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Document 62014CA0396
Case C-396/14: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 24 May 2016 (request for a preliminary ruling from Klagenævnet for Udbud — Denmark) — MT Højgaard A/S, Züblin A/S v Banedanmark (Reference for a preliminary ruling — Article 267 TFEU — Jurisdiction of the Court — Status of the referring body as a court or tribunal — Procurement procedure in railway infrastructure sector — Negotiated procedure — Directive 2004/17/EC — Article 10 — Article 51(3) — Principle of equal treatment of tenderers — Group composed of two companies and admitted as such as a tenderer — Tender submitted by one of the two companies, in its own name, the other company having been declared insolvent — Company considered to be capable, by itself, of being admitted as a tenderer — Contract awarded to that company)
Causa C-396/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud - Danimarca) – MT Højgaard A/S, Züblin A/S/Banedanmark (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Competenza della Corte — Qualità di giurisdizione dell’organo remittente — Appalto pubblico nel settore delle infrastrutture ferroviarie — Procedura negoziata — Direttiva 2004/17/CE — Articolo 10 — Articolo 51, paragrafo 3 — Principio di parità di trattamento degli offerenti — Raggruppamento composto da due società e ammesso come offerente — Offerta presentata da una delle due società, in nome proprio, in quanto l’altra società è stata dichiarata fallita — Società considerata idonea ad essere ammessa, da sola, come offerente — Aggiudicazione dell’appalto a tale società)
Causa C-396/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud - Danimarca) – MT Højgaard A/S, Züblin A/S/Banedanmark (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Competenza della Corte — Qualità di giurisdizione dell’organo remittente — Appalto pubblico nel settore delle infrastrutture ferroviarie — Procedura negoziata — Direttiva 2004/17/CE — Articolo 10 — Articolo 51, paragrafo 3 — Principio di parità di trattamento degli offerenti — Raggruppamento composto da due società e ammesso come offerente — Offerta presentata da una delle due società, in nome proprio, in quanto l’altra società è stata dichiarata fallita — Società considerata idonea ad essere ammessa, da sola, come offerente — Aggiudicazione dell’appalto a tale società)
GU C 260 del 18.7.2016, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud - Danimarca) – MT Højgaard A/S, Züblin A/S/Banedanmark
(Causa C-396/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Competenza della Corte - Qualità di giurisdizione dell’organo remittente - Appalto pubblico nel settore delle infrastrutture ferroviarie - Procedura negoziata - Direttiva 2004/17/CE - Articolo 10 - Articolo 51, paragrafo 3 - Principio di parità di trattamento degli offerenti - Raggruppamento composto da due società e ammesso come offerente - Offerta presentata da una delle due società, in nome proprio, in quanto l’altra società è stata dichiarata fallita - Società considerata idonea ad essere ammessa, da sola, come offerente - Aggiudicazione dell’appalto a tale società))
(2016/C 260/03)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Klagenævnet for Udbud
Parti
Ricorrente: MT Højgaard A/S, Züblin A/S
Convenuta: Banedanmark
Dispositivo
Il principio di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in combinato disposto con l’articolo 51 della medesima, deve essere interpretato nel senso che un ente aggiudicatore non viola tale principio se autorizza uno dei due operatori economici che facevano parte di un raggruppamento di imprese invitato, in quanto tale, da siffatto ente a presentare un’offerta, a subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a partecipare, in nome proprio, a una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, purché sia dimostrato, da un lato, che tale operatore economico soddisfa da solo i requisiti definiti dall’ente di cui trattasi e, dall’altro, che la continuazione della sua partecipazione a tale procedura non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.