiderare le implicazioni di una definizione più o meno ampia della nozione di atto extragiudiziale, poiché mi sembra che le differenze di comprensione di tale nozione risultino, in parte, dalla mancanza di percezione esatta di dette implicazioni. |
49. |
Va sottolineato, innanzitutto, che, anche se «la cooperazione giudiziaria (...) non può essere circoscritta ai soli procedimenti giudiziari» ( 41 ), è pur vero che l’obiettivo della trasmissione degli atti extragiudiziali è subordinato, come risulta dal fatto che a tali atti è dedicato un solo articolo del regolamento n. 1393/2007, rispetto all’obiettivo dominante di migliorare e accelerare la trasmissione degli atti giudiziari. La spiegazione è probabilmente insita nel fatto che la comunicazione degli atti giudiziari al loro destinatario obbedisce in generale, negli ordinamenti nazionali, a un particolare formalismo che può rallentare o complicare la procedura, soprattutto quando la consegna dev’essere effettuata all’estero e coinvolge la sovranità dello Stato in cui detta consegna deve aver luogo. L’armonizzazione delle legislazioni nazionali costituisce quindi un mezzo efficace per migliorare e accelerare la trasmissione transfrontaliera di tali atti. Per contro, la notificazione o la comunicazione degli atti extragiudiziali non è soggetta necessariamente, negli ordinamenti nazionali, alle stesse norme che disciplinano gli atti giudiziari. Se la loro trasmissione è libera, sottoporla ai meccanismi previsti dal regolamento n. 1393/2007 non mi sembra costituire un fattore di facilitazione e di accelerazione. Tuttavia, un altro obiettivo, relativo alla sicurezza della trasmissione, che deve garantire la tutela sia degli interessi del richiedente sia di quelli del destinatario, può giustificare il fatto che tali atti possano essere trasmessi conformemente al regolamento n. 1393/2007. |
50. |
Occorre rilevare, inoltre, che la definizione autonoma di atto extragiudiziale non mi sembra avere l’obiettivo di individuare il minimo comune denominatore tra tutte le tradizioni giuridiche degli Stati membri, con la conseguenza di mantenere, come criteri, soltanto quelli che si sovrappongono esattamente in ciascuno degli ordinamenti nazionali. Al contrario, ritengo che tale esercizio definitorio debba avere un’ambizione ecumenica, in quanto esso mira piuttosto a fare in modo che qualsiasi atto riconosciuto come extragiudiziale in uno Stato membro possa essere trasmesso senza ostacoli negli altri. |
51. |
A tal riguardo, mi sono chiesto se la soluzione del problema posto dalla definizione di atto extragiudiziale non dovesse essere trovata nell’applicazione di un principio che potrebbe essere espresso come il principio del paese d’origine, che imporrebbe alle autorità dello Stato membro richiesto di assicurare la trasmissione di tutti gli atti riconosciuti come extragiudiziali dallo Stato membro di origine. In tal modo, sarebbe garantito l’obiettivo del regolamento n. 1393/2007, poiché qualsiasi atto qualificato come «extragiudiziale» in uno Stato membro potrebbe circolare liberamente e facilmente in tutta l’Unione. Tuttavia, l’affermazione del carattere autonomo della nozione di atto extragiudiziale, contenuta nella sentenza Roda Golf & Beach Resort ( 42 ), sembra aver condannato tale soluzione, che presenta probabilmente l’inconveniente di lasciare agli Stati membri un margine di discrezionalità troppo ampio. |
52. |
Occorre, in definitiva, trovare una definizione sufficientemente ampia da ricomprendere la diversità delle concezioni esistenti e sufficientemente precisa da evitare l’incertezza del diritto. |
53. |
Adotterò, innanzitutto, il criterio organico relativo all’intervento di un’autorità, non giudiziaria, investita del potere di redigere o di certificare gli atti giuridici. L’opportunità di tale criterio risiede nell’esercizio di un controllo, da parte dell’autorità redattrice o certificatrice, del contenuto degli atti da trasmettere, distinto dal controllo esercitato, nell’ambito del regolamento n. 1393/2007, dagli organi mittenti e dagli organi riceventi. Quest’ultimo controllo, infatti, è limitato alla verifica del fatto che l’atto da trasmettere rientri effettivamente nell’ambito di applicazione di tale regolamento e che i requisiti formali imposti da detto regolamento per la trasmissione siano stati soddisfatti. |
54. |
Non ritengo che l’ambito di applicazione di tale criterio organico debba essere ridotto dall’introduzione di altri requisiti cumulativi, relativi, in particolare, agli effetti giuridici specifici e differenziati che l’atto possa produrre a seguito dell’intervento dell’autorità o alla circostanza che l’atto sia invocato a sostegno di una pretesa in un eventuale procedimento giurisdizionale. A mio avviso, dichiarando, nella sua sentenza Roda Golf & Beach Resort ( 43 ), che un atto redatto da un notaio costituisce, «quindi», un atto extragiudiziale, la Corte ha implicitamente respinto detta tesi. |
