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Document 62014CA0422

Causa C-422/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona — Spagna) — Cristian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59/CE — Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) — Nozione di «lavoratori abitualmente impiegati» nello stabilimento interessato — Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma — Nozioni di «licenziamento» e di «cessazioni di contratti di lavoro assimilabili a un licenziamento» — Modalità di calcolo del numero di lavoratori licenziati)

GU C 16 del 18.1.2016, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 16/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Spagna) — Cristian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

(Causa C-422/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Licenziamenti collettivi - Direttiva 98/59/CE - Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) - Nozione di «lavoratori abitualmente impiegati» nello stabilimento interessato - Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma - Nozioni di «licenziamento» e di «cessazioni di contratti di lavoro assimilabili a un licenziamento» - Modalità di calcolo del numero di lavoratori licenziati))

(2016/C 016/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Cristian Pujante Rivera

Convenuti: Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev’essere interpretato nel senso che i lavoratori che beneficino di un contratto concluso a tempo determinato o per un compito determinato devono essere considerati lavoratori «abitualmente» impiegati, ai sensi di detta disposizione, nello stabilimento interessato.

2)

Al fine di accertare l’esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, che comporta l’applicazione della direttiva stessa, la condizione, prevista nel secondo comma di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto.

3)

La direttiva 98/59 deve essere interpretata nel senso che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di «licenziamento» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della medesima direttiva.


(1)  GU C 421 del 24.11.2014.


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