This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0534
Case T-534/13: Action brought on 4 October 2013 — Panrico v OHIM — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)
Causa T-534/13: Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — Panrico/UAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)
Causa T-534/13: Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — Panrico/UAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)
GU C 9 del 11.1.2014, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/24 |
Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — Panrico/UAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)
(Causa T-534/13)
2014/C 9/40
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Panrico, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: D. Pellisé Urquiza, abogado)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HDN Development Corp. (Frankfort, Stati Uniti d’America)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il presente ricorso; |
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, procedimento R 623/2011-4, del 25 luglio 2013, notificata a tale parte il 29 luglio 2013; e |
— |
dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 1 298 785«KRISPY KREME DOUGHNUTS». |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo «Krispy Kreme DOUGHNUTS» per prodotti e servizi delle classi 25, 30 e 42 — Marchio comunitario registrato n. 1 298 785
Titolare del marchio comunitario: HDN Development Corp.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento