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Document 62014CA0177

    Causa C-177/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — María José Regojo Dans/Consejo de Estado (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausole 3 e 4 — Principio di non discriminazione — Personale «eventual» — Rifiuto di accordare una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità — Ragioni oggettive)

    GU C 294 del 7.9.2015, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 294/9


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — María José Regojo Dans/Consejo de Estado

    (Causa C-177/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 3 e 4 - Principio di non discriminazione - Personale «eventual» - Rifiuto di accordare una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità - Ragioni oggettive))

    (2015/C 294/11)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Tribunal Supremo

    Parti

    Ricorrente: María José Regojo Dans

    Convenuto: Consejo de Estado

    Dispositivo

    1)

    La nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che si applica a un lavoratore quale la ricorrente nel procedimento principale.

    2)

    La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di ruolo, quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 253 del 4.8.2014.


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