55. |
Tuttavia, mi chiedo se occorra adottare un altro criterio non cumulativo, ma alternativo, che consenta di includere nella nozione di «atto extragiudiziale», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, atti redatti da privati e il cui contenuto, pertanto, non sia stato preliminarmente certificato da un’autorità. |
56. |
A tal riguardo, se, da un lato, non mi sembra possibile determinare cosa rientri nella nozione di atto extragiudiziale secondo un criterio contingente e mal definito come quello basato sull’«importanza» dell’atto, che è caratterizzato da una soggettività tale da causare un’incertezza del diritto, incompatibile con l’obiettivo di miglioramento e di accelerazione della trasmissione degli atti, dall’altro, sono incline a ritenere che l’obiettivo consistente nel buon funzionamento del mercato interno giustifichi la ricerca di un criterio obiettivo che consenta di estendere la nozione di atto extragiudiziale ad alcuni atti giuridici non redatti né certificati da un’autorità. |
57. |
Tuttavia, non è facile stabilire un principio di distinzione che consenta di inglobare la diversità degli atti giuridici soddisfacendo al contempo i requisiti del principio della certezza del diritto. |
58. |
Si potrebbe considerare di adottare come criterio il fatto che l’atto sia soggetto o meno a un requisito di forma per quanto riguarda la sua comunicazione. Qualora la comunicazione dell’atto sia soggetta a una determinata formalità ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro di origine, essa potrebbe essere effettuata all’estero utilizzando le vie previste dal regolamento n. 1393/2007. Per contro, in assenza di limitazioni alla libertà di scelta delle modalità di comunicazione, la trasmissione all’estero non potrebbe avvalersi di tali vie. Tuttavia, tale criterio di distinzione non mi sembra soddisfacente, poiché obbliga a una valutazione atto per atto, ricorrendo alla legislazione dello Stato membro di origine per determinare se la comunicazione sia soggetta o meno a una determinata formalità. |
59. |
Forse il criterio ricercato potrebbe quindi essere rinvenuto nel fatto che la comunicazione sia o meno necessaria per l’efficacia dell’atto giuridico di cui trattasi, il che significherebbe, in definitiva, distinguere tra atti recettizi, vale a dire quelli la cui comunicazione alla persona che ne possa subire gli effetti è posta come condizione del loro perfezionamento, e atti non recettizi ( 44 ). |
60. |
Tuttavia, l’adozione di detto criterio non farebbe altro che spostare la difficoltà concettuale senza risolverla, in quanto la distinzione tra atti recettizi e quelli non recettizi risulta, a sua volta, delicata. Mi sembra quindi necessario indicare una direzione più netta basandosi su un criterio che prenda in considerazione la funzione naturale e diretta della trasmissione dell’atto in questione al suo destinatario. Si tratterebbe di far rientrare nella nozione di atto extragiudiziale, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, qualsiasi atto la cui trasmissione al suo destinatario sia necessaria per l’esercizio, per la prova o per la salvaguardia di un diritto. |
61. |
Una siffatta estensione potrebbe offrire una maggiore certezza del diritto sia al richiedente che al destinatario di tali atti, grazie, in particolare, alla facoltà di utilizzare la trasmissione tra organi mittenti e organi competenti per ricevere gli atti. |
62. |
Non penso che dall’estensione proposta deriverebbe una moltiplicazione delle domande di trasmissione tra gli organi mittenti e gli organi riceventi tale da determinare un sovraccarico di lavoro per tali organi, che si vedrebbero così trasformati in servizi postali. Non va dimenticato, infatti, che il ricorso al sistema di trasmissione degli atti previsto dal regolamento n. 1393/2007 comporta il pagamento delle spese da parte del richiedente e obbliga quest’ultimo, inoltre, a rispettare determinate formalità, relative in particolare alla traduzione. |
63. |
Tale estensione presenterebbe il vantaggio di consentire alle persone che, come la Tecom, per l’esercizio dei loro diritti, debbano portare un atto a conoscenza del suo destinatario, di munirsi di garanzie supplementari in presenza di un’operazione complicata dalla circostanza che l’atto dev’essere trasmesso all’estero. |
64. |
