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Document 62014CA0241

Causa C-241/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Relazione tra tale accordo e le convenzioni bilaterali volte a prevenire la doppia imposizione — Parità di trattamento — Discriminazione fondata sulla nazionalità — Cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea — Lavoratori frontalieri — Imposta sui redditi — Ripartizione della competenza tributaria — Collegamento fiscale — Nazionalità)

GU C 16 del 18.1.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 16/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach

(Causa C-241/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Relazione tra tale accordo e le convenzioni bilaterali volte a prevenire la doppia imposizione - Parità di trattamento - Discriminazione fondata sulla nazionalità - Cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea - Lavoratori frontalieri - Imposta sui redditi - Ripartizione della competenza tributaria - Collegamento fiscale - Nazionalità))

(2016/C 016/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Roman Bukovansky

Convenuto: Finanzamt Lörrach

Dispositivo

I principi di non discriminazione e della parità di trattamento, enunciati all’articolo 2 dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e all’articolo 9 dell’allegato I di tale accordo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione, come la convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania, come modificata dal protocollo di revisione del 12 marzo 2002, in forza della quale la competenza ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro dipendente di un contribuente tedesco che non possiede la cittadinanza svizzera, benché quest’ultimo abbia trasferito la sua residenza dalla Germania alla Svizzera pur mantenendo il suo luogo di lavoro dipendente nel primo di tali Stati, spetta allo Stato della fonte di tali redditi, ossia alla Repubblica federale di Germania, mentre la competenza ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro dipendente di un cittadino svizzero che si trovi in una situazione analoga spetta al nuovo Stato di residenza, nel caso di specie alla Confederazione svizzera.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


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