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Document 62014CA0229

Causa C-229/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden — Germania) — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 98/59/CE — Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) — Licenziamenti collettivi — Nozione di «lavoratore» — Membro della direzione di una società di capitali — Persona svolgente attività lavorativa nell’ambito di un programma di formazione e di reinserimento professionale e beneficiaria di aiuto pubblico alla formazione senza percepimento di remunerazione da parte del datore di lavoro)

GU C 294 del 7.9.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden — Germania) — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH

(Causa C-229/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 98/59/CE - Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) - Licenziamenti collettivi - Nozione di «lavoratore» - Membro della direzione di una società di capitali - Persona svolgente attività lavorativa nell’ambito di un programma di formazione e di reinserimento professionale e beneficiaria di aiuto pubblico alla formazione senza percepimento di remunerazione da parte del datore di lavoro))

(2015/C 294/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Verden

Parti

Ricorrente: Ender Balkaya

Resistente: Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa o ad una prassi nazionale che non includa, nel calcolo del numero dei lavoratori occupati previsto dalla disposizione stessa, un membro della direzione di una società di capitali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che svolga la propria attività sotto la direzione e sotto il controllo di un altro organo della società stessa, che percepisca a titolo di corrispettivo per la propria attività una retribuzione e che non possieda di per sé alcuna quota nella società medesima.

2)

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che una persona, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che svolga un’attività pratica in un’impresa sotto forma di un tirocinio, senza percepire retribuzione dal proprio datore di lavoro, beneficiando peraltro di un contributo finanziario da parte dell’organo pubblico incaricato della promozione del lavoro per tale attività riconosciuta dall’organismo stesso, al fine di acquisire o approfondire conoscenze o di seguire una formazione professionale, deve essere considerata in possesso dello status di lavoratore ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


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