Per queste ragioni, propongo alla Corte di rispondere alle prime due questioni che rientra nella nozione di «atto extragiudiziale», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, l’atto redatto o certificato da un’autorità pubblica, da un ufficiale giudiziario o da qualsiasi persona competente a tal fine secondo il diritto dello Stato membro di origine, nonché qualsiasi atto la cui trasmissione al suo destinatario sia necessaria per l’esercizio, per la prova o per la salvaguardia di un diritto. |
B – Sulla quarta questione
65. |
A causa della sua connessione con la prima e con la seconda questione, esaminerò la quarta questione prima della terza. |
66. |
Come risulta dalla decisione di rinvio, i dubbi del Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria riguardo all’interpretazione delle condizioni relative all’incidenza transfrontaliera della cooperazione giudiziaria e al buon funzionamento del mercato interno derivano dal fatto che, al punto 56 della sentenza Roda Golf & Beach Resort ( 45 ), si precisa che la cooperazione giudiziaria di cui all’articolo 65 CE può manifestarsi tanto nell’ambito di un procedimento giudiziario quanto al di fuori di un procedimento siffatto «laddove tale cooperazione presenti un’incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno» ( 46 ). |
67. |
Quindi, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se, al fine di determinare se un atto rientri nella nozione di «atto extragiudiziale», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, occorra verificare che la trasmissione di tale atto presenti un’incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno. |
68. |
A tal riguardo, è sufficiente ricordare che la condizione relativa all’incidenza transfrontaliera della cooperazione giudiziaria e al buon funzionamento del mercato interno costituisce il fondamento normativo su cui si basa il regolamento n. 1393/2007. |
69. |
Conformemente al metodo d’interpretazione teleologica e sistematica, detto regolamento dev’essere interpretato tenendo conto degli obiettivi da esso perseguiti sulla base di tale fondamento normativo. |
70. |
Tuttavia, la condizione relativa all’incidenza transfrontaliera della cooperazione giudiziaria mi sembra irrilevante per determinare l’ambito di applicazione del regolamento n. 1393/2007 per quanto riguarda gli atti di cui trattasi, poiché le situazioni disciplinate da tale regolamento, che ha per oggetto la trasmissione di un atto giudiziario o extragiudiziale da uno Stato membro ad un altro, hanno necessariamente un carattere transfrontaliero a causa del coinvolgimento di due Stati membri. |
71. |
Per contro, è necessario tener conto dell’obiettivo consistente nel buon funzionamento del mercato interno per determinare il contenuto della nozione di atto extragiudiziale ( 47 ). Tuttavia, condivido il parere del governo tedesco, secondo cui, qualora si accerti che l’atto in questione appartiene alla categoria degli «atti extragiudiziali», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, è inutile dimostrare caso per caso la necessità, per il buon funzionamento del mercato interno, di assicurare la notificazione o la comunicazione di tale atto secondo le modalità previste da detto regolamento. |
72. |
Di conseguenza, ritengo che si debba rispondere alla quarta questione che non occorre verificare caso per caso, sulla base di una valutazione delle particolari circostanze di ciascun caso di specie, se la trasmissione dell’atto in questione presenti un’incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno. |
C – Sulla terza questione
73. |
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un atto giudiziario o extragiudiziale che sia già stato notificato o comunicato al suo destinatario possa essere nuovamente notificato o comunicato secondo la procedura prevista dal regolamento n. 1393/2007. |
74. |
La risposta a tale questione non mi sembra dubbia nel caso in cui la prima notificazione o comunicazione non sia stata effettuata secondo le modalità previste dal regolamento n. 1393/2007. |
75. |
Infatti, in tale ipotesi, è assolutamente necessario consentire una nuova notificazione o comunicazione conforme. Il principio secondo cui, qualora il destinatario di un atto giudiziario o extragiudiziale risieda all’estero, la notificazione o la comunicazione di tale atto dev’essere effettuata secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento n. 1393/2007 ( 48 ) implica la necessità di lasciare al richiedente la possibilità di effettuare una notificazione o una comunicazione conforme a tale regolamento. |
76. |
La risposta è meno semplice nel caso in cui la prima notificazione o comunicazione sia stata effettuata conformemente al regolamento n. 1393/2007. Come suggerisce la Commissione, ciò potrebbe essere avvenuto nel procedimento principale qualora la comunicazione della diffida, nella sua forma notarile, potesse essere considerata una comunicazione diretta tramite i servizi postali, la quale è prevista all’articolo 14 del regolamento n. 1393/2007. |
