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Document 62014CB0500

Causa C-500/14: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino — Italia) — Ford Motor Company/Wheeltrims srl (Rinvio pregiudiziale — Disegni e modelli — Direttiva 98/71/CE — Articolo 14 — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 110 — Clausola cosiddetta «di riparazione» — Uso di un marchio da parte di un terzo, senza il consenso del titolare, per pezzi di ricambio o accessori per automobili identici ai prodotti per i quali il marchio è registrato)

GU C 38 del 1.2.2016, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/14


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino — Italia) — Ford Motor Company/Wheeltrims srl

(Causa C-500/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Disegni e modelli - Direttiva 98/71/CE - Articolo 14 - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 110 - Clausola cosiddetta «di riparazione» - Uso di un marchio da parte di un terzo, senza il consenso del titolare, per pezzi di ricambio o accessori per automobili identici ai prodotti per i quali il marchio è registrato))

(2016/C 038/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino

Parti

Ricorrente: Ford Motor Company

Convenuta: Wheeltrims srl

Dispositivo

L’articolo 14 della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e l’articolo 110 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano, in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, un produttore di pezzi di ricambio e di accessori per automobili, quali i copri-cerchioni, ad apporre sui propri prodotti un segno identico ad un marchio registrato, tra l’altro per tali prodotti, da un produttore di automobili, senza il consenso di quest’ultimo, sulla base del rilievo che un tale uso del marchio costituirebbe l’unico modo per riparare il veicolo in questione ripristinandone, quale prodotto complesso, l’aspetto originario.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


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