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Document 62014CA0493

    Causa C-493/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Außenstelle Linz — Austria) — Dilly’s Wellnesshotel GmbH/Finanzamt Linz [Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Regime di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali — Regolamento (CE) n. 800/2008 — Categorie di aiuti che possono essere considerate compatibili con il mercato interno ed esentate dall’obbligo di notifica — Carattere imperativo delle condizioni di esenzione — Articolo 3, paragrafo 1 — Riferimento esplicito a tale regolamento nel regime di aiuti]

    GU C 343 del 19.9.2016, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 343/3


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Außenstelle Linz — Austria) — Dilly’s Wellnesshotel GmbH/Finanzamt Linz

    (Causa C-493/14) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Regime di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali - Regolamento (CE) n. 800/2008 - Categorie di aiuti che possono essere considerate compatibili con il mercato interno ed esentate dall’obbligo di notifica - Carattere imperativo delle condizioni di esenzione - Articolo 3, paragrafo 1 - Riferimento esplicito a tale regolamento nel regime di aiuti])

    (2016/C 343/03)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzgericht — Außenstelle Linz

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Dilly’s Wellnesshotel GmbH

    Convenuto: Finanzamt Linz

    Dispositivo

    L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria), deve essere interpretato nel senso che l’assenza, in un regime di aiuti come quello controverso nel procedimento principale, di un riferimento esplicito al suddetto regolamento, mediante la citazione del titolo di quest’ultimo e l’indicazione degli estremi della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, osta a che tale regime sia considerato rispondente alle condizioni per essere esentato, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di cui sopra, dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.


    (1)  GU C 46 del 9.2.2015.


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