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Document 62013TN0534

    Causa T-534/13: Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — Panrico/UAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

    GU C 9 del 11.1.2014, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/24


    Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — Panrico/UAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

    (Causa T-534/13)

    2014/C 9/40

    Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Panrico, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: D. Pellisé Urquiza, abogado)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HDN Development Corp. (Frankfort, Stati Uniti d’America)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    accogliere il presente ricorso;

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, procedimento R 623/2011-4, del 25 luglio 2013, notificata a tale parte il 29 luglio 2013; e

    dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 1 298 785«KRISPY KREME DOUGHNUTS».

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo «Krispy Kreme DOUGHNUTS» per prodotti e servizi delle classi 25, 30 e 42 — Marchio comunitario registrato n. 1 298 785

    Titolare del marchio comunitario: HDN Development Corp.

    Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

    Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento

    Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento


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