77. |
Nella sua sentenza Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824), la Corte ha dichiarato che il regolamento n. 1393/2007 non stabilisce alcuna gerarchia tra i diversi mezzi di trasmissione che prevede ( 49 ). A mio avviso, spetta soltanto al richiedente scegliere, tra i diversi mezzi a sua disposizione, quello che egli ritiene il più adatto e decidere, se necessario, di procedere a una nuova trasmissione dopo averne già effettuata una. |
78. |
Mi sembra, a tal riguardo, che un richiedente possa avere buone ragioni per voler procedere a una nuova trasmissione di un atto che sia già stato notificato o comunicato, e che non spetti agli organi mittenti o a quelli riceventi, ai sensi del regolamento n. 1393/2007, controllare la rilevanza di tali ragioni. Può darsi, ad esempio, che la notificazione o la comunicazione di un atto non sia avvenuta entro il termine prescritto a tal fine dal diritto nazionale. |
79. |
D’altronde, ritenere diversamente e onerare, in particolare, gli organi mittenti e quelli riceventi di un controllo di opportunità equivarrebbe a imporre loro una responsabilità che essi non sono necessariamente in grado di assumersi. |
80. |
Ritengo, di conseguenza, che un medesimo atto possa validamente costituire oggetto di notificazioni o comunicazioni successive con una medesima modalità o con modalità diverse e, pertanto, che occorra rispondere alla terza questione che un atto extragiudiziale che sia già stato notificato o comunicato al suo destinatario può essere nuovamente notificato o comunicato con le modalità previste dal regolamento n. 1393/2007, ancorché la prima notificazione o comunicazione sia già stata effettuata conformemente a tale regolamento. |
IV – Conclusione
81. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente alle questioni sollevate dal Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) C‑14/08, EU:C:2009:395.
( 3 ) GU L 160, pag. 37.
( 4 ) Punti 47 e 50 di tale sentenza.
( 5 ) Punto 58 di detta sentenza.
( 6 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).
( 7 ) In prosieguo: la «Tecom».
( 8 ) In prosieguo: la «MAN Diesel».
( 9 ) In prosieguo: la «convenzione dell’Aia».
( 10 ) GU 1997, C 261, pag. 2; in prosieguo: la «convenzione del 1997».
( 11 ) In prosieguo: gli «organi mittenti».
( 12 ) In prosieguo: gli «organi riceventi».
( 13 ) C‑14/08, EU:C:2009:395.
( 14 ) C‑14/08, EU:C:2009:395.
( 15 ) V. articolo 67, paragrafo 4, TFUE, che dispone che l’Unione facilita l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle «decisioni giudiziarie ed extragiudiziali» in materia civile; articolo 81 TFUE, che prevede che l’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle «decisioni giudiziarie ed extragiudiziali» e che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle «decisioni giudiziarie ed extragiudiziali» e la loro esecuzione nonché la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali, e l’articolo 11, paragrafo 6, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, che dispone che il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in «sede giudiziaria o extra giudiziaria».
( 16 ) V. «Rapport de la commission spéciale présenté par M. Vasco Taborda Ferreira», Conférence de La Haye de droit international privé – Actes et documents de la Dixième session – Tome III – Notification, L’Aia, 1965, pag. 74, in cui si afferma, a pag. 108, che l’articolo 17 «ha lo scopo di mettere a disposizione degli individui, e a proposito degli atti extragiudiziali, le modalità di trasmissione previste e in particolare quella dell’Autorità centrale», ma che «la convenzione potrà essere applicata soltanto alla trasmissione internazionale degli atti delle autorità e degli ufficiali giudiziari di uno Stato contraente agenti nell’esercizio delle loro funzioni». Vi si aggiunge, inoltre, che «[i]l progetto preliminare non fa alcun riferimento alla modalità di trasmissione degli atti dei privati. Si è deciso che la convenzione non debba essere applicata se non vi sia, all’origine, un atto di un organismo ufficiale che possa effettuare una selezione o un controllo». V. anche «Rapport explicatif de M.V. Taborda Ferreira», op. cit., pag. 363, che precisa che, «nei casi in cui il notaio non sia considerato dal suo Stato come un ufficiale giudiziario, si è ritenuto che i suoi atti non possano essere presi in considerazione ai fini della convenzione» (pag. 380).
( 17 ) Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, 3a ed., Wilson & Lafleur, Montreal, 2006.
( 18 ) Punto 67, pag. 87.
