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Document 62014CA0396

Causa C-396/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud - Danimarca) – MT Højgaard A/S, Züblin A/S/Banedanmark (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Competenza della Corte — Qualità di giurisdizione dell’organo remittente — Appalto pubblico nel settore delle infrastrutture ferroviarie — Procedura negoziata — Direttiva 2004/17/CE — Articolo 10 — Articolo 51, paragrafo 3 — Principio di parità di trattamento degli offerenti — Raggruppamento composto da due società e ammesso come offerente — Offerta presentata da una delle due società, in nome proprio, in quanto l’altra società è stata dichiarata fallita — Società considerata idonea ad essere ammessa, da sola, come offerente — Aggiudicazione dell’appalto a tale società)

GU C 260 del 18.7.2016, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud - Danimarca) – MT Højgaard A/S, Züblin A/S/Banedanmark

(Causa C-396/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Competenza della Corte - Qualità di giurisdizione dell’organo remittente - Appalto pubblico nel settore delle infrastrutture ferroviarie - Procedura negoziata - Direttiva 2004/17/CE - Articolo 10 - Articolo 51, paragrafo 3 - Principio di parità di trattamento degli offerenti - Raggruppamento composto da due società e ammesso come offerente - Offerta presentata da una delle due società, in nome proprio, in quanto l’altra società è stata dichiarata fallita - Società considerata idonea ad essere ammessa, da sola, come offerente - Aggiudicazione dell’appalto a tale società))

(2016/C 260/03)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Klagenævnet for Udbud

Parti

Ricorrente: MT Højgaard A/S, Züblin A/S

Convenuta: Banedanmark

Dispositivo

Il principio di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in combinato disposto con l’articolo 51 della medesima, deve essere interpretato nel senso che un ente aggiudicatore non viola tale principio se autorizza uno dei due operatori economici che facevano parte di un raggruppamento di imprese invitato, in quanto tale, da siffatto ente a presentare un’offerta, a subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a partecipare, in nome proprio, a una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, purché sia dimostrato, da un lato, che tale operatore economico soddisfa da solo i requisiti definiti dall’ente di cui trattasi e, dall’altro, che la continuazione della sua partecipazione a tale procedura non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.


(1)  GU C 388 del 3.11.2014.


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