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Document 62014CB0156

    Causa C-156/14: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Tamoil Italia SpA/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Articolo 191, paragrafo 2, TFUE — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale — Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione — Compatibilità con i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente)

    GU C 38 del 1.2.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 38/12


    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Tamoil Italia SpA/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

    (Causa C-156/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 191, paragrafo 2, TFUE - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione - Compatibilità con i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente))

    (2016/C 038/16)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti

    Ricorrente: Tamoil Italia SpA

    Resistente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

    nei confronti di: Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Regione Veneto

    Dispositivo

    La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.


    (1)  GU C 194 del 24.6.2014.


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