( 19 ) Idem. Il progetto di revisione di detto Manuel, redatto nel maggio 2014 dall’Ufficio permanente della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, aggiunge a tale elenco gli atti notarili, le convocazioni a un’udienza di mediazione, gli avvisi notificati da creditori a debitori, gli atti testamentari, le notificazioni ai beneficiari di un successione a causa di morte, le decisioni relative al pagamento degli alimenti ai figli e le decisioni che concedono una separazione o un divorzio emesse da un ente amministrativo, le notificazioni dell’ufficiale giudiziario, gli atti e i documenti relativi all’esecuzione compiuta da un ufficiale giudiziario. Tale progetto di revisione è disponibile alla data di redazione delle presenti conclusioni, all’indirizzo Internet http://www.hcch.net/upload/wop/2014/2014sc_pd02fr.pdf.
( 20 ) Punto 67, pagg. 87 e 88.
( 21 ) Punto 70, pagg. 88 e 89.
( 22 ) Punto 68, pag. 88.
( 23 ) Idem.
( 24 ) Punto 70, pag. 88.
( 25 ) GU 1997, C 261, pag. 26.
( 26 ) V. articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, di tale relazione.
( 27 ) GU L 298, pag. 1, e rettifiche in GU 2002, L 31, pag. 88, e GU 2003, L 60, pag. 3.
( 28 ) GU L 173, pag. 17.
( 29 ) Figurano in tale categoria l’Irlanda («Tutti gli atti giudiziari o extragiudiziali relativi alle materie oggetto del regolamento»), la Repubblica italiana (gli «atti extragiudiziali in generale»), il Granducato di Lussemburgo, che rinviava espressamente al proprio diritto nazionale («tutti gli atti giudiziari ed extragiudiziali previsti dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi in materia civile e commerciale»), il Regno dei Paesi Bassi («gli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale») e il Regno di Svezia («Gli atti che possono essere notificati o comunicati in applicazione del regolamento sono gli atti introduttivi di giudizi e di procedimenti d’ingiunzione di pagamento, nonché altri atti che possano o debbano essere notificati o comunicati in procedimenti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale»).
( 30 ) Così il Regno del Belgio («Atti dei cancellieri, del pubblico ministero, degli ufficiali giudiziari e dei notai»), il Regno di Spagna («[g]li atti extragiudiziali da notificare o comunicare sono i documenti non giudiziari, emanati da autorità pubbliche che secondo la legge spagnola hanno la competenza di effettuare notificazioni o comunicazioni»), e la Repubblica francese («gli atti extragiudiziali delle autorità e degli ufficiali giudiziari»).
( 31 ) Si tratta della Repubblica federale di Germania («Gli atti extragiudiziali sono quelli che debbono essere comunicati o notificati allo scopo di mantenere, esercitare o abbandonare un diritto in materia civile o commerciale al di fuori di un procedimento giudiziario. Si tratta, tra gli altri, [dell’atto notarile e della transazione extragiudiziale]»), della Repubblica d’Austria («possono essere notificati o comunicati (...) gli atti extragiudiziali – vale a dire gli atti destinati alla tutela e all’esecuzione dei diritti in materia civile o commerciale o alla difesa relativa a tali diritti, ma al di fuori di qualsiasi procedimento civile»), e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Atti giuridici da notificare o comunicare in connessione con qualsiasi pratica civile o commerciale non giudiziaria»).
( 32 ) Tra questi Stati membri figurano la Repubblica ellenica, il cui elenco sembra peraltro riguardare soltanto atti giudiziari, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia.
( 33 ) C‑14/08, EU:C:2009:134.
( 34 ) C‑14/08, EU:C:2009:395.
( 35 ) Punti 47 e 50.
( 36 ) Punto 48.
( 37 ) Punto 49.
( 38 ) Punto 59.
( 39 ) C‑14/08, EU:C:2009:134.
( 40 ) Paragrafo 93.
( 41 ) Sentenza Roda Golf & Beach Resort (C‑14/08, EU:C:2009:395, punto 56).
( 42 ) C‑14/08, EU:C:2009:395.
( 43 ) Idem.
( 44 ) In merito a tale distinzione, riguardante gli atti giuridici unilaterali, v. Flour, J., Aubert, J.-L., e Savaux, E., Les obligations – 1. L’acte juridique, 14e éd., Dalloz, Parigi, 2010, pag. 465, n. 494.
( 45 ) C‑14/08, EU:C:2009:395.
( 46 ) Il corsivo è mio.
( 47 ) V. la mia analisi al paragrafo 56 delle presenti conclusioni.
( 48 ) V. sentenza Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 25).
( 49 ) Ibidem, punto 31.