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Document 62014CA0222

Causa C-222/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale — Clausola 2, punto 1 — Diritto individuale al congedo parentale per la nascita di un bambino — Normativa nazionale che priva del diritto a un tale congedo il dipendente pubblico la cui moglie non lavora — Direttiva 2006/54/CE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, lettera c) — Condizioni di lavoro — Discriminazione diretta)

GU C 302 del 14.9.2015, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton

(Causa C-222/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale - Clausola 2, punto 1 - Diritto individuale al congedo parentale per la nascita di un bambino - Normativa nazionale che priva del diritto a un tale congedo il dipendente pubblico la cui moglie non lavora - Direttiva 2006/54/CE - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego - Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, lettera c) - Condizioni di lavoro - Discriminazione diretta))

(2015/C 302/12)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Konstantinos Maïstrellis

Convenuti: Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton

Dispositivo

Le disposizioni delle direttive 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, e 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che neghi il diritto al congedo parentale a un dipendente pubblico quando la moglie non lavori o non eserciti alcuna professione, a meno che la stessa, a causa di grave malattia o disabilità, venga considerata non in grado di provvedere all’educazione di un bambino.


(1)  GU C 235 del 21.7.2014.


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