EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0528

Causa T-528/13: Ricorso proposto il 30 settembre 2013 — Kenzo/UAMI — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

GU C 367 del 14.12.2013, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 367/32


Ricorso proposto il 30 settembre 2013 — Kenzo/UAMI — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

(Causa T-528/13)

2013/C 367/56

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui questa ha accordato la registrazione internazionale n. 1016724 che designa l’Unione europea al marchio «Kenzo Estate» per: «Olio d’oliva (alimentare); olio di vinacciolo (alimentare); oli e grassi alimentari; uva passa; frutta e verdura trasformata; verdura congelata; frutta congelata; legumi crudi; prodotti a base di carne trasformata; frutti di mare trasformati» della classe 29; «Prodotti di pasticceria, pane e panini; aceto di vino; olio da condimento; condimenti (diversi da spezie); spezie; sandwich; pizze; hot dog (sandwich); torte di carne; ravioli» della classe 30; e «Uva (fresca); olive (fresche); frutta (fresca); verdure (fresche); semi e bulbi» della classe 31;

condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

condannare Kenzo Tsujimoto alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KENZO ESTATE», per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 35, 41 e 43 — registrazione internazionale n. W 1 016 724

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio comunitario «KENZO», per prodotti delle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


Top