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Document 62014CA0546

    Causa C-546/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine) — procedimento avviato da Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C., in liquidazione (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Direttiva 2006/112/CE — Insolvenza — Procedura di concordato preventivo — Pagamento parziale dei crediti IVA)

    GU C 211 del 13.6.2016, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 211/15


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine) — procedimento avviato da Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C., in liquidazione

    (Causa C-546/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - IVA - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Direttiva 2006/112/CE - Insolvenza - Procedura di concordato preventivo - Pagamento parziale dei crediti IVA))

    (2016/C 211/17)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Udine

    Parti

    Degano Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C., in liquidazione

    Con l’intervento del: Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine

    Dispositivo

    L’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.


    (1)  GU C 81 del 9.3.2015.


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